Roma 20.12.2012

L’elezione del nuovo Presidente della Lega Calcio di Serie A: VENGO ANCH’IO ?

No , Tu NO !!!

 

( Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridica-Legale)

Oggi è prevista l’elezione del nuovo Presidente della Lega Calcio di Serie A e alcuni esponenti di spicco del mondo calcistico hanno già espresso la loro preferenza per taluno o talatro .

Federsupporter, naturalmente, in ossequio ad un dovere etico-morale di assoluta imparzialità, non esprime alcuna preferenza.

Ciò premesso, tuttavia, Federsupporter ritiene opportuno, anzi doveroso, evidenziare, in via preliminare, alcuni punti fermi.

Le Leghe Calcio sono pacificamente soggetti dell’ordinamento sportivo e, quindi, come tali, sono obbligate all’osservanza, tra le altre, delle misure e decisioni adottate dal CONI ( art. 1, I comma, del Codice di Comportamento Sportivo approvato il 2 febbraio 2012 dal Consiglio Nazionale dello stesso CONI) .

Fra dette misure e decisioni figura quella della prevenzione dei conflitti di interesse ( art. 10, I comma, del richiamato Codice), secondo cui : “ I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad esse collegate”.

Si tratta, come ognuno può constatare, di una disciplina assai severa e rigida, poiché, non solo vieta l’esistenza reale di conflitti di interessi, non solo quella potenziale, ma, addirittura, quella meramente apparente.

Ne consegue, per quello che riguarda la materia in argomento, l’assoluta incandidabilità e ineleggibilità alla carica, nella fattispecie, di Presidente della Lega Calcio di Serie A, di soggetti che possano trovarsi o già si trovino in situazioni di conflitto di interessi anche solo apparente.

Il conflitto di interessi, al di fuori dell’ordinamento sportivo, è variamente disciplinato a seconda dell’ambito ( civilistico, societario, pubblicistico) in cui esso viene in considerazione.

Più in generale, può, però, dirsi che il conflitto si verifica allorchè un rappresentante, che è tenuto ad agire nell’interesse del rappresentato, utilizza o possa utilizzare ( addirittura, come si è visto, nell’ambito sportivo è sufficiente che questa possibilità sia solo “ apparente” ) il potere conferitogli per realizzare un interesse proprio o di un terzo.

E’ evidente, pertanto, che non è candidabile ed eleggibile alla carica di Presidente di una Lega Calcio, nel caso che ci occupa di quella di Serie A, colui il quale sia portatore di un interesse, proprio o di un terzo, con riferimento ad una specifica società facente parte della stessa Lega.

E’, per esempio, il caso di chi abbia un rapporto di lavoro dipendente o di chi svolga un incarico professionale per una società o per un socio di essa: sia di maggioranza, sia di minoranza relativa, tanto più se rilevante, anche in virtù di patti parasociali che gli conferiscano particolari ed incisivi poteri di amministrazione e di gestione.

Ci si augura, dunque, che, in sede di presentazione ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Lega Calcio di Serie A, il CONI e, segnatamente, il Garante del Codice di Comportamento Sportivo, istituito presso lo stesso CONI, vogliano attentamente e scrupolosamente vigilare, adottando, all’occorrenza e con immediatezza, le opportune e necessarie misure, affinchè siano prevenuti ed evitati casi di violazione del suddetto Codice.

Per concludere e volendo metaforicamente usare le parole di una famosa canzone di Enzo Jannacci, alla domanda “ Vengo anch’io ?”di chi si voglia candidare o venga candidato, non potendolo fare, bisogna rispondere “ No, Tu NO !”

                                                                      

                                                          

                                                                                              Avv. Massimo Rossetti

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