Per infortunio sul lavoro deve intendersi anche quello (c.d. infortunio in itinere), occorso al lavoratore nel recarsi al lavoro, pure nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, purchè necessitato.
Ciò premesso, ora i lavoratori ( nella fattispecie che ci occupa in questi giorni : i calciatori e coloro interessati alla ripresa degli allenamenti) possono essere riammessi al lavoro ( allenamenti) solo dopo che ne sia stata verificata , a cura del datore di lavoro ( la società sportiva), l’assenza da contagio.
Ebbene, qualora i suddetti lavoratori, dopo aver ripreso l’attività lavorativa, risultassero positivi al contagio stesso, non potrebbe non sussistere una presunzione relativa di aver contratto il virus, a causa o in occasione di lavoro, come sopra intesa.
In questo caso, spetterebbe al datore di lavoro vincere tale presunzione, così evitando qualsiasi tipo di responsabilità, con la dimostrazione di aver, scrupolosamente e rigorosamente, osservato tutte le misure di protezione e prevenzione dal contagio, previste dalla legge e da provvedimenti amministrativi.
Così come, peraltro, avviene in ogni occasione di infortunio sul lavoro, di qualsiasi tipo e natura.
Rilevo che una, eventuale norma di legge che escludesse il contagio da coronavirus dal novero degli infortuni sul lavoro, si presterebbe a forti dubbi di legittimità costituzionale.
Ciò, sia in violazione dell’art. 32 ( Tutela della salute), sia dell’art. 35 ( Tutela del lavoro), sia dell’art. 3 ( Principio di uguaglianza)della Costituzione.
Articolo 3, in particolare, che vieta disparità di trattamento a parità di condizioni, non comprendendosi e non giustificandosi perché il contagio da una malattia infettiva, diverso dal coronavirus, a causa o in occasione di lavoro, darebbe luogo a responsabilità, mentre non lo sarebbe il contagio da coronavirus, sempre occorso a causa o in occasione di lavoro.
Caso mai le critiche e gli eventuali rimedi, ove esperibili, andrebbero rivolte ed esperite nei confronti di provvedimenti di legge o amministrativi che imponessero ai datori di lavoro l’osservanza di misure di precauzione e protezione del contagio da coronavirus palesemente irragionevoli ed impossibilitate ad adottare e rispettare, al punto che, ove adottate e rispettate, provocherebbero il dissesto economico dell’impresa.
Ma, quand’anche una norma di legge escludesse che il coronavirus non sia da considerare un infortunio sul lavoro, anche in questo caso il datore di lavoro e suoi preposti, dipendenti e collaboratori non sarebbero, di per se stesso, esenti dal rischio di responsabilità penali.
Più precisamente, esenti dalla responsabilità ex art. 452 CP (Delitti colposi contro la salute pubblica), nonché ex art. 582 , 583,583-ter e quater,585,590 CP, tutti attinenti lesioni personali.
Queste ultime che (art. 582 CP) consistono nell’aver cagionato, da parte di chiunque, ad alcuno, una lesione personale, dalla quale derivi una malattia, nel corpo e nella mente, non essendo necessario che la condotta, commissiva od omissiva, da cui derivi la malattia, sia violata.
Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, anche se localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.
Il reato di lesioni personali può essere doloso o colposo.
Al riguardo è opportuno sottolineare una considerazione, soprattutto con riferimento ad assicurazioni che sarebbero state date ai datori di lavoro da parte dell’INAIL.
Infatti, se sussistono reati derivanti da infortuni sul lavoro, e se siano stati commessi con dolo, e, in caso affermativo, con quale tipo di dolo, o se con colpa e ,in caso affermsativo, con quale entità della colpa, è di esclusiva competenza della magistratura penale.
Ribadisco, anche, in questa sede, che circolari emanate da Autorità amministrative, quali esse siano, sono norme interne che vincolano solamente i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione gerarchicamente subordinati alle Autorità che le emettono, non vincolando, pertanto, né i terzi, né, mai che mai o in alcun modo, la magistratura.
Avv. Massimo Rossetti.










