Il Marchese del Grillo ha colpito ancora !
Boicottaggio? E io ti denuncio!!!!
La S.S.Lazio nel suo Comunicato ufficiale del 22 gennaio annuncia di aver “già provveduto a denunciare” i propri tifosi, singoli o associati, per il reato di boicottaggio, con riferimento all’invito rivolto da tali tifosi a non acquistare biglietti di ingresso allo stadio per assistere alla prossima partita casalinga : Lazio- Genoa.
Quanto sopra in segno di protesta contro la gestione ed i comportamenti societari.
Ciò premesso, nostri associati e tifosi della Lazio chiedono chiarimenti di carattere tecnico- giuridico in merito al boicottaggio, in particolare circa la sua eventuale configurazione come reato .
Il boicottaggio consiste in uno strumento di lotta e di protesta a carattere generale volto a contrastare una attività economica altrui.
Esso è previsto come reato dall’art.507 C.P. che, per quello che qui maggiormente interessa, si configura quale attività di propaganda che si avvale della forza di una associazione per indurre più persone” a non acquistare altrui prodotti agricoli o industriali” ( nel nostro caso i biglietti di accesso allo stadio).
Il reato è punito con la reclusione fino a tre anni e, se concorrono fatti di violenza e minaccia, con la reclusione da due a sei anni.
La Corte Costituzionale , con sentenza n. 84 del 17 aprile 1969, ha dichiarato l’incostituzionalità di tale articolo nella parte relativa alla propaganda, ove questa non assuma dimensioni tali né raggiunga un grado di intensità e di efficacia da risultare di notevole rilievo.
Più specificatamente, il boicottaggio non è considerato reato ove si esplichi quale libera manifestazione del pensiero, prevista e garantita dall’art. 21 della Costituzione nella forma di protesta pacifica e senza minacce, violenze e pressioni indebite.
Laddove, in sostanza, l’attività di propaganda diretta a non acquistare prodotti altrui avvenga senza costrizioni, lasciando del tutto libera e autonoma la scelta di ciascuno di aderire, oppure no, all’invito al boicottaggio.
Aggiungasi, infine, per completezza di informazione, che la pubblica affermazione di denunciare qualcuno, in assenza di una valida ragione giuridica, con lo scopo di costringerlo ad un comportamento attivo o omissivo, a maggior ragione se la costrizione sia finalizzata ad impedire o ostacolare l’esercizio di libertà costituzionali, previste e garantite, può integrare l’ipotesi di reato di violenza privata, ai sensi dell’art. 610 C.P. Reato punibile con la reclusione fino a quattro anni, con un aumento della pena se ricorrano circostanze aggravanti.
Avv.Massimo Rossetti
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