Circa i ritardi nell’approvazione della legge, lamentati da taluni evidentemente interessati o disinformati, ricordo che , nella suddetta Commissione, era stato raggiunto un accordo tra maggioranza ed opposizione su un testo che prevedeva l’espressa ed esplicita salvaguardia dei vincoli ambientali : accordo che avrebbe consentito una rapida approvazione del provvedimento in seno alla Commissione stessa, in sede legislativa, evitando, per l’approvazione, il passaggio in aula.

Improvvisamente da parte della maggioranza è stato presentato e fatto approvare un emendamento che ha cancellato la salvaguardia di cui sopra, così impedendo l’approvazione del provvedimento in seno alla Commissione in sede legislativa.

Il Sen. Alessio Butti del PDL, in un suo articolo su “Il Sole 24 Ore Roma” del 13 aprile u.s., ha affermato che, anche senza l’espressa ed esplicita salvaguardia dei vincoli, deve ritenersi che questi ultimi  siano inderogabili.

Viene allora da chiedersi perché mai si sia voluto eliminare la salvaguardia in discorso dal testo del disegno di legge, così ritardandone l’approvazione, se tale salvaguardia è da ritenersi, così come sostiene il senatore Butti, meramente ricognitiva e persino pleonastica.

Nei miei citati documenti ho rilevato che il provvedimento di cui trattasi, almeno nel testo sinora all’esame della suddetta Commissione parlamentare, presenta molteplici dubbi di legittimità costituzionale.

In linea generale, perché sembra configurare una invasione di campo dello Stato nella competenza legislativa delle Regioni .

Più in dettaglio,secondo l’art. 117 della Costituzione, in materia di ordinamento sportivo e in materia di governo del territorio, che attiene all’uso di quest’ultimo e alla localizzazione di  impianti ed attività, sussiste potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.

Ciò significa che alla legislazione statale è riservata per queste materie solo la determinazione di principi fondamentali.

Vale a dire che, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la legislazione statale nelle materie suddette deve limitarsi a dettare norme che abbiano un elevato livello di astrattezza e di generalità, tali da rappresentare un punto di riferimento per il legislatore regionale che le possa utilizzare per l’adozione di un indefinito numero di atti legislativi a loro volta costituenti fattispecie astratte.

Al contrario, il disegno di legge in questione non sembra affatto possedere, così come, invece, vuole il dettato costituzionale, quell’elevato livello di astrattezza e generalità tale da non farlo ritenere invasivo, sostitutivo e lesivo della potestà legislativa regionale.

In linea specifica, perché, in maniera alquanto surrettizia, il testo attuale del disegno di legge appare, diversamente da quanto ritenuto dal Sen. Butti, chiaramente orientato a favorire o, comunque, a rendere possibile per la localizzazione di nuovi impianti sportivi il superamento di vincoli ambientali, in base a discrezionali scelte  politico amministrative.

Vincoli che, contrariamente a quanto afferma il Sen. Butti nel suo citato articolo, non possono essere considerati alla stregua di “ lacci e lacciuoli” delle amministrazioni locali, ma che, viceversa, alla luce di una costante e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, non possono essere frutto ed oggetto di discrezionalità politico- amministrativa, in quanto connaturali ai luoghi a cui si riferiscono in base a valutazioni esclusivamente tecnico- scientifiche.

Valutazioni che devono essere pedissequamente recepite in provvedimenti normativi alle stesse vincolati.

D’altronde, il semplice buonsenso suggerisce che, per esempio, stabilire se un’area è a rischio esondazione o a rischio sismico non può essere certo frutto ed oggetto di una libera scelta politico- amministrativa, bensì di una vincolante valutazione tecnico- scientifica di una Autorità a ciò preposta: valutazione che deve necessariamente trovare riscontro in un conforme provvedimento.

Aggiungasi che, quasi in una sorta di “schizofrenia” legislativa, nel mentre si vorrebbe dare vita ad una normativa che, chissà poi perché solo per la costruzione di nuovi impianti sportivi, consentirebbe o vorrebbe consentire di localizzare questi ultimi anche in aree sottoposte a vincoli ambientali comportanti l’inedificabilità, nello stesso tempo, sta per essere recepita nel nostro ordinamento una direttiva comunitaria ( n.2008/99) che rende penalmente rilevanti e sanziona le infrazioni alla tutela dell’ambiente, rendendo amministrativamente responsabili di tali reati, ai sensi del Decr. Lgs n. 231/2001 e successive modificazioni,  anche le persone giuridiche i cui esponenti apicali ( amministratori, dirigenti e collaboratori e dipendenti di tali esponenti) abbiano commesso i reati in discorso.

Reati tra i quali specificamente rientrano le azioni che provochino il significativo deterioramento di ambienti protetti; deterioramento che certamente si avrebbe, qualora si costruisse in aree sottoposte a vincoli ambientali comportanti inedificabilità.

Laddove  si ha la sensazione che, talvolta , il legislatore non sappia quello che fa o vorrebbe fare con la mano destra e quello che fa o vorrebbe fare con la mano sinistra.

