Laddove viene immediatamente da chiedersi  come sia compatibile e coerente che, mentre, da un lato, il Comune di Roma sia convinto della colpevolezza  dell’Avv. Lanzalone, tanto è vero che si costituisce parte civile nel processo a suo carico, dall’altro, ritiene, come ha ritenuto sinora, del tutto legittimi i provvedimenti e gli atti relativi al procedimento amministrativo di cui trattasi.

Un Comune che, dunque, sembra voler giocare due parti in commedia.

L’art. 318 CP, come novellato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che compie il reato  di corruzione il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena  è quella della reclusione da uno a sei anni.

Pertanto, non vi è più nessuna sostanziale differenza tra il reato di corruzione propria ex art. 319 CP, facente riferimento ad un singolo atto contrario ai doveri d’ufficio, e l’art. 318 CP che sanziona  la messa a disposizione del proprio ufficio.

Più precisamente, la riforma del 2012 ha spostato l’accento  dal compimento di singoli atti all’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, permettendo così di perseguire l’asservimento della pubblica funzione agli interessi privati.

Asservimento che, nella fattispecie, è proprio quello di cui viene imputato l’Avv. Lanzalone, relativamente al procedimento amministrativo concernente il Progetto Tor di Valle.

Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione ( vedasi, in particolare, Cassazione, VI Sezione penale, sentenza n. 9079 del 25 febbraio 2013) ha sancito che, anche in ipotesi di esercizio di attività discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione, sussiste il reato corruttivo allorchè si tratti di condotte contrarie ai doveri d’ufficio.

Contrarietà che rende, quindi, illegittimo l’atto, quando esso sia assunto in violazione del dovere di imparzialità ex art. 97 Costituzione: dovere che è “ idoneo parametro normativo di valutazione della legittimità dell’attività amministrativa” ( Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2070 del 1 aprile 2009), fermo restando che “ l’interesse pubblico che legittima e giustifica la rimozione di effetti di un atto illegittimo deve consistere nell’esigenza che quest’ultimo cessi di produrre i suoi effetti siccome confliggenti, in concreto, con la protezione attuale di valori pubblici specifici “ ( Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 341 del 27 gennaio 2017).

Avv. Massimo Rossetti.

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