Le due associazioni che danno rappresentanza e assistenza ai consumatori, in questo caso di sport, nella richiesta alla Consob fanno riferimento a un articolo pubblicato sul quotidiano «La Repubblica» di mercoledì scorso, 20 aprile, a firma di Carlo Bonini, all’interno del quale sono stati riportati circostanze, situazioni, comportamenti relativi alla gestione della A.S. Roma spa di indubbia rilevanza, se rispondenti al vero, sotto molteplici profili.

In risposta al suddetto articolo, la A.S. Roma spa ha emesso, in pari data, un comunicato con il quale definisce i contenuti dell’articolo stesso come integranti una “rappresentazione del tutto fuorviante rispetto all’effettiva situazione economica della Società”, ribadendo che quest’ultima “è gestita in maniera assolutamente professionale e in totale e piena osservanza della normativa e della regolamentazione applicabile”.

Tutto ciò premesso, è evidente che i piccoli azionisti della A.S. Roma spa e, più in generale, il mercato, di fronte ad affermazioni così radicalmente discordanti , hanno tutto il diritto e l’interesse  a che la due diligence in questione venga resa pubblica, allo scopo di rendere possibile agli azionisti ed al mercato suddetti una diretta, compiuta, autonoma conoscenza e valutazione dei suoi effettivi contenuti, non attingibili, almeno così come riferiti dall’articolo su «La Repubblica», dai bilanci pubblicati dalla Società.

Sembra, infatti, indubbio che tale documento costituisca una informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 181 del T.U.F.,rappresentando una informazione di carattere preciso, non resa sinora pubblica, concernente, direttamente o indirettamente , il titolo A.S. Roma spa con capacità, anche in base a quanto in precedenza riportato, di influire in modo sensibile sul prezzo di detto titolo.

Informazione che, ai sensi dell’art.114 del T.U.F. , deve, quindi, essere comunicata dall’emittente A.S. Roma spa, senza indugio, al pubblico, provvedendovi direttamente la Consob in caso di inottemperanza.

Quanto sopra, fatti salvi altri, eventuali profili di tutela dei diritti e degli interessi dei piccoli azionisti della Società alla luce degli effettivi contenuti del documento di cui trattasi .

Ove, d’altronde, così come afferma il comunicato del 20 aprile u.s. della A.S. Roma spa, l’articolo pubblicato in pari data su «La Repubblica» avesse diffuso notizie false e/o fuorvianti sull’effettiva situazione economica della Società, obiettivamente idonee a incidere sul prezzo del titolo, in questo caso, codesta Commissione dovrebbe adottare immediatamente tutte le iniziative ed i provvedimenti previsti dall’art. 185  e dall’art. 187 ter del T.U.F. che regolano, rispettivamente, le fattispecie  di illecito penale e/o amministrativo costituite da manipolazioni del mercato, fatta salva, sempre in questo caso, la tutela dei diritti e degli interessi dei piccoli azionisti della Società in ogni opportuna sede.

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