Quindi al tifoso incolpevole viene riconosciuto :
a) il diritto al rimborso per la singola gara in tutti i casi in cui “la prestazione, cioè la visione della gara ( art. 1464 CC) è divenuta parzialmente impossibile , l’altra parte del contratto, (cioè il tifoso incolpevole) ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione…” dovuta dalla società di calcio- in questo caso dalla SS Lazio spa;
b) il diritto al rimborso delle spese di trasferta.
Queste le “semplici” parole del Giudice e questo è il “furbo”adempimento della SS Lazio spa , come emerge dal “nuovo” modulo di abbonamento proposto ai tifosi, “punto C) CONDIZIONI SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO”:
“L’abbonamento non conferisce il diritto di utilizzare il posto assegnato nei recuperi delle partite sospese dopo l’inizio del secondo tempo, così come previsto nel regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A-F.I.G.C. Nel caso di chiusura di uno o più settori dello Stadio in cui si trova il posto dell’abbonato, la SS Lazio metterà a disposizione un tagliando sostitutivo sempre per altro settore- sempre che l’abbonato non abbia concorso a causare la responsabilità neppure oggettiva, della SS Lazio-. Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, l’abbonato-semprechè non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva della SS Lazio, avrà diritto ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio (salvo effettiva disponibilità) o, a sua scelta, ad un tagliando di ingresso per altra gara casalinga, non ricompresa nell’abbonamento , individuata a discrezione della Società; le spese di trasferta saranno in ogni caso, a carico del titolare dell’abbonamento. Nel caso di obbligo di disputare le partite a porte chiuse, l’abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità neppure oggettiva della SS Lazio- avrà diritto ad un tagliando per un’altra gara casalinga non ricompresa nell’abbonamento, individuata a discrezione della società. E’ in ogni caso escluso il diritto al risarcimento dei danni, salvo il caso di inadempimento colpevole della SS Lazio.”.
Certo è veramente difficile per la maggioranza dei “padroncini” del calcio pensare ai tifosi come a soggetti titolari di diritti: è molto più facile continuare a sottometterli in forza dell’amore di questi per i colori della propria squadra .
E’ così tutti sono chiamati a sottoscrivere i moduli SENZA LEGGERE cosa sottoscrivono e, quindi, accettando ogni e qualsiasi violazione dei loro diritti.
Vale la pena, però, in questo oscuro panorama, dove anche le decisioni del Tribunale vengono ignorate, invece, celebrare l’atteggiamento di due grandi e storiche Società Torino FC e Bologna FC che, nel rispetto degli interessi dei loro tifosi, hanno così modificato le condizioni di abbonamento, riconoscendo, senza la necessità di rispettare alcun obbligo giudiziario, i diritti dei tifosi incolpevoli.
“Nel caso di chiusura del settore dello stadio in cui si trova il posto dell’abbonato, quest’ultimo – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, del Bologna F.C. – avrà diritto al rimborso del rateo di abbonamento, salvo che il Bologna F.C. metta a sua disposizione un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro settore dello stadio. Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, ovvero di obbligo di giocare le partite a porte chiuse, l’abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, del Bologna F.C. – avrà diritto al rimborso del rateo di abbonamento o, a sua scelta, ad un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro stadio (salvo disponibilità). E’ in ogni caso escluso il risarcimento dei danni, salvo il caso di inadempimento colpevole del Bologna F.C.. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica del campo, fanno carico agli acquirenti dei titoli di accesso”.
A nome dei tifosi tutti GRAZIE per il Vostro esempio.
Alfredo Parisi










