Attività calcistica e infortuni sul lavoro: responsabilità penale, civile, amministrativa

Con riferimento alla ripresa dell’attività calcistica, già in precedenti scritti mi ero occupato, sia pure incidentalmente, di responsabilità in materia di infortunistica sul lavoro.

Ora, a seguito della prudenza di medici alle dipendenze o che collaborano con le società di calcio in ordine all’assunzione in particolare di responsabilità penale, qualora dopo la suddetta ripresa si verificassero casi di contagio, non solo di calciatori, ma anche di coloro i quali a vario titolo (allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, magazzinieri, ecc.) partecipino a tale ripresa, svolgo le considerazioni di stretto diritto che seguono.

Gli atleti professionisti e i calciatori professionisti sono, per legge (n° 91/1981), lavoratori dipendenti. 

Pertanto, si applicano loro, così come per gli altri lavoratori dipendenti, le norme codicistiche speciali in materia di infortuni sul lavoro.

Si applica, innanzitutto, l’art. 2087 CC, che, pone a carico del datore del lavoro, l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica fanno ritenere necessarie per tutelare integrità fisica e psichica del lavoratore. 

L’art. 2087 CC è, rispetto a norme speciali di tutela di tale integrità, il numero di partenza e punto di arrivo.

Esso, infatti, fornisce le coordinate generali, nelle quali vanno ad inserirsi le disposizioni delle norme speciali tecniche, ma, nel contempo, costituisce norma di chiusura del sistema, laddove vi sia la necessità di riempire vuoti, eventualmente, lasciati dalle predette norme. 

Al datore di lavoro, in attuazione degli obblighi dell’art 2087 CC, si richiede la diligenza qualificata di cui all’art 1176 CC, che implica la massima prudenza, al fine di evitare relativamente al tipo di attività, la possibilità di infortunio. 

Quest’ultimo, da intendersi non solo come un evento traumatico, ma anche come la contrazione di una malattia infettiva.

Esperienza e tecnica sono, altresì, i criteri per valutare la diligenza qualificata di cui sopra. 

Esperienza, che fa riferimento a tutte le misure già adottate in casi analoghi e tecnica, che implica il costante adeguamento dell’organizzazione di lavoro al processo scientifico e tecnologico. 

Così riassunti, per sommi capi, alcuni principi generali esplicativi e applicativi dell’obbligo ex art. 2087 CC, l’infortunio sul lavoro è tale, come detto, intendendosi anche la contrazione di una malattia infettiva.

Contrazione, che comporta una serie di responsabilità penali, civili e amministrative.

 Quanto alle prime, l’art. 437 CP punisce chiunque, volutamente, omette di collocare, ovvero di rimuovere o di distruggere impianti apparecchi o altri elementi destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro (la pena e della reclusione da 6 mesi a 5 anni).

L’art 451 CP punisce chiunque, anche involontariamente, omette, ovvero li rimuove o li rende inservibili, strumenti contro infortuni sul lavoro o contro incendi (la pena è della reclusione fino a un anno o della multa). 

In tutti gli altri casi specifici previsti dalla legge, la violazione dell’obbligo di sicurezza costituisce reato, anche se non comportante danni alle persone. 

Anche al di fuori di questi casi, la violazione dell’obbligo costituisce reato, a carico del datore di lavoro e/o  i suoi dirigenti o collaboratori, se si verifica di infortunio.

Reato che, a seconda dei casi, può integrare quello di lesioni colpose o, nei casi più gravi, di omicidio colposo. 

La responsabilità penale, occorre ribadirlo, grava non solo sul datore di lavoro, nella fattispecie sul legale rappresentante della società sportiva, ma, in particolare, anche sui suoi dipendenti o collaboratori, in specie come i medici sociali preposti al compito di applicare e far applicare figure a tutela dell’integrità psico-fisica. 

Fa fede di ciò il fatto notorio per cui, in casi di infortuni sul lavoro, la Magistratura penale, normalmente, persegue tutti gli appartenenti alla cosiddetta “filiera” di persone, come sopra preposte, andando dal livello più alto fino, via via, ai lavelli gradatamente più bassi.

I medici sociali, dipendenti o collaboratori, di società sportive, nella specie calcistiche, non possono quindi legittimamente pretendere di essere in maniera assoluta, iuris et de iure, esonerati da responsabilità penale, in caso di infortuni sul lavoro, costituiti da contagio da virus eventualmente avvenuto, dopo e a seguito, della ripresa dell’attività calcistica.

Una norma di esonero del genere, infatti, sarebbe palesemente incostituzionale, in violazione dell’art 3 della Costituzione (Principio di uguaglianza e di non disparità di trattamento), non comprendendosi e non giustificandosi perché il medico di fabbrica dovrebbe, invece, soggiacere alla predetta responsabilità in caso di infortunio sul lavoro dei dipendenti di quella fabbrica. 

Una responsabilità, sempre  nella fattispecie,  acuita e resa ancor più grave ove una società di calcio non si attenesse scrupolosamente  e rigorosamente alla pedissequa osservazione delle misure di precauzione e prevenzione del contagio previste da provvedimenti di legge o aventi forza di legge.

Misure che, per poter essere considerate impossibili da rispettare dovrebbero essere non adattabili, neppure con uno sforzo estremo.

Misure frutto di discrezionalità mista: cioè  di una valutazione basata su regole di carattere specialistico tecnico-scientifico e su scelte ritenute più idonee ad assicurare la realizzazione dell’interesse pubblico, primo fra tutti, quello della tutela della salute.

E’ da tenersi presente, inoltre, che la tutela sanitaria delle attività sportive professioniste è svolta, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, che devono essere, però, approvate con Decreto dcl Ministero della Sanità, oggi della Salute ( art. 7 , Legge n. 91/1981).

E’ da sottolineare, altresì, che tra i rischi cui sono esposti i lavoratori, figurano ai sensi dell’art. 28,  1° comma, del Decreto Lgs n. 81/2008, anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, in conformità dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004.

Accordo che,  al paragrafo 3, prevede tra l’altro che : “ Lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisico-psicologiche e sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare il gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti…. Lo stress indotto  da fattori esterne all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportament0e per ridurre l’efficienza sul lavoro…”

Il paragrafo 3 prevede, inoltre, : “ Tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza.”.

Stress, nel caso in questione, potrebbe derivare da una prolungata “ clausura” dei calciatori e di tutti  gli altri partecipanti,  a vario titolo, alla ripresa dell’attività calcistica.

Quanto alla responsabilità civile, la copertura assicurativa obbligatoria (INAIL) per gli infortuni sul lavoro ed eventuali altre coperture assicurative private non operano, in caso di accertata responsabilità penale del datore di lavoro o di suoi dipendenti  e collaboratori.

Quanto alla responsabilità amministrativa delle società, derivante da reati  quali quelli infortunistici commessi da suoi esponenti apicali, dipendenti, collaboratori, questa può essere esclusa solo quando risulti adottato,  e scrupolosamente osservato e fatto osservare, un modello organizzativo ad hoc ai sensi e per gli effetti del Decr.lgs 231/2001.

Modello che, tra l’altro, deve prevedere la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e attività di informare e formare questi ultimi.

 

Avv. Massimo Rossetti

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