Tor di Valle: utilitas non habet legem.

Un brocardo latino recita “necessitas  non habet legem

Nel caso che ci occupa tale brocardo dovrebbe essere rideterminato, sostituendo alla parola “necessitas” la parola “utilitas”. Nella specie una “utilitas” politica, elettorale e affaristica.

Non è, infatti, casuale che l’iter amministrativo concernente l’ormai annoso progetto Tor di valle registri una improvvisa accelerazione, in cronometrica coincidenza temporale con l’annuncio pubblico della ricandidatura dell’attuale Sindaco (a) di Roma alla carica attualmente ricoperta e con il passaggio di proprietà della AS Roma.

Un’accelerazione accompagnata, come al solito, da una sapiente e potente orchestrazione mediatica a supporto.

Quanto sopra, d’altronde, era stato già previsto e anticipato da Federsupporter ( cfr Note di Massimo Rossetti ed Alfredo Parisi su www.federsupporter.it).

In questa sede non starò a ripetere ed illustrare nuovamente tutti i motivi che, in questi anni, mi hanno indotto a ritenere che l’intero iter procedimentale relativo al suddetto progetto sia irrimediabilmente e insanabilmente viziato da plurime e gravi illegittimità, sebbene esso sia stato portato avanti e lo si voglia portare avanti ,con una sorta di vero e proprio accanimento terapeutico.

Mi limiterò, pertanto, ad elencare, molto sinteticamente, alcuni di quei motivi che, peraltro, hanno trovato e trovano riscontro in pareri, anche formali, di giuristi ben più competenti ed autorevoli di quanto lo possa essere il sottoscritto.

  1. Mancanza di correlazione, in termini di proporzionalità, adeguatezza e congruità tra la realizzazione di un impianto sportivo e quella di edifici a destinazione non funzionale all’impianto stesso.
  2.  Riduzione delle cubature     al progetto originario che ha comportato una automatica riduzione delle opere pubbliche non giustificata dalle minori tubature;
  3.  Procedimento in violazione di quanto stabilito dalla c.d. “Legge sugli Stadi”che è carente di qualsiasi comparazione tra la localizzazione prescelta per l’impianto ed altre aree già urbanizzate, dove avrebbe potuto essere insediato, mancando altresì qualsiasi motivazione circa l’impossibilità di una diversa localizzazione;
  4. Progetto, poiché sostanzialmente nuovo o radicalmente modificato rispetto all’originario, che avrebbe dovuto essere oggetto dello stesso iter procedimentale svolto per il  progetto originario. Invece, il progetto è diventato subito  definitivo saltandosi la preventiva necessaria fase di un suo esame e valutazione da parte del Comune quale progetto preliminare.
  5. Esito della Conferenza di Servizi decisoria relativo al nuovo progetto che  è solo formalmente e nominalisticamente positivo ma, sostanzialmente, negativo, alla luce della numerosità e natura delle prescrizioni e condizioni poste;
  6. Mancanza della necessaria Variante urbanistica. Infatti, il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi decisoria costituisce non già variante urbanistica, bensì un mero atto di impulso ai fini dell’eventuale adozione ed approvazione della variante. Quest’ultima che, in ossequio ai precetti costituzionali ,non può che essere di esclusiva prerogativa e competenza di una deliberazione, del tutto discrezionale non assolutamente vincolata, del Consiglio Comunale e di sua definitiva approvazione da parte della Regione. Variante che, dunque, non può essere approvata e adottata da un “non organo” quale è la Conferenza di Servizi. Questa, sebbene decisoria, costituisce un semplice modulo organizzativo procedurale, né può essere adottata da dirigenti rappresentanti del Comune e della Regione nella Conferenza di Servizi. Diversamente gli Organi elettivi collegiali del Comune e della Regione verrebbero spossessati delle loro prerogative e competenze, costituzionalmente previste e garantite in materia urbanistica;
  7.  Progetto attuale pubblicato e depositato che  non risulta  adeguato a tutte le prescrizioni e condizioni poste dalla Conferenza di Servizi decisoria
  8. Non si può procedere alla approvazione e stipulazione di una convenzione urbanistica in mancanza di Variante urbanistica (cfr. punto 6) e di un progetto non ancora adeguato a tutte le prescrizioni e condizioni precisate sub. 7, obbligandosi, nel contempo, Comune e Regione ad eseguire, a propria cura e spese, costose opere pubbliche;
  9. Subentro al soggetto proponente, Eurnova, di altro soggetto e/o il subentro in Eurnova di altro soggetto nella proprietà dei terreni su cui dovrebbe sorgere l’impianto e il Business Park che determinerebbe la necessità di ripetere, ab origine e ex novo, l’intero iter procedimentale previsto dalla “Legge sugli Stadi”;
  10.  Pendenza di processi penali dal cui esito potrebbe scaturire l’illegittimità dell’intero procedimento, sia quanto agli atti presupposti che a quelli derivati, nonché per responsabilità amministrativa da reato, l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e la revoca di permessi concessi o già accordati, dovrebbe indurre, per intuibili ragioni di prudenza o quantomeno sospendere, cautelativamente, l’iter amministrativo in corso, in attesa di tali esiti. Aggiugasi che qualora i Consiglieri di Comune e Regione decidessero di proseguire tale iter, ignorando la pendenza dei suddetti processi, incorrerebbero nel forte rischio di responsabilità erariale;
  11. Prospettata imminenza della vendita dei terreni di Eurnova ad altro soggetto che rende più urgente e cogente la richiesta ai PM dei processi penali di cui trattasi di un sequestro impeditivo di quei terreni, poiché, come sancito dalla Cassazione ( Sez.II Penale, sentenza n. 34293, del 20 luglio 2018) tali terreni continuerebbero a svolgere la loro carica criminogena in quanto ceduti a terzi che continuano ad utilizzarli;
  12. Non può essere consentita l’edificabilità di un’area che, così come stabilito dal Piano di Bacino del Tevere, aggiornato al 5 settembre 2019, è vincolata al divieto di costruzioni civili o industriali a causa di pericolo alluvioni ed esoindazioni del fiume Tevere.

Per finire, non mi resta che, a mò di Testamento spirituale sull’argomento, rinnovare l’auspicio che qualcuno, in particolare Associazioni ambientalistiche ( dove sono finite ?) e Comitati di cittadini, tenti di impedire quello che, senza esagerazione, può essere definito come uno “ scempio di legalità” in nome di utilità contingenti politico-elettorali e affaristiche, decidendosi di rivolgersi, finalmente, ad un “Giudice a Berlino”, sperando che tale Giudice possa finalmente esistere.

Avv. Massimo Rossetti.

Copyright © 2014 by FederSupporter