Ancora sui tagli agli stipendi ai calciatori.

La Lega Calcio Serie A, riunitasi ieri, 6 aprile, con riferimento alla sospensione dell’attività calcistica a causa della pandemia da coronavirus, ha deciso  “ una riduzione pari a 1/3 della retribuzione totale annua lorda ( ovvero 4 mensilità medie onnicoprensive) nel caso non si possa  riprendere l’attività sportiva  e una riduzione di 1/6 della retribuzione totale annua lorda (ovvero 2 mensilità…) qualora si  possano disputare nei prossimi mesi le restanti partite della stagione 2019/2020”. A questa decisione ha fatto riscontro un dura presa di posizione dell’A.I.C. con le parole del suo Presidente Tommasi ,“C’è schizofrenia.”

Ciò premesso, ritengo opportuno ed utile  ribadire alcuni concetti, già espressi in precedenti Note, apparse su www.federsupporter.it, con l’aggiunta di ulteriori considerazioni.

Il contratto tra società di calcio  e calciatori , a prestazioni  corrispettive, ricade  sotto la disciplina dell’art. 1464 CC; norma secondo la quale, in caso di impossibilità parziale della prestazione di una parte, dovuta a forza maggiore, l’altra ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione dovuta.

In applicazione di tale norma, allorchè un’impresa, per un fatto del tutto imprevedibile e fortuito, quale, per esempio, una calamità naturale o, come nella fattispecie,  una pandemia, sia costretto a sospendere la propria attività, ha il diritto, per tutta la durata della sospensione, di non corrispondere le retribuzioni ai propri dipendenti.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1464 CC, le società di calcio professionistiche, datori di lavoro, avrebbero il diritto ex lege di non corrispondere ai propri calciatori le retribuzioni dovute per l’intero periodo in cui l’attività calcistica è rimasta e rimarrà sospesa.

Naturalmente, poiché il diritto di cui sopra non rientra tra quelli indisponibili, ciascuna società è, e sarà, libera di regolarsi come ritiene più opportuno nei confronti dei propri dipendenti calcistici, magari come hanno già fatto  alcune società o si prestano a farlo altre,  avvalendosi ,solo in parte, di quel diritto, mediante accordi raggiunti individualmente  con i propri calciatori.   

Alla luce di quanto precede, non vi sarebbe, dunque, alcuna necessità di stipulare un accordo collettivo nazionale, onde procedere ai tagli in parola, tra le Leghe Calcio. La FIGC e l’A.I.C.

Un dubbio in tal senso, però, potrebbe nascere per il fatto che la legge 91/1981 prevede che il contratto individuale, intercorrente tra la società sportiva professionistica  e lo sportivo professionista, deve conformarsi all’accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive nazionali e i rappresentanti delle categorie interessate, non essendo consentite clausole del contratto individuale peggiorative di quelle collettive che vengono, automaticamente, sostituite di diritto dalle prime.

Si potrebbe, sotto questo aspetto, dubitare del fatto che senza un accordo collettivo nazionale tra le Leghe Calcio,la FIGC e l’AIC gli accordi tra le single società e individualmente i propri calciatori per la riduzione degli stipendi , siano conformi al suddetto dettato normativo.

Ciò anche tenuto conto che la legge 91/1981, in quanto lex specialis, potrebbe essere ritenuta di prevalente applicazione rispetto alla norma generale ex art. 1464 CC.

E’ da tener presente, altresì, che nei casi di sospensione dell’attività produttiva per causa di forza maggiore o nei casi di crisi aziendale per richiedere l’intervento della C.I.G., ordinaria o straordinaria, è previsto il previo coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, a livello aziendale o, in mancanza, a livello nazionale.

La contestazione mossa dall’A.I.C. in ordine al suo mancato coinvolgimento nella decisione assunta dalla Lega Serie A è, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, legittima.

Sarebbe, quindi, preferibile che la riduzione degli stipendi fosse uniformemente disciplinata da un accordo collettivo nazionale tra le Leghe Calcio, la FIGC e l’A.I.C.

Avv. Massimo Rossetti

            

 

 

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