Prendendo lo spunto dal dettagliato articolo di Stefano Greco, pubblicato su “ Millenovecento” (www.sslaziofans.it), abbiamo ritenuto opportuno ricostruire ed approfondire la vicenda Polymarket /Lazio, anche su sollecitazione di molti Soci di Federsuppporter.

Nelle pagine che seguono i riferimenti al richiamato articolo di Stefano Greco, che ringraziamo per l’autorizzazione a pubblicarli,sono riportati in corsivo.

Dopo mesi di nuvoloni neri e tuoni è arrivato il diluvio. E il diluvio è la delibera con cui ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ha inserito definitivamente Polymarket nella black list dei siti considerati illegali, provvedendo immediatamente al totale oscuramento anche del sito della Società americana di previsioni su tutto il territorio nazionale.

Con il quadro normativo italiano ( art. 4 Legge 13 dicembre 1989,n.41) che prevede sanzioni anche per chi pubblicizza attività di gioco o scommesse prive della necessaria concessione o autorizzazione, questo primo atto può portare in tempi decisamente rapidi alla risoluzione dell’accordo tra Lazio e Polymarket, con una perdita per la società di circa 18 milioni di dollari che, al cambio attuale, corrispondono a 15,7 milioni di euro più bonus previsti dal contratto.

Con la Nota “Scommesse si, Sport no”  ( cfr. www.federsupporter.it del 22.04.2026) avevamo espresso perplessità, oltrechè di natura etico-morale, anche giuridica, sull’accordo di sponsorizzazione in oggetto.

Quanto sopra, anche alla luce del Decreto Dignità ( D.Lgs n.87/2018) che vieta qualsiasi forma di sponsorizzazione  diretta o indiretta di società sportive da parte di soggetti o siti di giochi  e scommesse sportive.

Il 22 ottobre 2025 l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM), esercitando il suo potere ( art. 1032 D.L. 147872929, convertito in L, 13/10/2020) aveva disposto l’oscuramento di Polymarket includendola anche nella black list dei siti di gioco inibiti.

A seguito di ricorso al TAR del Lazio da parte della Polymarket ( 5.11.2025- 03.12.2025) veniva stabilita la visibilità del sito  in Italia ma “ solo per scopi informativi e analitici”, con esclusione della possibilità di utenti italiani di effettuare  scommesse in denaro. In questo modo il sito era tornato raggiungibile dall’Italia ma unicamente come portale informativo ( Official Fan Intelligence & Digital Insight Partner).

Ora con un nuovo provvedimento del corrente mese di luglio ADM ha nuovamente definito illegale Polymarket in quanto non in possesso delle regolari concessioni italiane e, comunque,non offrirebbe alcuna garanzia per l’utente.

Infatti, la piattaforma permetterebbe  di scommettere grazie ad un sistema “VPM” ( Virtual Private Market) che, grazie ad una connessione crittografata su internet, è in grado di nascondere identità e indirizzo dello scommettitore.

Inoltre, ADM rileva che l’utilizzo della piattaforma consente forme di evasione fiscale in quanto permette di sottrarre le vincite alla dichiarazione dei redditi.

Peraltro è probabile che Polymarket, così come nel 2025, possa impugnare il nuovo provvedimento di ADM dinanzi al TAR del Lazio anche se questa volta il provvedimento presenta profili diversi da quelli precedenti.

Come riportato in un articolo del 19 maggio scorso, DaVIDE Gallino, Dirigente Ufficio disciplina,vigilanza  e sanzioni -Direzione Servizi Media di AGCOM, aveva già smentito un via libera dato da AGCOM a Polymarket ad operare in Italia, quindi anche a sottoscrivere accordi di sponsorizzazione per pubblicizzare un sito considerato NON AUTORIZZATO e oras  finito definitivamente nella black list dei siti illegali.

Appare, comunque, difficilmente contestabile che l’attività di raccolta dati di Polymarket sia   funzionale all’attività di scommesse e, quindi, costituisca una forma surrettizia di sponsorizzazione di attività di scommesse vietata dal Decreto Dignità.

La conferma del nuovo provvedimento dell’ADM porterebbe alla nullità dell’accordo di sponsorizzazione in quanto contra legem.

