In particolare, Federsupporter ha sempre constatato come la determinazione del valore delle prestazioni dei calciatori sfugga, ai fini della veridicità e correttezza dei bilanci societari e del rispetto delle norme federali in materia gestionale ed economica, a qualsiasi regola.
In specie a quella codificata dalle regole contabili, nazionali ed internazionali relative al fair value.
La recente notizia di una indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino che ipotizza una serie di reati a seguito di pusvalenze, ripropone, in tutta la sua gravità, l’esigenza di regolare e risolvere il problema .
Non è, infatti, più oltre tollerabile che, per le società di calcio, valga una sostanziale legalizzazione di comportamenti che, per tutte le altre società di capitali, sarebbero considerati gravi illeciti anche penali.
Non solo, ma si deve tenere presente che la tolleranza delle plusvalenze in questione provoca una notevole alterazione del mercato calcistico e della leale concorrenza tra società di calcio osservanti delle regole e società che, invece sistematicamente, le violano.
Fatte queste doverose premesse, richiamo l’attenzione su un aspetto che, almeno finora, non mi risulta sia stato indagato.
Più precisamente, mi riferisco al fatto che nel nostro ordinamento è riconosciuto il principio del divieto di abuso del diritto.
In altre parole, è considerato illecito l’uso di un diritto che esorbiti dagli scopi per cui quel diritto viene riconosciuto, sicchè si parla, per l’appunto, di abuso del diritto.
Una fattispecie di illecito abuso che si verifica allorchè il divieto di attribuire un determinato valore alle prestazioni dei calciatori persegua, in realtà, uno scopo che travalica il fine per il quale il diritto è riconosciuto.
In questo modo realizzando un interesse che, non soltanto appare meritevole di tutela, ma che, addirittura, è anche penalmente rilevante, in quanto finalizzato all’alterazione dei bilanci societari ed alla violazione delle orme federali in materia gestionale ed economica.
In questo caso, infatti, si realizzerebbe un doloso esercizio di un diritto che, dal punto di vista civilistico, dovrebbe portare a ritenere inefficace quella plusvalenza ottenuta mediante un illecito esercizio abusivo del proprio diritto.
Abuso del diritto è stato normato nell’ambito del diritto tributario.
L’art. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente ha introdotto una norma generale antielusiva in materia tributaria.
In base a tale norma, si è in presenza di una operazione abusiva quando questa pur rispettando formalmente le norme fiscali, persegue, come scopo essenziale, quello di conseguire una vantaggio fiscale indebito, costituito anche da benefici non immediati.
In altri termini, l’operazione deve avere, rispetto a tutti gli altri fini perseguiti, quale elemento fondamentale l’intento doloso di perseguire vantaggi illeciti.
L’onere della prova dell’abuso incombe all’Agenzia delle Entrate, mentre incombe al contribuente l’onere di provare che le operazioni compiute abbiano valide ragioni extrafiscali non marginali.
Peraltro, la norma in questione consente al contribuente di interpellare preventivamente l’Agenzia delle Entrate, onde conoscere se l’operazione che si intende realizzare possa ritenersi oppure no lecita, ai sensi della predetta normativa.
Ben potrebbe, quindi, una normativa analoga essere introdotta dalla FIGC con riferimento alle operazioni di calcio mercato che comportano plusvalenze, attribuendosi alla CO.VI. SOC. il compito di valutare, preventivamente, la liceità su interpello delle società interessate.
Avv. Massimo Rossetti










