Diritti audiovisivi calcistici: tentativo di prolungamento  della durata dei contratti.

In sede di conversione in legge del Decreto “Milleproroghe” era stato apportato al testo legislativo un emendamento secondo cui la durata del contratti  concernenti i diritti audiovisivi calcistici veniva prolungata “ per il tempo necessario e comunque non oltre la durata complessiva di 5 anni” (!).

L’emendamento è stato, poi, soppresso a seguito dell’intervento della Presidenza della Repubblica che aveva segnalato l’impossibilità di prolungare la legge con quell’emendamento, riguardando esso una materia del tutto estranea al decreto.

Laddove, nel caso di rinvio alle Camere del provvedimento, qualora l’emendamento non fosse stato soppresso, il decreto non avrebbe potuto essere convertito in legge nei termini costituzionalmente previsti.

Peraltro,  la Lega Calcio Serie A insiste nell’invocare dal Governo un provvedimento che introduce quanto stabilito dall’emendamento soppresso.

Ciò premesso, alcune considerazioni nel merito si impongono.

La durata dei contratti, concernenti i diritti audiovisivi calcistici è fissata dalla così detta “Legge Melandri” (Decr.lgs n. 9/2008 e successive integrazioni e modificazioni) in tre anni.

Ne consegue che ogni triennio l’aggiudicazione dei diritti deve essere sottoposta a gara.

La ratio di questa disposizione risiede nella garanzia della concorrenza, quindi dei consumatori, che traggono tutela dei loro diritti proprio dalla garanzia della concorrenzialità del mercato dei diritti in questione.

E’ evidente, infatti, che una  restrizione della concorrenza comporta maggiori oneri a carico degli utenti.

D’altronde, la richiesta della Lega Calcio Serie A di proroga “per legge” della durata dei contratti esistenti, si basa sul presupposto che, ove alla scadenza del triennio l’aggiudicazione dei diritti audiovisivi calcistici fosse sottoposto a gara, la Lega e, conseguentemente, le società di calcio, ricaverebbero meno di quanto ricaverebbero dal prolungamento dei contratti  tuttora in essere.

Cosicchè la ratio della disposizione secondo cui ogni tre anni la predetta aggiudicazione deve essere sottoposta a gara concorrenziale verrebbe totalmente capovolta, comportando il prolungamento dei contratti in essere una restrizione della concorrenza e pertanto il mantenimento di costi più alti per i consumatori.

Aggiungasi che una misura del genere potrebbe risultare fortemente sospetta  di integrare un aiuto di Stato non consentito dalla normativa europea.

Esso, infatti, potrebbe provocare un rafforzamento delle imprese oggi aggiudicatrici dei diritti nei confronti delle imprese concorrenti, potendo l’aiuto non pervenire direttamente dallo Stato, ma anche da soggetti di diritto privato, cui lo Stato riconosce diritti speciali ed esclusivi, come, nella fattispecie, la Lega Calcio Serie A, alla quale lo Stato riconosce il diritto speciale ed esclusivo di commercializzazione dei diritti audiovisivi calcistici.

Avv. Massimo Rossetti

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