Tale Ordinanza ipotizza in capo all’Amministratore Unico, nonché a Dirigenti apicali, di Eurnova srl, società proponente il Progetto Tor di Valle, una serie di gravi e plurimi reati, quali : l’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, l’illecita intermediazione, l’illecito finanziamento dei partiti.
Al riguardo, così recita a pag. 8 l’Ordinanza : “ Ciò che è emerso con assoluta chiarezza nel corso delle indagini, è proprio l’ordinario e non certo eccezionale ricorso a tali illecite condotte, esse integrano il modus operandi di regola utilizzato nello svolgimento dell’attività di impresa e vengono ab initio considerate quali strategie indispensabili per la realizzazione di qualsivoglia progetto. Invero, la elaborazione dei progetti imprenditoriali e la valutazione della loro concreta fattibilità vengono effettuate proprio alla luce dei contatti, degli interventi e delle relazioni già prefigurati con i soggetti pubblici di riferimento e mai, invece, in relazione a quello che sarebbe l’iter normativamente previsto”.
Qualora, ferma restando la presunzione di innocenza fino ad eventuale condanna definitiva ( art. 27, comma 2, Costituzione ), questo impianto accusatorio venisse confermato, vi sarebbero gravi conseguenze, non solo per le persone fisiche ritenute colpevoli, ma anche per la Società proponente, Eurnova srl
Nel nostro ordinamento, infatti, con Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, è stata introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per illeciti di natura penale commessi da soggetti apicali e/o da sottoposti della persona giuridica nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima.
Illeciti tra i quali figurano quelli di cui alla citata Ordinanza.
La persona giuridica non risponde degli illeciti se risulta che suoi soggetti apicali e/o sottoposti abbiano agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi o se prova di aver adottato e efficacemente adottato prima della commissione degli illeciti, modelli di organizzazione e di gestione, idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.
Non solo, ma se la persona giuridica prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo della stesa persona giuridica, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, nonché non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di tale organismo.
La responsabilità della persona giuridica va esclusa anche ove risulti che suoi soggetti apicali e/o sottoposti abbiano commesso il reato o i reati, eludendo fraudentemente il modello di organizzazione e gestione adottato per prevenire il reato o i reati in questione.
Nel caso in cui le sopra riportate scriminanti da responsabilità non sussistano, le sanzioni previste a carico della persona giuridica possono essere le seguenti.
L’irrogazione di pene pecuniarie mediante un sistema basato su “ quote” della società, in misura non inferiore a 100 e non superiore a 1.000 di tali quote, di importo variabile fra un minimo ed un massimo ( la pena pecuniaria può essere aumentata in funzione del grado di responsabilità della società e della gravità del fatto, nonché qualora sia ritenuta responsabile della commissione di una pluralità di reati).
La pena può essere, altresì, aumentata in riferimento al prezzo, al profitto del reato o dei reati.
La pena pecuniaria, viceversa, può essere ridotta nei casi che seguono : il delitto o i delitti presupposti non si sono realizzati, rimanendo allo stato di tentativo; il soggetto apicale o il sottoposto abbia commesso il reato o i reati nel prevalente interesse proprio o di terzi e si sia prodotto un vantaggio nullo o minimo; il danno provocato sia di particolare tenuità; prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, la società abbia integralmente risarcito il danno e ne abbia eliminato le conseguenze, ovvero si sia efficacemente adopearata in tal senso; sempre prima di tale apertura, sia stato adottato ed attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire ulteriori, simili reati.
In aggiunta, sono previste sanzioni interdittive, qualora la persona giuridica abbia tratto dal reato o dai reati un profitto di rilevante entità ed il reato o i reati siano stati commessi da un soggetto apicale e in caso di reiterazione degli illeciti.
Tali sanzioni possono consistere : nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito o degli illeciti; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; nell’interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa, quando l’applicazione delle altre sanzioni risulti inadeguata.
Le sanzioni interdittive, che possono essere applicate anche congiuntamente, hanno una durata che va da tre mesi a due anni, ma che, nei casi più gravi, quanto al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, lo possono essere anche in via definitiva.
Le sanzioni stesse possono essere ridotte nei casi, come sopra indicati, di riduzione della pena pecuniaria.
Allorchè sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità della persona giuridica e vi sia il fondato pericolo che vengano commessi reati simili, il Giudice può applicare, in via cautelare, una sanzione interdittiva anche prima della sentenza di condanna.
Circa, inoltre, eventuali vicende modificative della persona giuridica ( mutamento di tipo di società in un’altra, fusione, incorporazione, scissione, cessione o conferimento d’azienda), tali modifiche non fanno venire meno la responsabilità amministrativa della compagine sociale per i reati commessi anteriormente.
In particolare, nel caso di cessione, il cessionario resta solidalmente obbligato con il cedente al pagamento delle sanzioni pecuniarie, sia pure nei limiti del valore dell’azienda ceduta e per le sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, meno che per gli illeciti di cui il cessionario era a conoscenza.
Aggiungasi, a specifico proposito della vicenda Tor di Valle, che l’eventuale cessione di quote della proponente Eurnova srl a terzi non farebbe venir meno la titolarità del Progetto e non escluderebbe la responsabilità amministrativa della Società ex Decreto Legislativo n. 231/2001.
Così come l’eventuale cessione della proprietà dei terreni sui quali dovrebbe essere realizzato il Progetto farebbe venire meno uno degli elementi per i quali il proponente è legittimato ad essere tale, dovendosi, pertanto, in questa eventualità, promuovere, ab initio, un nuovo iter amministrativo.
E’ evidente, dunque, alla luce di tutto ciò che precede, come le conseguenze derivanti da una eventuale condanna, anche in primo grado, per i reati dei quali sono indagati soggetti apicali di Eurnova srl, rafforzano la necessità e la doverosità che le Amministrazioni procedenti ( Comune di Roma e Regione Lazio), per quanto di rispettiva competenza, così come formalmente richiesto da Federsupporter ed altri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 328, comma 2 ( Omissione di atti d’ufficio), CP, adottino un provvedimento cautelare di autotutela di sospensione di efficacia degli atti finora emessi relativamente all’esame e approvazione del Progetto.
Quanto sopra, almeno, temporaneamente, in attesa degli sviluppi del procedimento penale.
Tutto ciò con buona pace della prepotenza e della arroganza di alcuni” bravi” al servizio di novelli “ Don Rodrigo”, secondo i quali, al contrario del matrimonio tra Renzo e Lucia, lo Stadio a Tor di Valle “ s’ha da fare”.
Avv. Massimo Rossetti










