Nota riassuntiva dei contenuti e delle finalità del ricorso di Codacons, d’intesa con Federsupporter, al Tar del Lazio in merito alla tessera del tifoso.
(Avv. Massimo Rossetti- Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
Il 10 luglio del corrente anno il Codacons, d’intesa con Federsupporter, ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’annullamento di una decisione della stessa Autorità.
Più precisamente, di una decisione che ha ritenuto di dover archiviare una segnalazione dello stesso Codacons volta all’apertura di una istruttoria nei confronti di alcune società di calcio per pratiche commerciali scorrette in merito alla tessera del tifoso.
In particolare, nella segnalazione, così come ribadito nel ricorso, era stato rilevato che il rilascio della tessera, di fatto inclusivo di una carta di credito ricaricabile incorporata nella stessa tessera, fosse e sia in pratica, di per sé, idonea a falsare il comportamento del consumatore medio.
Consumatore che, ricevendo un bene non richiesto, cioè la carta di credito, viene incentivato ad utilizzarla per acquisti di vario genere, oltreché per il pagamento dell’abbonamento.
Una pratica, quella rilevata e contestata, che, facendo leva sulla predisposizione del tifoso ad accettare qualsiasi condizione contrattuale, persino una carta di credito non voluta e di cui non ha bisogno, pur di ottenere l’abbonamento, concretizza un indebito condizionamento, idoneo a compromettere la libertà di scelta e di comportamento del consumatore, inducendolo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
A questo proposito,il ricorso evidenzia come il Tar del Lazio, già pronunciatosi in materia di indebito condizionamento e di pratiche commerciali aggressive, ha sancito che la pratica commerciale risulta aggressiva, allorchè, mediante un indebito condizionamento, risulta tale da limitare in maniera considerevole la libertà di scelta del consumatore in ordine all’acquisto del prodotto o del servizio che gli viene offerto.
Inoltre, nel ricorso viene sottolineato che la clausola di acquisto da parte del tifoso di una carta di credito ricaricabile, per giunta incorporata nella tessera, deve considerarsi vessatoria e, quindi, nulla,poiché il tifoso stesso viene chiamato a sottoscrivere un modulo di adesione le cui condizioni generali di acquisizione e di utilizzo della carta non sono immediatamente evidenti e, dunque, conoscibili dall’acquirente.
Nonostante ciò l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di archiviare la segnalazione, con motivazione, non solo carente, ma, addirittura, praticamente inesistente, essendosi limitata a dire , in maniera apodittica e lapidaria, che le società calcistiche in questione avevano riportato in “ modo sufficientemente chiaro e corretto” il contenuto delle loro offerte e “ la duplice funzionalità della tessera”.
Da qui la decisione di Codacons, d’intesa con Federsupporter e, infatti, nel ricorso quest’ultima figura espressamente come parte interessata, di impugnare il provvedimento dell’Autorità dinanzi al Tar del Lazio.
Laddove la vicenda dimostra, ove pure ve ne fosse ancora bisogno, la necessità di un intervento legislativo, che Federsupporter, insieme con Codacons, sta predisponendo e che presenterà ufficialmente nei mesi di settembre-ottobre prossimi , che definisca compiutamente la figura giuridica del consumatore sportivo, garantendone i diritti e prevedendone le forme più incisive di tutela.