Circa, poi, l’opinione secondo cui la realizzazione di nuovi stadi sarebbe possibile solo mediante una nuova legge, si tratta di una opinione assolutamente infondata perché smentita dai fatti, anche volendo tralasciare, per amore di discussione, le pur assorbenti considerazioni di natura tecnico-giuridica fin qui esposte .

E’ notorio, in effetti, che la Juventus ha realizzato e sta per completare la costruzione e l’agibilità di un nuovo stadio con le caratteristiche di polifunzionalità previste dal disegno di legge in discussione, senza, pertanto, aver avuto affatto bisogno di una nuova normativa ad hoc.

Non si comprende, quindi, francamente perché ciò che è stato possibile a Torino non possa esserlo in altre città d’Italia.

Relativamente, altresì, ai “lacci e lacciuoli” delle amministrazioni locali, tirate in ballo dal sen Butti, è appena il caso di ricordare che la normativa vigente ( decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) già consente la semplificazione  e la velocizzazione dell’iter approvativo di opere, come quelle in questione, di competenza di Regioni, Provincie e Comuni, mediante la procedura dell’Accordo di programma.

Il punto si è, dunque, che bisogna o bisognerebbe mettersi d’accordo, senza fraintendimenti, equivoci e infingimenti, con trasparenza, lealtà ed onestà intellettuale, su un aspetto che è preliminare e pregiudiziale a tutto.

Vale a dire se lo scopo principale è, per davvero, quello e solo quello di costruire nuovi impianti sportivi polifunzionali o se è quello o prevalentemente quello di permettere la costruzione di nuovi, imponenti insediamenti residenziali e commerciali, per di più in aree ove ciò non sarebbe possibile.

A titolo esemplificativo, basti pensare che i progetti sinora resi noti  di costruzione di nuovi stadi di Lazio e Roma comporterebbe, secondo un dossier di Lega Ambiente, peraltro, che mi risulti, mai sinora smentito, l’insediamento di tali stadi in aree sottoposte a plurimi vincoli ambientali.

Aree, nel caso della Lazio, già nella disponibilità dell’azionista di controllo e di comando della Società.

Insediamento che comporterebbe, secondo Lega Ambiente, la realizzazione, oltre allo stadio vero e proprio ed a tutto ciò ad esso strettamente connesso ( parcheggi, museo,ristorante, negozi) di circa 1.500 appartamenti pari a circa 5-6.000 abitanti.

Nel caso della Roma, secondo Lega Ambiente, si realizzerebbero circa 3.000 appartamenti con circa 12.000 abitanti.

Vere e proprie piccole città delle quali, con ogni evidenza, lo stadio sarebbe un mero elemento accessorio e di contorno e non sarebbe, al contrario, l’insediamento residenziale un elemento accessorio e di contorno nei confronti dello stadio.

Ha stimato, inoltre, Lega Ambiente che, nel caso della Lazio, solo per effetto della parte residenziale del progetto, l’aumento di valore delle aree, oggi a destinazione agricola, sarebbbe pari a circa 25 volte il valore iniziale: aumento quantificabile in almeno un miliardo di euro.

Nel caso della Roma, Lega Ambiente ha stimato, in analogo modo, l’aumento di valore delle aree, anch’esse oggi a destinazione agricola, in circa 50 volte il valore iniziale: aumento quantificabile in almeno due miliardi di euro.

Per dovere di cronaca, và riferito che su “Il Corriere dello Sport” del 21 aprile u.s., a pag.4 , è comparso un articolo in cui si dà notizia che i nuovi azionisti di maggioranza della Roma intenderebbero ora costruire un nuovo stadio in aree non sottoposte a vincoli.

Il che, se confermato, dimostrerebbe ulteriormente che è del tutto possibile, anche a Roma, costruire nuovi e moderni impianti sportivi in aree non vincolate, così smentendo quanto affermato dal Presidente della Lazio, dr. Lotito, in una intervista a “ Il Sole 24 Ore Roma “ del 9 marzo u.s., il quale, a domanda ha risposto : “ Mi trovi in Italia un terreno che non ha nemmeno un vincolo “ .

Veniamo ora alla prima delle opinioni largamente diffuse, secondo cui la costruzione di nuovi stadi rappresenterebbe la soluzione di tutti o di gran parte dei problemi economico-finanziari delle società di calcio.

A questo proposito, mi rifaccio riportandole,  ad alcune delle considerazioni, contenute nella relazione, nell’ambito del Convegno “ Dalla società Sportiva all’impresa sportiva “ tenutosi a Genova il 5 ottobre 2010 per iniziativa di Federsupporter, svolte dal Dr. Diego TARI’, esperto nella predisposizione di piani economico-finanziari, con gestione diretta del project financing,  ( all’epoca Direttore Pianificazione e Sviluppo di una importante merchant bank ), nonché redattore, per conto della Fondazione Genoa, del Piano economico-finanziario dello Studio di fattibilità per la ristrutturazione dello Stadio L.Ferraris di Genova .

