La notizia relativa a un’indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma è stata, da alcuni organi di informazione, utilizzata per tentare di delegittimare la protesta che, ormai da tempo, vede protagonista la stragrande maggioranza della tifoseria laziale nei confronti delle decisioni, dei comportamenti e, più in generale, delle modalità di gestione della società da parte del suo azionista di maggioranza e presidente.
L’indagine penale in questione è stata infatti presentata come strettamente connessa alla contestazione dei tifosi, quasi ne costituisse la prova, quale disegno ordito per costringere l’azionista di controllo a cedere la propria partecipazione. Una rappresentazione che appare fuorviante e priva di reale fondamento, giacché l’attività investigativa concerne, per quanto risulta, l’ipotesi di reati di manipolazione del mercato finanziario ascritti a determinati soggetti, del tutto estranea, nella sua genesi e nel suo oggetto, alla protesta della tifoseria.
Non è privo di significato, peraltro, che la presunta manipolazione oggetto d’indagine avrebbe prodotto l’effetto di far lievitare il valore delle azioni, con riflessi sulla capitalizzazione di Borsa della società e, dunque, sull’incremento di valore del pacchetto detenuto proprio dall’azionista di maggioranza: una circostanza che difficilmente si concilia con la tesi di un’indagine costruita, o strumentalizzata, in suo danno.
In questa vicenda di disinformazione si è distinto, con singolare solerzia, il servizio del TG1, testata alla quale, in quanto espressione del servizio pubblico radiotelevisivo, sarebbe stato lecito richiedere il massimo rigore e la necessaria imparzialità. Il servizio ha invece sostanzialmente ricondotto l’indagine alla protesta dei tifosi, qualificata come una campagna di “denigrazione” nei confronti del presidente della Lazio: espressione tutt’altro che neutra, che evoca un’intenzionale volontà di coartare decisioni e scelte altrui e che, per tale via, finisce per attribuire alla contestazione una natura che non le appartiene.
Che il servizio – la cui preparazione non può certo dirsi immediata – fosse orientato in tale direzione sembra trovare ulteriore riscontro nella qualificazione riservata a uno degli indagati, il dottor Bisignani, definito con l’appellativo di “faccendiere”: espressione dal contenuto marcatamente dispregiativo, difficilmente compatibile con il principio di presunzione di innocenza che dovrebbe presidiare ogni corretta informazione giudiziaria.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo che meriterebbe non minore attenzione: non risulta, allo stato, che analoghe verifiche – amministrative o giudiziarie – siano state svolte, o siano in corso, in relazione ai ripetuti annunci concernenti la futura quotazione della Lazio al Nasdaq di New York, iniziativa più volte prospettata e mai concretamente realizzata, nonostante l’evidente carattere price sensitive delle informazioni diffuse. Una asimmetria che, quantomeno, induce a qualche riflessione sulla effettiva imparzialità con cui il tema viene trattato, tanto in sede mediatica quanto in sede di vigilanza.
A tale asimmetria si affianca un’ulteriore circostanza, di non minore momento. Le molteplici dichiarazioni rese, in più occasioni, dallo stesso presidente Lotito in relazione al progetto dello stadio Flaminio – ed in particolare quelle concernenti l’esistenza di pareri favorevoli dell’Avvocatura Capitolina circa la concedibilità di un bene demaniale quale, appunto, lo stadio Flaminio, pareri poi rivelatisi insussistenti – avrebbero avuto, per quanto è dato riscontrare, ricadute non trascurabili sull’andamento del titolo azionario della società. Ciò nondimeno, anche a fronte di dichiarazioni concernenti un bene pubblico e di sicura rilevanza per il mercato, nessuna autorità di vigilanza risulta essere finora intervenuta, a riprova di una disparità di trattamento che merita, quantomeno, di essere segnalata.
Per collocare correttamente la protesta della tifoseria laziale nella sua reale dimensione giuridica, giova richiamare alcuni passaggi della sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione II Penale, depositata il 9 luglio 2026, resa nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto un ipotizzato disegno criminoso finalizzato a costringere il presidente della Lazio a cedere le proprie quote di maggioranza. La Corte ha così statuito:
“Ritiene il Collegio che per potersi configurare una tentata estorsione non sia sufficiente l’esercizio di una generica pressione alla persona o la formulazione di richieste ingiustificate, ma occorre, come già detto, che il soggetto passivo venga a trovarsi in una condizione di coartazione seguita da minacce o di un clima talmente ostile da rendere evidente l’esistenza di un concreto pericolo per i propri interessi e la propria volontà (…). Invero si trattò di accese proteste e manifestazioni di dissenso che tuttora non integrano gli estremi del tentativo di estorsione (…). Il Lotito, in altri termini, si trovò nella condizione di subire attacchi e pressioni che appaiono alla Corte connaturati al ruolo che ha ricoperto. Insomma, non può stupire, nel contesto peculiare di una società di calcio professionistica, seguita da milioni di supporter, che una parte della tifoseria organizzata possa attuare forme di protesta finalizzate ad indurre un presidente di società a lasciare l’incarico o a cedere la propria partecipazione azionaria.”
Si tratta di affermazioni particolarmente significative, perché confermano – con l’autorevolezza propria di un giudicato – come la protesta della tifoseria, per quanto vigorosa e determinata, rientri nelle ordinarie forme di dissenso che caratterizzano il rapporto tra una proprietà sportiva e i propri sostenitori, e non integri, neppure nella sua espressione più radicale, alcuna fattispecie di rilevanza penale.
A tale conclusione concorre, del resto, l’articolo 21 della Costituzione, il quale riconosce a tutti il diritto di “manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”: la contestazione civile, pacifica e rispettosa della legge costituisce una delle forme attraverso cui tale libertà trova concreta e legittima attuazione, non un’anomalia da giustificare o da sospettare.
Da ultimo, ma non per importanza, va ribadito un principio elementare eppure spesso trascurato: il diritto, riconosciuto a chiunque, di denunciare un reato di cui si ritenga vittima o di cui sia comunque venuto a conoscenza, non può essere deformato né piegato a finalità estranee a quelle per cui l’ordinamento lo riconosce – tanto meno a quella di intimidire chi intenda esprimere, in forma libera, pacifica e civile, un sentimento di dissenso verso l’operato di un azionista e presidente, senza che ciò comporti alcuna costrizione manipolatrice nei suoi confronti.
In una società autenticamente democratica, non può essere ritenuto illecito, né tanto meno moralmente censurabile, che cittadini e tifosi esprimano pubblicamente il proprio dissenso nei confronti di chi guida una società sportiva, purché ciò avvenga nel rispetto delle persone e delle regole della civile convivenza.
Non vi può essere spazio, in definitiva, per moderne riedizioni del celebre don Rodrigo manzoniano, convinto di poter piegare la realtà e le istituzioni alla propria volontà, così come quel personaggio disponeva e si avvaleva dei suoi Bravi. Le istituzioni della Repubblica appartengono a tutti i cittadini e non possono trasformarsi nei “Bravi” di alcuno: la libertà di critica, la libera manifestazione del pensiero e il diritto al dissenso restano pilastri irrinunciabili dello Stato democratico, non concessioni revocabili in ragione degli interessi di chi, in un dato momento, detiene il potere.
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