Innanzitutto, va chiarito che una misura  come quella ipotizzata dal Ministro richiederebbe l’intervento legislativo ( Decreto Legge o norma specifica inserita in un Decreto Legge) modificativo e derogatorio, sia pure temporaneamente, della così detta “Legge Melandri” ( Decreto Lgs 9 gennaio 2008,n.9).

Quest’ultimo, infatti, è una normativa di fonte primaria che non può essere modificata o derogata da una normativa di fonte secondaria ( DPCM o altro provvedimento amministrativo).

La proposta in questione potrebbe trovare qualche aggancio in una sentenza della Corte di Giustizia  Europea ( Sez.III, causa C.2001/118 del 18 luglio 2013), in base alla quale  uno Stato Membro dell’Unione Europea ha il diritto di adottare misure, del genere di quella proposta, affinchè il pubblico di quello Stato non venga privato della possibilità di seguire, in diretta, eventi sportivi, rilevanti per la società, su canali veramente accessibili.

Ed è proprio a questa sentenza che in Inghilterra alcuni vorrebbero fare riferimento, in via analogica, ( cfr. art. Stefano Boldrini, pag. 12  del succitato quotidiano), paragonando la situazione disciplinata da quella  sentenza ( partita di un Campionato del Mondo di calcio) e la situazione venutasi a determinare in quel Paese a causa dell’epidemia da coronavirus.

In ogni caso, resta fermo che l’eventuale decisione, tradotta in norma di legge, di trasmettere le prossime partite di calcio in chiaro, sia interamente, sia limitatamente alla sola “Diretta Gol”, farebbe scaturire una serie di conseguenze a catena o a cascata che dir si voglia.

L’una attinente ai rapporti tra le PayTV ed i propri abbonati.

L’art. 1490 CC   prevede che il venditore è tenuto a garantire  che la cosa venduta e, per cosa, si deve intendere tutto ciò che è capace di creare utilità, sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Non v’è dubbio, a mio avviso, che l’abbonamento alle PayTV che l’utente  ha pagato e paga per poter vedere tutte le partite , ivi compresa la “ Diretta Gol”, ove le stesse fossero trasmesse in chiaro, subirebbe un apprezzabile  riduzione di valore  di ciò che ha acquistato.

Riduzione più rilevante in caso di trasmissione di intere partite e meno rilevante, sebbene sempre apprezzabile, in caso di trasmissione in chiaro  della sola “Diretta Gol”.

Ne discende che l’abbonato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1492 CC, potrebbe chiedere o la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ottenuto dai propri abbonati.

L’altra attinente ai rapporti tra Lega Serie A e PayTv , sottolineando che le parti del rapporto contrattuale sono la Lega Calcio e le PayTv e non le singole società e le stesse PayTV, considerato che in Italia la commercializzazione dei diritti audiovisivi calcistici avviene in forma collettiva e non individuale.

Anche relativamente a tali rapporti, troverebbe applicazione l’art. 1490 CC, per cui le PayTV potrebbero chiedere la riduzione del prezzo da pagare per la trasmissione in chiaro delle residue partite da giocare o, nel caso della trasmissione in chiaro della sola “Diretta Gol”.

Peraltro , come pure ipotizzato nel citato articolo di Stefano Boldrini, indipendentemente  dalla suddetta trasmissione in chiaro, le PayTV potrebbero chiedere una riduzione del prezzo, sul presupposto di un apprezzabile diminuzione del valore di partite giocate a porte chiuse.

La Lega Serie A, a propria volta, potrebbe rivalersi, in via risarcitoria, nei confronti dello Stato, chiedendo l’equivalente della riduzione del prezzo ottenuta dalle PayTV, in caso di trasmissione in chiaro.

Tutto quanto sopra, fermo  restando che gli abbonati alle società calcistiche hanno il diritto di essere rimborsati della quota parte di abbonamenti non goduti relativa alle partite da giocarsi a porte chiuse , non potendo essere obbligati, dalle stesse società, ad accettare, in sostituzione, sconti o vantaggi su futuri abbonamenti, poiché deve essere del tutto libera e discrezionale l’eventuale accettazione di tale soluzione.

Rilevo, infine che rimarrebbe sempre esperibile il giudizio di arricchimento senza causa ex art. 2041 CC, qualora non fosse possibile esperire nessuna altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

 

Avv. Massimo Rossetti

 

 

 

 

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