Documento che, invece, deve essere definito come una relazione preliminare di valutazioni tecniche che, pur non essendo ancora la relazione finale, tuttavia, è un atto dotato di forza determinante  in ordine al futuro contenuto della predetta relazione finale.

Valutazioni tecniche facoltativamente richieste dall’attuale Amministrazione capitolina al Politecnico di Torino circa la viabilità, la trasportistica, il traffico e la sicurezza dei cittadini, qualora il Progetto Tor di Valle fosse approvato.

Ciò premesso, ritengo opportuno ed utile soffermarmi su alcuni aspetti di carattere tecnico-giuridico concernenti il così detto “draft”.

Quello che è stato chiesto al Politecnico di Torino viene comunemente qualificato come “ parere”, mentre, viceversa, esso deve essere correttamente qualificato come una richiesta di valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 17 della Legge n.241/1990 sul procedimento amministrativo.

Infatti, il parere concerne un oggetto giuridico amministrativo, mentre le valutazioni tecniche riguardano  profili, esclusivamente, per l’appunto, tecnici, di carattere accertativo.

In altre parole, quelli che si chiedono ad organi dotati di particolare competenza e capacità tecnico-scientifiche, quali Istituti universitari, sono giudizi espressi in conformità a scienza e non atti di discrezionalità tecnica.

Valutazioni che, intervenendo in una fase endoprocedimentale, sono prive di rilevanza giuridica esterna.

Esse, però, hanno rilevanza interna al procedimento, poiché, sebbene non vincolanti, qualora l’Autorità procedente le disattendesse o se ne discostasse,  senza fornire una rigorosa motivazione del perché le abbia disattese o se ne sia discostata, sarebbero un grave indizio di un vizio di illegittimità del provvedimento finale.

Quanto sopra, in particolare, sotto il profilo di eccesso di potere individuabile nella figura tipica dello sviamento.

Vale a dire che il provvedimento, pur presentandosi in apparenza come legittimo, fa ritenere, per ragioni oggettive, che, in realtà, persegua un fine diverso da quello previsto per legge.

Inoltre, una cosa del genere evidenzierebbe un altro vizio di illegittimità del provvedimento per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Sarebbe, infatti,  manifestamente irragionevole che l’Amministrazione procedente, avendo facoltativamente richiesto valutazioni tecniche ad un organo munito di particolare competenza e capacità tecnico-scientifiche, dalla medesima Amministrazione scelto, disattendesse tali valutazioni o se ne discostasse.

D’altronde, se può essere legittimo che l’autorità richiedente domandi al suddetto organo ulteriori chiarimenti e precisazioni, fornendo elementi di valutazione non resi  ancora disponibili o correggendo quelli forniti perché rivelatisi inesatti o incompleti, questa facoltà non può, però, mai trasmodare in una sorta di induzione dell’organo tecnico-scientifico ad una risposta che renda le valutazioni finali e definitive di quest’ultimo più vicine e più gradite alla volontà ed agli interessi che l’Amministrazione richiedente intende perseguire. 

In questo caso, non si sarebbe più in presenza di valutazioni tecniche chieste e rilasciate pro veritate, bensì pro parte, potendosi configurare anche l’ipotesi di illecito penale quale, per esempio, il reato di abuso di ufficio ex art. 323 C.P.

Circa, poi, l’affermazione del Direttore Generale della AS Roma spa, secondo il quale si sarebbe determinato ormai un diritto acquisito all’approvazione del Progetto, si tratta, a mio parere, di una opinione priva di fondamento.

E, invero, a parte il fatto che il preteso diritto sarebbe stato, caso mai, acquisito dalla Società Eurnova, soggetto proponente, giammai dalla AS Roma che non è , lo ribadisco, né il soggetto proponente il Progetto né il futuro proprietario dello Stadio ( la proprietà sarebbe di una società facente capo ad una anonima società del Delaware),  essendo la AS Roma una mera utilizzatrice del nuovo impianto, così come lo è attualmente dello Stadio Olimpico, osservo quanto segue.

Il procedimento amministrativo per l’esame e l’eventuale approvazione del Progetto è tuttora in corso e non ha affatto dato luogo ad un provvedimento avente valenza giuridica esterna, il solo che può conferire un diritto acquisito.

Il soggetto proponente Eurnova ha, finora, maturato una mera aspettativa, inidonea ad assicurare la garanzia della soddisfazione dell’interesse finale del privato.

Al riguardo, la Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 500 del 1999, ha sancito che la fruibilità del rimedio risarcitorio del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione va circoscritto all’ipotesi di decisione, per effetto dell’attività illegittima e colpevole della stessa pubblica amministrazione, di lesione di interessi solo pretensivi e non  oppositivi.

I primi destinati a soddisfare interessi di conservazione della sfera giuridica personale e patrimoniale del soggetto ed i secondi a soddisfare interessi di sviluppo di tale sfera.

