La suddetta disciplina è stata ed è almeno in gran parte adottata mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ( DPCM).
Mediante, cioè atti provenienti da una fonte di grado secondario, espressione non di una potestà legislativa, bensì regolamentare.
Atti, in altre parole che, pur aventi forza di legge hanno tuttavia natura amministrativa e che, in quanto tali, non possono – potrebbero- derogare o contrastare con la Costituzione , con le leggi ordinarie, contenere sanzioni penali, disciplinare materie riservate alla competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni.
Senza contare gli annunci pubblici, i contenuti di provvedimenti, prima che questi ultimi siano definitivi e siano stati pubblicati, nonché la modifica, con decreto legge, di norme contenute in precedenti decreti legge, non ancora convertiti in legge.
Ritengo, altresì, fuorviante e ipocrita che i suddetti provvedimenti vengano imputati anziché, collegialmente, al Governo e , individualmente, al Presidente del Consiglio dei Ministri che li ha emanati, genericamente e indistintamente, alla “ politica”.
Ai fini della responsabilità delle decisioni non si può, infatti, mettere sullo stesso piano chi governa e chi non governa.
Così come non ha senso parlare di unità nazionale, nel caso in cui non tutte le forze politiche presenti in Parlamento facciano parte e partecipino al governo del Paese.
A meno che, per unità nazionale, si voglia contrabbandare una acritica e supina acquiescenza alle decisioni del Governo delle forze politiche che non ne fanno parte e non ne partecipino.
Laddove, ove così fosse, non di realtà nazionale si dovrebbe parlare, bensì, in realtà e più appropriatamente, della trasformazione di fatto di uno Stato liberale e democratico, in cui la maggioranza governa e l’opposizione controlla, in uno Stato autoritario, in cui tutto il potere si concentra in un gruppo ristretto, cancellando l’opposizione.
Quanto sopra considerato, perché la tutela della salute, riconosciuta come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività dall’art. 32 della Costituzione, e oggetto di potestà legislativa concorrente Stato/Regioni ( art. 117 Costituzione), non può – potrebbe- essere normata dal Governo con atti di grado secondario, aventi natura amministrativa.
Non solo, ma con tali atti neanche possono – potrebbero- essere limitati diritti fondamentali, costituzionalmente previsti e garantiti, quali quelli della libertà personale ( art. 13 Costituzione) e del diritto alla libertà di circolazione ( art. 16 Costituzione).
Aggiungasi, quale ulteriore dubbio di legittimità che gli atti di cui trattasi sono stati emanati non da un organo collegiale bensì monocratico ( Presidente Consiglio dei Ministri).
Viceversa, gli obblighi ed i divieti contenuti nei provvedimenti in questione avrebbero dovuto essere adottati mediante uno o più decreti legge, fonti di rango primario e, in quanto da convertire in legge da parte del Parlamento, espressione della sovranità popolare.
Poiché la tutela della salute è materia oggetto di potestà legislativa concorrente Stato/Regioni , al primo spetta la determinazione dei principi fondamentali, attraverso le così dette leggi quadro o leggi cornice, mentre alle seconde spetta di emanare norme specifiche di carattere locale e settoriale.
Peraltro, quand’anche lo Stato, in forza del principio di sussidarietà legislativa ( art. 118 Costituzione), eserciti in materia oggetto di potestà legislativa residuale o concorrente delle Regioni, funzioni sostitutive, per far fronte ad esigenze unitarie e non frazionabili sul territorio nazionale, lo può fare con provvedimenti di legge non amministrativi e, comunque, conformemente al principio di leale collaborazione con la Regione o le Regioni interessate, con il pieno coinvolgimento delle stesse.
Ma, a parte i pur rilevanti dubbi di legittimità costituzionale e istituzionale che presentano le disposizioni emanate con DPCM, un altro aspetto significativo di negatività delle suddette disposizioni risiede nel fatto che esse risultano afflitte da molteplici vizi enunciati dal Prof. AINIS.
Tali disposizioni sono, infatti, pletoriche, spesso oscure ed ambigue, prestandosi facilmente ad interpretazioni opposte, scritte, spesso, con uno stile contorto e involuto, zeppe di richiami ad altri atti normativi secondo il fenomeno delle “norme a catena” ( cfr. pag. 9 op. cit.).
L’ipertrofia e l’oscurità delle norme non sono soltanto negative in sé stesse, bensì comportano altre conseguenze di tipo politico e sociale.
A questo proposito, così si esprime il Prof. AINIS nella sua opera citata: “ Non meno allarmante è però anche il secondo corollario cui si accompagna la cattiva fattura delle disposizioni normative. Se la legge si presta a mille malintesi o se, comunque, essa riceve in sorte un’astinenza per così dire clandestina ( giacchè i più la ignorano del tutto), l’asse della lotta politica si sposta fatalmente dall’approvazione all’applicazione della legge e quest’ultima, infine, si trasforma, come nel celebre motto di von Clausewitz a proposito della guerra, nella continuazione della politica con l’impiego di altri mezzi. Quali ? la pressione sui corpi amministrativi, affinchè si affermi una lettura, ora più stretta ora più larga, dei diritti, le campagne di stampa, la prepotenza giudiziaria: le nostre leggi odierne finiscono con l’essere benevolmente interpretate se alla porta bussa un amico o, viceversa, applicate in modo rigido ai nemici “ ( pag. 199, op. cit.).
Avv. Massimo Rossetti.










