PRIMA PUNTATA

Diritti Audiovisivi calcistici: Fondi di investimento nel pallone. E i diritti dei tifosi?

La Lega Calcio ha deciso, all’unanimità, di costituire una società, in partnership con fondi di investimento per la commercializzazione dei diritti audiovisivi calcistici.

Lo scopo di questa operazione consiste, essenzialmente, nell’accrescimento dei ricavi da tale commercializzazione.

Ricavi da ripartirsi tra le società di calcio ed i predetti fondi, i quali, oltre ad acquisire quote della costituenda società, investirebbero, da subito, cospicue risorse economiche a beneficio delle società calcistiche nella stragrande maggioranza, in gravi difficoltà economico finanziarie.

Ciò premesso, per nulla o per poco ci si è finora, occupati e preoccupati delle possibili ricadute di tale operazione sui tifosi.

Vale a dire sugli utenti utilizzatori finali e principali finanziatori degli spettacoli calcistici.

Già nel 2018, allorchè la Lega Calcio tentò di concedere ad un intermediario , la società Media Pro, la licenza per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, ebbi modo di rilevare (vedi www.federsupporter.it, 07.02.2018) che, essendo il fine di quella concessione l’accrescimento dei ricavi da tale commercializzazione, il probabile effetto sarebbe stato quello di una elevata frammentazione dei pacchetti offerti ma anche  di un aggravio dei costi di abbonamento ai pacchetti stessi.

Effetti negativi per i tifosi, quali utenti e consumatori finali, costretti a stipulare una molteplicità di abbonamenti per assistere alle partite e con maggiori costi per consentire l’aumento dei ricavi

Effetti entrambi riconducibili anche all’operazione che si vuole porre in essere oggi, tenuto conto che lo scopo di essa è identico a quello che, nel 2018, aveva indotto la Lega Calcio all’accordo con Media Pro.

Peraltro, circa la detenzione del capitale sociale della NEWCO, Lega Serie A, Fondi, potrebbero porsi, a mio avviso, alcune problematiche di natura giuridica sulla  legittimità dell’operazione,

In particolare, possano essere considerati  violazione o elusione del divieto di collegamento fra chi svolge l’attività di intermediazione e la Lega Calcio.

 Quanto sopra sotto il profilo  della partecipazione al capitale sociale della costituenda società o, comunque, del coordinamento della gestione di quest’ultima, ai fini del perseguimento di uno scopo comune, da parte di soggetti che esercitino, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, un’attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi.

Il Decr. legisl. n. 9 del 09/01/2008, cosiddetta “Legge Melandri”, prevede, infatti, che il soggetto che svolge attività di intermediazione debba essere indipendente sia dall’organizzatore della competizione (Lega Calcio), sia dagli organizzatori degli eventi (le società sportive), sia infine dagli operatori della Comunicazione.

Indipendenza questa che potrebbe essere messa in discussione, qualora i fondi di investimento che partecipano con la Lega Calcio alla costituenda Società, diventassero partecipazioni, anche indirette, al  capitale sociale di società che esercitano l’attività di intermediazione o ne detenessero il controllo o una influenza dominante in virtù di rapporti contrattuali o ne coordinassero la gestione.

Si pensi al riguardo e a titolo esemplificativo al Fondo di investimento Eliot che detiene il controllo del Milan Calcio.

Quanto agli effetti sugli utenti e consumatori ricordo che il TAR del Lazio e il Consiglio di Stato, in decisioni relative ai diritti audiovisivi, ai fini della valutazione della legittimità dei criteri determinati dalla Lega Calcio per la procedura competitiva di concessione di tali diritti, hanno riconosciuto rilevanza agli effetti sul piano del contenimento dei costi per tali utenti/consumatori.

Non solo, ma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nella propria delibera del 14/03/2018, ha stabilito (punto 39) che l’aggiudicazione dei diritti deve avvenire senza  danno ai consumatori” e (pagina 15) “senza pregiudizio per i consumatori”.

Sottolineo che l’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio non può essere perseguito, soltanto o prevalentemente, mediante un esponenziale aumento dei ricavi bensì mediante e soprattutto con la riduzione dei costi.

 

 

 

 

 

A questo proposito, una task force costituita nel 2001 dall’allora Presidente FIGC, Franco Carraro, aveva proposto l’introduzione di un tetto massimo alle rose dei giocatori e di un tetto salariale (Salary Cup) con l’obbligo di riconoscere un monte stipendi non superiore all’80% dei ricavi della società.

Aggiungasi che uno studio della Comunità Europea del 2013 aveva proposto l’introduzione di una tassa di fair play  sull’importo dei trasferimenti di calciatori superiori ad un determinato ammontare, da stabilirsi da parte delle rispettive federazioni calcistiche, nonché un limite massimo di giocatori per società.

Proposte tutte rimaste inascoltate ed inattuate, così come quelle reiteratamente e formalmente avanzate da Federsupporter sin dal 2015.

Proposte volte:

–          ad una maggiore tutela legislativa dei tifosi quali consumatori;

–          alla partecipazione dei tifosi, sui modelli tedesco e spagnolo, alle società, soprattutto con la funzione di controllo delle stesse;

–          a favorire, sul modello inglese, la proprietà degli impianti sportivi ad associazione dei tifosi;

–          a consentire il pagamento dei trasferimenti di calciatori e dei compensi agli agenti di questi ultimi, anziché direttamente, tra e da parte di società, per il tramite di casse di compensazione istituite nell’ambito delle rispettive federazioni nazionali e in ambito UEFA e FIFA, relativamente a trasferimenti e pagamenti da effettuarsi dal/tra società e agenti esteri. Proposta questa ultima finalizzata ad una maggiore trasparenza e tracciabilità delle suddette operazioni. 

Avv. Massimo Rossetti

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