Ma, pur volendo aderire al principio di una responsabilità della Pubblica Amministrazione nella fase endoprocedimentale, prima, cioè, dell’adozione del provvedimento finale, il privato, interessato ad un provvedimento che ampli la sua sfera giuridica e patrimoniale, può agire in via risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione solo ove venga accertata una colpa grave di quest’ultima.

Colpa inesistente, qualora l’Amministrazione sia incorsa in un errore, di diritto o di fatto, scusabile, soprattutto nei casi in cui sia chiamata a valutare fatti complessi. 

Si tenga, altresì, presente che l’assenso dato dalla Conferenza di servizi decisoria al  Progetto è condizionato a prescrizioni che, per numero ( ben n. 46)  e qualità, configurano un assenso solo formale ed apparente, ma, in realtà, un dissenso sostanziale.

Come, infatti, più volte rilevato in miei precedenti scritti, il Consiglio di Stato, con decisione n. 7566 del 2004, ha così statuito : “ Si considerano come dissensi in senso sostanziale quei pareri asseritamente favorevoli che, tuttavia, per la quantità e qualità delle prescrizioni ( e condizioni) poste alla base del rilascio del parere favorevole, sono in realtà idonee a disvelare una posizione negativa dell’amministrazione”.

Non solo, ma, anche questa volta, come già da me sottolineato in precedenti scritti, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3940/2018, ha stabilito che non sussiste la tutela del legittimo affidamento del privato sull’adozione di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica e patrimoniale, quando sia stato lo stesso privato a dare corso, con proprie azioni od omissioni, alla illegittimità dell’atto

E,  addirittura in tema di revoca in autotutela di un provvedimento già emesso, l’art. 21 quinquies, comma 1 bis, della Legge n. 241/1990 prevede che, in caso di revoca, l’indennizzo è dovuto all’interessato, limitatamente al danno emergente,  tenuto conto  della conoscenza o conoscibilità da parte dì quest’ultimo della contrarietà del provvedimento all’interesse pubblico, nonché tenuto conto della conoscenza dell’interessato o di altri soggetti dell’erronea valutazione della compatibilità dell’atto al suddetto interesse pubblico.

E, ancora, sempre in tema di revoca, nessun indennizzo è dovuto all’interessato se la revoca dipende da una violazione addebitabile alla parte privata ( Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 4534 del 13 luglio 2010).

Per tornare al così detto “draft” del Politecnico di Torino, è da sottolineare come quanto contenuto in esso non faccia altro che confermare, peraltro con l’uso di termini drastici, quali “ catastrofico”, certamente inusuali  per una Istituzione universitaria, le valutazioni già espresse in sede di Conferenza di servizi decisoria sia dai competenti Uffici Tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia dalla Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione.

Direzione che,  nell’ambito della Determinazione finale della predetta Conferenza conclusasi il 22 dicembre 2017, si era così espressa: “Sulla base delle valutazioni più volte espresse dalla scrivente Area, secondo il principio di precauzione, si ritiene indispensabile prevedere forme di controllo del traffico costanti nel tempo, che consentano di verificare, già nella fase di realizzazione delle opere che complessivamente compongono l’intervento e fino all’entrata in  esercizio delle diverse componenti progettuali pubbliche e private, con eventuale ( temuto) peggioramento degli attuali standard funzionali delle infrastrutture esistenti nel quadrante urbano interessato,garantendo azioni di mitigazione ed opere compensative in caso di accertata inadeguatezza delle opere progettate, fino anche ad ipotizzare una generale riconsiderazione delle decisioni assunte da Roma capitale con la DAC 32/2017 in merito al sistema infrastrutturale”.

Nonostante ciò, che, ai fini della ponderazione delle posizioni prevalenti nell’ambito della Conferenza di servizi, posizioni da valutarsi in relazione al rilievo oggettivo di ciascuna di esse, rilievo di cui quello del principio di precauzione non può non essere considerato prevalente, si è addivenuti, per evidenti e prevalenti ragioni politiche, ad una Determinazione fittiziamente di assenso. 

Altro che, dunque, il “ bollino blu” implicitamente richiesto al Politecnico di Torino con lo scopo di rassicurare i Consiglieri comunali di maggioranza onde indurli a votare la variante urbanistica ( vedasi articolo su “Il Tempo” del 10 ottobre scorso).

Il tutto con buona pace di chi continua a parlare, a sproposito, di “ non fare allarmismi”, di “ draft” e “ due diligence”, nonché di chi si ostina a voler fare credere che non sia successo niente, che le valutazioni tecniche facoltativamente richieste non abbiano importanza e rilevanza, che tutto, quindi, può continuare come e più di prima e che “ tutto va bene madama la marchesa”.

Quanto sopra,  alla faccia dell’osservanza dei doveri di ufficio e del principio di imparziale comparazione degli interessi in gioco che incombono alla Pubblica Amministrazione e in nome, invece, come recita l’Ordinanza del Tribunale di Roma dell’11 giugno scorso,dello asservimento dell’interesse pubblico all’interesse privato”.

Avv.Massimo Rossetti

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