Parte I
“ Coronavirus e stipendi dei calciatori”
Con riferimento alla sospensione dei campionati di calcio a causa del coronavirus, ci si interroga sulle conseguenze di tale sospensione nella corresponsione delle retribuzioni ai calciatori, fermo restando che l’interrogativo si pone per tutti gli altri sportivi professionisti.
Secondo l’art. 2 della Legge n.91/1981, per sportivi professionisti si debbono intendere gli atleti, gli allenatori, i dirigenti tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità.
Il lavoratore sportivo è qualificato come lavoratore subordinato cui non si applica la normativa sui licenziamenti individuali ex lege n.604/1966.
Ciò premesso, nel rapporto di lavoro subordinato resta sospeso l’esercizio della prestazione delle parti contraenti nel caso, come nella fattispecie oggetto di disamina, in cui l’attività produttiva resta sospesa a causa di eventi contingenti ed estranei alla volontà delle parti stesse.
In questo caso è sospeso l’obbligo del lavoratore di svolgere la propria prestazione lavorativa e. parimenti, è sospeso l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la relativa retribuzione.
Aggiungasi che, essendo il rapporto di lavoro subordinato un contratto con prestazioni corrispettive in base al quale la prestazione cui è tenuta una parte si giustifica in considerazione della controprestazione dell’altra parte, qualora si verifichi l’impossibilità parziale della prestazione di una parte per causa ad essa non imputabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1464 CC, l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta.
Pertanto, nel caso che ci occupa, a fronte della impossibilità temporanea per il calciatore di prestare la propria attività per causa al medesimo non imputabile, corrisponde il diritto della società sportiva, datrice di lavoro, di non corrispondere la retribuzione dovuta per tale mancata prestazione.
Normalmente, in questi casi, interviene l’istituto della Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.) che integra, per l’appunto, la retribuzione persa dal lavoratore.
Per i calciatori e gli altri sportivi professionisti l’istituto della C.I.G. è di impossibile applicazione stante la peculiarità di tali lavoratori subordinati.
La C.I.G. è, infatti, funzionale a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia le condizioni minime di una esistenza libera e dignitosa.
Tuttavia, poiché nell’ambito della categoria dei calciatori, vedasi il calcio c.d. minore, vi sono situazioni assimilabili, dal punto di vista economico, a quelle di un comune lavoratore dipendente, potrebbe prevedersi, con decretazione di necessità ed urgenza, che retribuzioni fino ad un certo importo determinato, non possano essere ridotte oltre l’ X per cento.
Potrebbe, altresì, prevedersi che, mediante accordo tra Lega Serie C, FIGC, AIC, venga istituita una sorta di Cassa Integrazione categoriale, alimentata da contributi posti a carico delle società e dei calciatori in grado di sopperire alle situazioni di cui sopra.
D’altronde, ciò sarebbe coerente con l’avvenuto riconoscimento per legge dello stato di crisi del calcio: riconoscimento che è prodromico al fatto che al settore verranno accordate provvidenze da parte dello Stato.
Avv. Massimo Rossetti










