Obbligatorietà consentita dall’art. 32,2°comma, Costituzione, per cui un determinato trattamento sanitario può essere reso obbligatorio per disposizione di legge, non potendo, comunque, quest’ultima violare i limiti imposti al rispetto della persona umana.
Laddove, la disposizione citata opera una netta distinzione tra la facoltà di ciascun individuo di assumere un determinato trattamento sanitario e l’obbligatorietà per legge di assumerlo.
Una disposizione, quindi, che contiene, da un lato, un precetto ( obbligo al trattamento sanitario) e, dall’altro, implicitamente, un proibizione( quella di imporre l’obbligo de facto e non de jure).
Aggiungasi che la ratio dell’obbligo soltanto per legge consiste anche nella necessità di non scindere la potestà di imporre l’obbligo dalla responsabilità di farlo.
Mediante la legge, infatti, lo Sato assume su di sè la responsabilità ed offre garanzia circa la sicurezza ed efficacia del trattamento sanitario reso obbligatorio, fermo restando il divieto di non violare il limite imposto dal rispetto della persona umana.
Responsabilità che lo Stato non si assume e garanzia che lo Stato non offre nel caso in cui il trattamento sanitario sia frutto d una scelta individuale del tutto libera e non dell’ adempimento di un obbligo di legge.
E’evidente, altresì, che proprio per questo motivo, ove la vaccinazione ant-covid venga resa obbligatoria per legge, in tal caso, viene meno il presupposto della necessità del consenso della volontà d singolo individuo.
Un trattamento sanitario obbligatorio per legge non può, dunque, essere considerato e disciplinato alla stessa stregua di un trattamento facoltativo.
Peraltro, che l’obbligo vaccinale per legge non comporti la necessità del consenso dell’interessato, è stato autorevolmente sostenuto dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli ( vedasi le sue dichiarazioni alla ADNKRONOS del 15 gennaio).
Non solo ma, a mio avviso, anche nei casi in cui non vi sia l‘obbligatorietà, potrebbe essere chiesto, in sede giurisdizionale, l’annullamento del consenso prestato.
Infatti, sussistendo in mancanza di vaccinazione forti esclusioni o limitazioni all’esercizio dei diritti costituzionalmente previsti e garantiti, quale ad esempio, il diritto al lavoro ad una retribuzione sufficiente,il consenso non sarebbe libero, bensì pesantemente condizionato da una serie di coercizioni.
Da ultimo,si tenga presente a questo proposito che la Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E. relativamente al diritto alla integrità della persona, stabilisce che,nell’ambito della medicina e della biologia, deve essere, in particolare, rispettato il consenso, non solo informato, ma anche libero della persona interessata.
Principio che assurge a parametro di legge costituzionale di norme interne dall’Itala, quale Membro dell’Unione Europea.
Avv. Massimo Rossetti.










