Il superamento della situazione di stallo che si era verificata è dovuto alla presentazione di emendamenti da parte del Governo che reintroducono l’espresso e specifico rispetto di vincoli paesaggisti e ambientali per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi.
Reintroduzione che era stata in più occasioni auspicata e sollecitata alla Commissione da parte di Federsupporter : ciò anche allo scopo di eliminare dal testo legislativo più che legittimi dubbi di vizi di illegittimità costituzionale.
Tanto premesso, la scrivente Associazione si permette di richiamare l’attenzione di codesta Commissione sull’opportunità di eliminare all’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del disegno di legge in oggetto, il richiamo, quanto agli effetti del dissenso espresso nella Conferenza convocata per l’Accordo di Programma, agli artt. da 14 a 14/quinquies della legge 7/08/1990, n.241, e successive modificazioni.
Tale richiamo, infatti, costituisce una anomala ed impropria deroga alla normativa che regola l’Accordo di Programma, così come disciplinato dall’art. 34 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 ( Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), secondo cui l’Accordo può essere approvato solo con il consenso di tutte le Amministrazioni coinvolte.
Viceversa, gli artt.da 14 a 14/ quinquies della legge n. 241/1990 consentono di superare tale dissenso con decisione finale sostanzialmente rimessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’anomala ed impropria contaminazione della disciplina dettata dalla normativa sull’Accordo di Programma in caso di dissenso di una o più delle Amministrazioni interessate con la disciplina dettata dai citati artt. da 14 a 14/quinquies della legge n. 241/1990, sempre in caso di dissenso, oltre che palesemente irrazionale e discriminatoria, non comprendendosi per quale motivo il dissenso nell’ambito dell’Accordo di Programma debba essere trattato solo per gli impianti sportivi in maniera diversa da come è trattato per tutti gli altri impianti, è in palese contrasto con il fatto che la relazione tra la Conferenza di servizi di cui alla legge n.241/1990 e l’Accordo di programma di cui al T.U. delle leggi sugli Enti locali si pone in un rapporto di genus a species.
Ne consegue che la disciplina della prima ( Conferenza di servizi) è applicabile alla seconda ( Accordo di Programma) solo ove quest’ultima non disponga .
Cosa che, nella fattispecie, non si verifica, in quanto l’Accordo di Programma , a differenza della Conferenza di servizi, prevede espressamente e specificamente, come detto, che vi sia, ai fini della sua stipulazione e attuazione, il consenso unanime delle Amministrazioni interessate ( art. 34, comma 4,del D. lgs n. 267/2000).
Nella fiducia che quanto esposto nella presente, rispondente a spirito di costruttiva collaborazione, possa trovare da parte di tutti i componenti di codesta Commissione l’attenzione e l’accoglimento che merita, si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti.
Il Presidente
Dr. Alfredo Parisi










