Tra le condizioni che il progetto societario della S.S. Lazio pone quale presupposto imprescindibile della propria realizzabilità figura, con evidenza dirimente, l’acquisizione del diritto di superficie sullo stadio Flaminio.
Non risulta, tuttavia, che l’Amministrazione capitolina abbia sottoposto a verifica giuridica l’effettiva praticabilità di una simile concessione — verifica tanto più necessaria in quanto lo stadio Flaminio, quale bene di proprietà pubblica destinato a finalità di interesse generale, ricade nell’alveo del regime dettato dagli artt. 822 e ss. c.c. Il regime del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile, come noto, non preclude in via assoluta la costituzione di diritti reali a favore di terzi, ma la subordina inderogabilmente all’adozione di un atto concessorio che ne accerti preventivamente la compatibilità con la destinazione del bene (art. 823, comma 1, c.c.) — condizione la cui sussistenza, nel caso di specie, non risulta essere stata in alcun modo accertata (cfr., sul regime di beni siffatti, Cass. civ., sez. II, ord. 19 giugno 2023, n. 17427; Cass. civ., sez. II, ord. 12 ottobre 2023, n. 28481).
Tale omissione istruttoria non risulta essere stata colmata neppure in sede di Conferenza di Servizi Preliminare, nonostante le articolate “Osservazioni Critiche” formulate da Federsupporter sul punto (cfr. pag. 6, par. 2.3, e pag. 29, par. 8), le quali richiamano ampiamente dottrina e giurisprudenza in materia, e che risultano essere state ritualmente pubblicate nel documento “Stadio Flaminio — Conclusione della Conferenza di servizi preliminare — Pubblicazione verbale conclusivo”, allegato tra le Osservazioni.
Ed invero, tra i pareri allegati al richiamato verbale conclusivo non risulta essere presente alcun parere dell’Avvocatura capitolina — lacuna di per sé significativa, ove si consideri che il coinvolgimento dell’organo di consulenza legale dell’Ente costituisce, in fattispecie di tale complessità e rilevanza, ordinario presidio di legalità dell’azione amministrativa, funzionale a prevenire proprio le criticità qui segnalate.
Ne discende, allo stato degli atti, il difetto di una condizione essenziale di procedibilità dell’iter amministrativo: quest’ultimo non può infatti utilmente proseguire prima che sia stata previamente accertata l’effettiva sussistenza della condizione posta dal proponente, come già puntualmente rilevato dalle richiamate “Osservazioni Critiche” di Federsupporter (cfr. pag. 29, par. 8).
A prescindere dal profilo dell’improcedibilità — che si impone in ossequio al principio del buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione, a sua volta declinazione del più generale principio di efficienza dell’agire pubblico — il procedimento risulterebbe comunque affetto da un vizio di eccesso di potere, nelle sue note figure sintomatiche del difetto (o carenza) di istruttoria e del travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024, n. 1825; in dottrina, F. Caringella, Manuale di diritto amministrativo).
Il difetto di istruttoria ricorre, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, ogniqualvolta l’Amministrazione ometta di acquisire tutti gli elementi necessari all’accertamento dei fatti rilevanti prima di adottare la propria decisione; il travisamento dei fatti, a propria volta, si configura allorché il provvedimento presupponga come esistente una circostanza che, in realtà, non lo è. È proprio quanto accade nella fattispecie in esame, ove si dà per acquisita — senza che sia stata svolta alcuna previa verifica — la concedibilità del diritto di superficie sullo stadio Flaminio, presupposto sul quale l’intero impianto progettuale risulta, allo stato, edificato.
Federsupporter
Il Presidente









