L’elenco, sia pure parziale, che segue è emblematico:  “ Ingiustizia è fatta- Roba da matti” (Tuttosport ), “Juve stangata” (LaGazzetta dello Sport), “Stangata Juve” ( Il Corriere della Sera) “Juve asfaltata” ( Corriere dello Sport),”Plusvalenze: stangata alla Juventus “(la Repubblica),”Juve plusvalenze amare: una stangata da 15 punti” ( Il Giornale), “Plusvalenze. La Juve KO “ ( Il Secolo XIX),”Juventus penalizzata di 15 punti. Stangata FIGC per le plusvalenze” (Il Tempo).

In questi sensi l’affermazione riportata da Tuttosport ( pag. 2 “La giustizia del capro espiatorio”, di Guido Vaciago) è significativa “ … nel frattempo la sensazione che ci sia dell’accanimento sarà difficile da spazzare via e inquina la serenità delle riflessioni sugli effettivi errori commessi dalla dirigenza juventina..”

In attesa di leggere le motivazioni di tale sentenza, credo sia opportuno richiamare all’attenzione il comportamento della Giustizia Federale che si è mossa sulla base della documentazione trasmessale dalla Procura della Repubblica di Torino.

Proprio in funzione di tale documentazione, infatti, si è reso possibile, ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva, attivare un nuovo processo in tema di plusvalenze sulla base di fatti e notizie che se conosciuti nel maggio 2022 avrebbero portato la Giustizia sportiva ad assumere ben diversa decisione.

Il principio applicato, pur presenti le affermazioni della precedente sentenza assolutoria riguarda l’utilizzo delle plusvalenze, definite fittizie, dirette a limitare le perdite d’esercizio.

Ma il quadro delle violazioni contestate al Club è ben più ampio.

Infatti, le violazioni imputate dalla Procura di Torino alla Juventus che, ricordiamolo, è una spa  quotata in Borsa, ( aggiotaggio, responsabilità ex D.lgs 231/2001, reati tributari, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza)  qualora accertate comportano effetti anche in ambito sportivo.

E cioè violazione dell’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva che richiede nello svolgimento dell’attività sportiva, nel senso più ampio,il rispetto dei principi di lealtà, correttezza  e probità oltre all’art. 31 che prevede la violazione della corretta gestione economica. In quest’ultimo caso avuto anche riguardo a quanto previsto dall’art. 2622 CC , in considerazione dell’obbligatorietà per le società calcistiche di adottare i modelli organizzativi previsti dal D.lgs 231/2001.

Alfredo Parisi

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