FEDERSUPPORTER
Area Legale
Roma, 28 ottobre 2026
Al Sindaco di Roma Capitale
On. Roberto Gualtieri
All’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale
Alessandro Onorato
All’Avvocatura Capitolina
alla c.a. dell’Avvocato Generale
Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Silvia Pantanella
Direttore della Direzione Sport
Via mail pec a:
protocollogenerale@pec.comune.roma.it
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it
protocollo.grandieventisportturismoemoda@pec.comune.roma.it
protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it
Oggetto: Proposta della S.S. Lazio S.p.A. per la riqualificazione e la concessione dello Stadio Flaminio ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 – Verbale conclusivo della Conferenza di Servizi Preliminare del 13 agosto 2026 – Osservazioni in ordine alla mancata conclusione della Conferenza.
Illustrissimi,
i sottoscritti Avvocati, per conto dell’Area Legale di Federsupporter, sottopongono alla cortese attenzione delle SS.LL. le seguenti considerazioni, che fanno seguito all’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC il 22 ottobre 2026 dall’Avv. Luciano Cucculelli, in nome e per conto di Federsupporter nonché in proprio quale associato, e alla nota del Presidente, Alfredo Parisi, «Stadio Flaminio e Stadio Franchi: non vi è alcuna analogia», trasmessa a mezzo PEC il 28 settembre 2026 (entrambe consultabili su www.federsupporter.it).
1. Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi Preliminare
Il verbale conclusivo redatto il 13 agosto 2026 dal Direttore della Direzione Sport, Ing. Silvia Pantanella, in qualità di RUP nominato con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 21 maggio 2026, così si esprime:
«Alla luce delle Determinazioni espresse dalle Amministrazioni consultate e tenuto conto delle considerazioni, prescrizioni e condizioni contenute nei rispettivi pareri, il sottoscritto RUP, Direttore della Direzione Sport, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 21.05.2026, dichiara quindi che è possibile considerare positivamente il provvedimento relativo della Conferenza di Servizi Preliminare indetta per la valutazione del progetto di fattibilità in oggetto, individuando in relazione al livello progettuale esaminato, le condizioni e le prescrizioni a recepire e sviluppare nelle successive fasi procedurali e progettuali ai fini dell’acquisizione dei necessari atti di assenso».
Con il dovuto rispetto, si ritiene che la Conferenza di Servizi Preliminare non possa dirsi conclusa, contrariamente a quanto affermato nel verbale.
2. La necessaria riattivazione della Conferenza
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 14 febbraio 2025, n. 1236, ha affermato che, qualora la Soprintendenza competente si sia espressa sull’iniziale istanza di parere con la richiesta di plurimi chiarimenti, il riscontro fornito dalla società istante a tali richieste comporta la riattivazione del procedimento.
Ne consegue che la Conferenza di Servizi Preliminare non può ritenersi positivamente conclusa, ma deve essere riattivata a seguito del riscontro reso dal proponente ai plurimi chiarimenti e alle integrazioni richiesti dalla Soprintendenza. Tali chiarimenti e integrazioni devono essere esaminati e valutati in seno alla Conferenza di Servizi Preliminare, e non rinviati a condizioni e prescrizioni «da recepire e sviluppare nelle successive fasi procedurali e progettuali»; in caso contrario, il procedimento risulterebbe viziato da difetto di istruttoria proprio in ordine a tali elementi.
Ciò tanto più ove si consideri che la funzione precipua della Conferenza di Servizi Preliminare è, per l’appunto, quella istruttoria, e che il progetto da sottoporre alla successiva Conferenza di Servizi decisoria deve tener conto delle condizioni indicate in sede preliminare.
In sede di Conferenza di Servizi decisoria, del resto, l’art. 4 del D.Lgs. n. 38/2021 consente all’Amministrazione di richiedere al proponente soltanto le ulteriori modifiche «strettamente necessarie». Le considerazioni emerse in sede preliminare devono pertanto potervi essere compiutamente recepite, affinché il progetto successivo sia emendabile esclusivamente nei limiti di quanto strettamente necessario.
3. Il parere della Soprintendenza del 10 agosto 2026
Il parere reso dalla Soprintendenza il 10 agosto 2026 si qualifica espressamente come «preliminare e favorevole di massima»: espressione inequivoca, che ne attesta la natura meramente interlocutoria e provvisoria.
Esso, inoltre, non appare conforme al principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza 19 giugno 2020, n. 3931, secondo cui la determinazione dell’Amministrazione preposta alla tutela dell’interesse sensibile deve essere motivata, al pari delle determinazioni di tutte le altre Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi, con l’indicazione delle modifiche necessarie ai fini dell’assenso (art. 14-bis, comma 3, e art. 14-quinquies, comma 1, della L. n. 241/1990).
Nel parere in esame, per contro, non risulta adeguatamente motivata l’espressione di un avviso favorevole; ne emerge semmai, congruamente motivato, un dissenso. Appaiono altresì generiche e prive di specificazione le indicazioni relative ai chiarimenti e alle integrazioni richiesti, quali l’«alleggerimento dell’anello-pensilina esterna», gli «sviluppi del progetto che possono contemplare diverse ipotesi della tutela/conservazione della pensilina» e gli «sviluppi del progetto che potranno approfondire anche gli aspetti tecnici e materici della nuova inserzione».
Si tratta, dunque, di indicazioni dal contenuto indeterminato, che si risolvono in meri auspici, rimessi alla piena discrezionalità e all’iniziativa volontaria del proponente.
4. Conclusioni
Per le ragioni che precedono, si confida che le SS.LL. vorranno considerare che la Conferenza di Servizi Preliminare non può ritenersi conclusa e deve essere riattivata, al fine di esaminare e valutare in quella sede i chiarimenti e le integrazioni forniti dal proponente in riscontro alle richieste della Soprintendenza.
Con riserva di ulteriori deduzioni all’esito dell’accesso agli atti, si porgono distinti saluti.
Avv. Massimo Rossetti









