Quest’ultima che certifica ad probationem l’avvenuta comunicazione e ricezione della stessa, certificandone, altresì, contenuto e provenienza.

In pratica, la PEC svolge la stessa funzione assolta in maniera cartacea dalla Raccomandata con Avviso di Ricevimento (Racc. A.R.).

Viene, quindi, da chiedersi, in mancanza di utilizzo della PEC per le comunicazioni di cui trattasi, se la comunicazione telefonica possa essere ritenuta come mai avvenuta.

La risposta all’interrogativo deve essere, a mio avviso, negativa qualora ricorra l’istituto della convalida ex art. 1444 C.C.

Tale articolo prevede che il contratto annullabile può considerarsi convalidato, anche tacitamente, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione, conoscendo il motivo della nullità.

Si tenga presente che la disciplina codicistica del contratto può essere applicata anche agli atti negoziali non contrattuali, intendendosi per tali ogni atto consistente in una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici riconosciuti dall’ordinamento.

Le comunicazioni in oggetto sono qualificabili come sopra in quanto costituenti manifestazioni di volontà dirette alla produzione di effetti giuridici ad esse riconosciute e, quindi, ad esse è applicabile la disciplina della convalida ex art. 1444 C.C.

Perciò, anche in mancanza di utilizzo della PEC, le comunicazioni fatte telefonicamente possono ritenersi valide qualora i destinatari vi abbiano dato anche tacita esecuzione  comportandosi come se avessero ricevuto le comunicazioni via PEC.

In questo caso, infatti, in conformità al principio di  conservazione degli atti processuali ex art. 156 CPC, l’atto avrebbe, comunque, raggiunto lo scopo cui è destinato.

Resta da dire, peraltro, che ove le notizie di acquisizione di informazioni circa il mancato uso della PEC da parte della Lazio fossero confermate, susciterebbe non poca perplessità e stupore che la società abbia utilizzato, per le comunicazioni in questione, lo strumento telefonico.

Un comportamento invero illogico e incomprensibile poiché del tutto gratuito e non attribuibile se non  ad una grossolana mancanza di diligenza.

E’, infatti, da escludere che ad un comportamento del genere possa essere attribuito un  doloso intento fraudolento, posto che le comunicazioni telefoniche sono incompatibili con la volontà di celare la positività al Covid 19 di propri tesserati e di loro contatti diretti.

Quanto, infine, alle possibili conseguenze sul piano sportivo di eventuali violazioni del Codice di Giustizia Sportiva, lo stesso prevede tre tipi di responsabilità : diretta, per l’operato di chi la rappresenta; oggettiva, per l’operato delle persone che, comunque, addette a servizi della società; presunta, per gli illeciti sportivi commessi a vantaggio della società stessa da persone estranee a quest’ultima.

Con riferimento alla responsabilità oggettiva, sottolineo che la giurisprudenza della giustizia sportiva, in specie della Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, gradua le sanzioni a carico delle società non in maniera matematica, bensì tenuto conto sia del vantaggio/svantaggio, che sia  ad esse derivato dall’illecito, sia del fatto che le società abbiano adotto, come ha adottato la Lazio, il modello di organizzazione    per la prevenzione di illeciti ex  Decr. Lgs 231/2001 e relativo Codice Etico.

Circa la responsabilità presunta, alle società è data la possibilità di fornire la prova liberatoria da tale responsabilità anche mediante indizi precisi e concordanti.

 

Avv. Massimo Rossetti.

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