II PUNTATA
A questo quadro, già di per sé gravemente compromesso, si aggiunga in merito all’invocazione dell’art. 55-bis della L. 120/2020 come base giuridica dell’operazione che la stessa appare ed è giuridicamente infondata, poiché tale norma è tacitamente abrogata dal D.Lgs. 38/2021 o, comunque, è recessiva rispetto a quest’ultimo. L’utilizzo di una disposizione non più vigente per giustificare un intervento su un bene demaniale culturale di rilevanza identitaria rivela un approccio procedurale quantomeno superficiale, se non disinvolto, nell’impostazione giuridica dell’intera vicenda.
Non si tratta, sia chiaro, di un singolo vizio isolato, suscettibile di emenda mediante un correttivo tecnico o un supplemento istruttorio. Si tratta, piuttosto, della convergenza di una pluralità di vizi radicali e tra loro autonomi — l’incommerciabilità del bene demaniale culturale, la non conformità edilizia del progetto “Matrioska”, il vizio di imparzialità che pervade la fase procedimentale, e ora l’insussistenza stessa della base normativa derogatoria invocata — che, nel loro insieme, restituiscono l’immagine di un’operazione costruita a ritroso rispetto al diritto, ossia concepita prima sul piano dell’interesse imprenditoriale e poi adattata, con scarso rigore, a un involucro normativo che non la sorregge. È un metodo che, quando applicato alla gestione di un bene pubblico di rilevanza monumentale come lo Stadio Flaminio, non può che destare allarme.
La scrivente ritiene doveroso rimarcare, in chiusura, che la tutela dello Stadio Flaminio non costituisce un mero ostacolo procedimentale da aggirare con accorgimenti normativi di dubbia tenuta, bensì l’adempimento di un preciso dovere costituzionale ex art. 9 Cost., che grava sull’intera collettività e, in primo luogo, sull’Amministrazione di Roma Capitale.
Ogni altra soluzione, per quanto animata da lodevoli intenti, si scontrerebbe con un muro di ostacoli giuridici di natura insormontabile, con conseguenze potenzialmente disastrose in termini di contenzioso e di danno erariale.
Consentire che un’opera unica nel suo genere — testimonianza ingegneristica e architettonica del Novecento italiano — venga sacrificata sull’altare di un’urgenza funzionale, di un fondamento normativo rivelatosi insussistente, di un incapacità di gestione, significherebbe perpetrare un vulnus irreparabile al patrimonio storico-artistico nazionale, oltre che esporre l’Amministrazione stessa ad un contenzioso dall’esito, con ogni evidenza, scontato.