Ma l’accordo potrebbe anche essere considerato in frode alla legge, quindi nullo, in quanto la pubblicità di una attività puramente informativa dissimulerebbe in realtà un’attività pubblicitaria di scommesse vietate.

Ne consegue che le prestazioni già effettuate dovrebbero essere restituite ai soggetti che le hanno effettuate da chi ne ha beneficiato ( ripetizione dell’indebito -art. 2033 C.C.),  semprechè chi esercitasse tale diritto  non fosse stato  consapevole di tale nullità.  

Un vizio strutturale

Per la Lazio è la seconda volta che sfuma un accordo con una società legata al gioco: che siano scommesse o previsioni come le chiama qualcuno fa poca differenza. Era già successo nel 2019, quando il 12 luglio, in seguito allo stop della deroga al Decreto Dignità, la Lazio era stata costretta a interrompere la partnership con la società di scommesse russa MarathonBert. Accordo fgino al 2021 stracciato con circa 15 milioni di euro garantiti per le stagioni 2’19-2020 e 2020-2021, svaniti in un amen.

Sempre in tema di piattaforme dedicate al gioco non può dimenticarsi che la Lazio ha concluso un accordo con la Società Vietnamita ABC VIP ( regional partner) una tra le piattaforme di intrattenimento on line più diffuse  e che opera nel mondo delle scommesse oltrechè sportive su combattimenti tra animali ( cfr  Federsupporter “Lazio fuori dall’Europa ma alla conquista del Vietnam”– 15,11,2025).

In questo panorama assumono rilievo le considerazioni formulate dal nostro Socio, Fabio Fravilli, “ L’aspetto economico non può essere l’unico parametro di valutazione. La Lazio conserva infatti la qualifica di Ente Morale, una peculiarità che richiama la società a principi di correttezza, trasparenza e responsabilità sociale. Proprio per questo la scelta di mantenere rapporti commerciali con un operatore nuovamente inserito nella black list dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rischia di entrare in tensione con i valori che tale qualifica dovrebbe esprimere e tutelare” .

“ In questo contesto, il modus operandi dell’attuale gestione appare discutibile, perché privilegia l’opportunità economica immediata rispetto alla prudenza che dovrebbe caratterizzare un soggetto con il profilo istituzionale e la storia della Lazio. Il rispetto della normativa vigente e la tutela della reputazione del club dovrebbero rappresentare elementi centrali nelle scelte strategiche, anche quando ciò comporta la rinuncia a ricavi significativi”.

Considerazioni rafforzate dalle recenti perplessità espresse anche in sede politica (On.le Stefano Vaccari . Segretario Presidenza della Camera dei Deputati e coordinatore dell’Intergruppo parlamentare per la sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo):

La scelta di associare il marchio di una piattaforma come Polymarket a una società storica e popolare come la Lazio solleva interrogativi seri e ineludibili. Parliamo di un soggetto che opera in una zona grigia e controversa sotto il profilo normativo e che per caratteristiche richiama dinamiche assimilabili al gioco e alla scommessa in un contesto nel quale gli operatori autorizzati in Italia sono invece sottoposti a vincoli stringenti e a divieti molto chiari. Ritengo questa sponsorizzazione sbagliata e profondamente inopportuna.

Concludiamo questa esposizione riportando alcuni brani dell’intervista rilasciata a Stefano Greco dall’Avv. Massimiliano Pucci, Presidente dell’Associazione Tutela Gioco Lecito ( AS.TRO) e membro di Confindustria SOT ( Servizi Innovativi Tecnologici):

“L’inserimento nell’elenco dei siti inibiti è il primo passaggio previsto dall’ordinamento. A questo punto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli se non lo ha già fatto, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica, evidenziando che l’offerta di gioco in assenza della prescritta concessione integra una violazione dell legge 401 del 1989…..

L’ADM non adotta almeno in questa fase provvedimenti nei confronti del club. Eventuali iniziative sula sponsorizzazione potrebbero essere valutate dalla Procura della Repubblica o da AGCOM nell’ambito delle rispettive competenze,”

Alfredo Parisi

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