Rilevava il Dr. Tarì che , ai fini della sostenibilità del servizio del debito  ( restituzione del capitale  e degli interessi), il mix di copertura ideale, ai fini della costruzione di uno stadio mediante project financing, prevede una quota di mezzi propri vicina al 70% del costo dell’investimento, essendosi riscontrato che, in presenza di condizioni diverse da questa, si era dovuto procedere o a un riscadenzamento del debito ( caso Arsenal), oppure ad una vendita di azioni( caso FC Bayern).

Osservava, inoltre, il dr. Tarì che la proprietà dell’impianto non è di per sé un fattore determinante per garantire l’incremento dei ricavi, essendo determinante, a questo scopo, la possibilità di massimizzazione delle fonti di ricavo ( biglietteria, ricettività,merchandising, servizi dedicati all’utenza business).

A testimonianza di ciò, veniva riferito il caso dell’Amsterdam Arena di cui l’Aiax possiede solo il 7,1%, pur avendone massimizzato i ricavi.

Come, sempre a testimonianza di ciò, ma all’opposto, può citarsi il caso della Società tedesca

Schalke 04 che, secondo un articolo del 13 aprile u.s. su “ La Gazzetta dello Sport”, pur avendo costruito nel 2001 un moderno stadio, con capienza di 61.000 spettatori con  cinque stelle Uefa, munito di ristoranti, negozi, etc.,tuttavia, presenta un passivo di ben 250.000.000 di euro e non ha i soldi neppure per riparare la copertura dell’impianto.

Non solo, ma il dr. Tarì osservava anche che, pure sotto il profilo del rafforzamento patrimoniale, bisogna tenere presente che il reale incremento di valore delle società per effetto della proprietà dello stadio si determina solo dopo che l’ammortamento del debito, per realizzare lo stadio stesso, sia giunto ad una fase molto avanzata, essendo costretta, nel frattempo, la società a dover provvedere al servizio del debito destinando a tale servizio cospicue risorse dei ricavi ottenuti.

Né la stessa immobilizzazione materiale rappresentata dalla proprietà dello stadio può essere considerata un valore assoluto, tenuto conto, sempre secondo il dr. Tarì, della ridotta fungibilità commerciale del bene “ impianto sportivo”, certamente non equiparabile, sotto questo punto di vista, a beni quali appartamenti o negozi.

Nella relazione citata si metteva anche in guardia sulla pedissequa traslazione nella realtà italiana di esperienze straniere, sottolineandosi che quel che più conta, ai fini del successo economico della costruzione di nuovi stadi, non è solo e non tanto la realizzazione di un immobile di proprietà, bensì, soprattutto, l’appeal della società e della squadra che incide in maniera determinante sulla capacità dell’impianto di generare reddito.

Al riguardo, nel saggio “La fabbrica del pallone . La gestione delle aziende calcistiche” di Enrico Flavio Giangreco, giornalista- economista e docente di Teoria della Comunicazione ( Rubbettino Editore- 2006), si afferma che il tifoso non è più un semplice “supporter “(contrariamente a quanto di recente  affermato dal Presidente della Lazio dr. Lotito, in un suo editoriale sull’House magazine della Società secondo il quale “ I tifosi devono fare i tifosi. Il tifoso deve pensare a guardare la partita”) , bensì un “ cliente” della stessa, come più volte sostenuto e documentato da Federsupporter.

Ne consegue che il marketing calcistico deve essere sempre di più informato ad un” circolo virtuoso”  secondo la nozione datane dal Prof. Sergio Cherubini, docente della Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata e titolare nella stessa Facoltà del Master in Management dello Sport.

Nozione secondo cui: “ avere più introiti significa avere maggiore capacità di spesa, maggior capacità di spesa significa maggiore potenziamento della squadra, maggiore potenziamento della squadra significa migliore partecipazione alle gare, migliore partecipazione alle gare significa maggiori probabilità di successo, maggiore successo comporta maggiore attenzione dei tifosi e del pubblico e, quindi,migliore immagine e maggiore attenzione da parte delle imprese. Tutto ciò comporta più elevati introiti e,quindi, di nuovo maggiore capacità di spesa e così via “ .

Non bisogna, infine, dimenticare, rilevava nella sua richiamata relazione il dr. Tarì, che l’incremento dei ricavi derivante dalla realizzazione di nuovi stadi è stato conseguito, così come dimostra l’esperienza inglese, non solo per effetto della massimizzazione delle entrate da servizi accessori, ma anche, anzi soprattutto, da un forte incremento del costo dei biglietti.

A questo proposito, il dr. Tarì ricordava che, in Inghilterra, l’abbonamento per l’Arsenal nei settori popolari ammontava a circa € 1.150,00 e quello per il Tottehnam a circa € 800,00 a fronte di costi per analoghi abbonamenti che in Italia per la Serie A nel 2009 ammontavano mediamente a non più di € 200/300.

Al punto che, non a torto, nel caso inglese, si è parlato e si parla di una vera e propria esclusione dagli stadi dei ceti sociali economicamente più deboli.

Per ulteriori approfondimenti sul piano economico- finanziario e sociale  faccio, peraltro, espresso rinvio allo Studio  in corso di redazione da parte del Presidente di Federsupporter.

Avv. Massimo Rossetti

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