Laddove, fermo restando che,per essere credibili e presi sul serio, soprattutto nei confronti del Coni, sarebbe stato e sarebbe necessario, prima di ogni altra cosa, onorare le obbligazioni assunte e i debiti scaduti, viene da chiedersi come si faccia a contestare per eccessiva onerosità un contratto che, secondo quanto riportato nel comunicato del Coni, sarebbe stato già concluso con la formale accettazione delle condizioni in esso contenute.

Accettazione che sarebbe avvenuta pochi giorni orsono ( 28 aprile u.s.) e addirittura il giorno prima della formale comunicazione alla UEFA che la Lazio avrebbe utilizzato lo Stadio di Firenze per disputare le gare delle prossime competizioni europee.

E’ appena il caso di rilevare che, qualora la Lazio avesse ritenuto eccessivamente onerose le condizioni proposte dalla Coni Servizi, non avrebbe dovuto accettarle o, comunque, le avrebbe dovute accettare, ma con contestuale, espressa e formale riserva di far valere in altra sede le proprie supposte ragioni.

Sede che, per esempio, avrebbe potuto essere o l’Autorità garante della concorrenza e del mercato o il Giudice Ordinario, ove la Società, come sembra di capire dalle dichiarazioni del suo presidente avesse voluto contestare  un eventuale abuso di posizione dominante da parte del Coni e della Coni Servizi.

L’abuso di posizione dominante, sinteticamente configurabile nella possibilità per un’impresa-tale è la Coni Servizi – di ricavare profitti ed ottenere condizioni sovra competitivi grazie ad una posizione sul mercato priva di concorrenza, è vietato sia dalle norme comunitarie sia da quelle interne.

Qualsiasi contratto configurabile un abuso di posizione dominante è nullo.

Le caratteristiche tipiche dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante, in via esemplificativa risiedono :  nell’imporre, direttamente o indirettamente, prezzi e/o condizioni non equi; nel limitare o, addirittura, impedire l’attività di una impresa; nell’applicare condizioni dissimili nei rapporti con contraenti diversi; nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione  da parte degli altri contraenti8 di prestazioni e/o condizioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali non abbiano una stretta connessione con l’oggetto dei contratti stesi.

Come si vede, dunque, non sarebbero mancate alla Lazio vie e strumenti giuridici appropriati e corretti per far valere le proprie supposte ragioni.

Le suddette vie  e strumenti sono certamente più complessi e lunghi dell’eduardiano “ non ti pago” e del disconoscimento di contratti appena conclusi, ma resta il fatto che  le strade maestre, sebbene più lunghe,  portano alla meta, mentre le scorciatoie.spesso conducono nei precipizi.

Alla Lazio, infine, da tifoso, vorrei ironicamente ricordare, ricorrendo ad una metafora cinematografica ( Alberto Sordi in  “ Polvere di stelle” )….” Ma n’do vai se lo stadio non cel’hai?”.

Avv. Massimo Rossetti

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