FATTO

 

Con  istanza del 21 maggio 2012 ( All. n. 3), inviata per raccomandata A.R., anticipata via fax, alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (di seguito Commissione), onde essere ammessa al dibattimento relativo al processo per illeciti sportivi con udienza di apertura fissata per il 31 maggio 2012, Federsupporter rappresentava di essere, nello specifico sportivo, un tipico ente esponenziale di diritti ed interessi diffusi e collettivi, come, per esempio, le organizzazioni sindacali, quelle di rappresentanza e tutela dei consumatori, nonché quelle a tutela dell’ambiente.

 

Federsupporter rappresentava, inoltre, nell’istanza, di essere riconosciuta e legittimata nel ruolo di rappresentanza e tutela dei diritti e degli interessi dei sostenitori sportivi sia in quanto soggetto interlocutore istituzionale dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno ( All. n.4 ) sia in quanto riconosciuta come portatrice di interessi superindividuali riferibili ad una pluralità di soggetti ( i sostenitori sportivi) in procedimenti dinanzi alla giustizia ordinaria ( TAR del Lazio, Consiglio di Stato; All. n. 5 e n. 6 ) .

 

In particolare, si faceva presente che Federsupporter si era già costituita come persona offesa dal reato ( All. n. 7 ) nel procedimento penale in corso dinanzi al Tribunale Penale di Cremona per gli stessi fatti che, in sede di giustizia sportiva, formano oggetto del processo apertosi il 31 maggio 2012.

 

 

 

 

Pertanto, Federsupporter chiedeva di essere ammessa a partecipare al suddetto processo sportivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva ( di seguito CGS) della FIGC.

 

Apertosi il 31 maggio 2012 il processo sportivo dinanzi alla Commissione, quest’ultima, dopo aver constatato la tempestiva e rituale presentazione dell’istanza de qua, nonché la presenza in aula, a seguito di formale convocazione, di Federsupporter, nelle persone dei sunnominati Dr. Parisi e Avv. Rossetti, in accoglimento di richiesta avanzata dal rappresentante della Procura Federale, non ammetteva al dibattimento Federsupporter,  rilevato che quest’ultima non è un soggetto dell’ordinamento federale, poiché, a norma dell’art. 30 dello statuto della FIGC, le norme federali trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei tesserati, delle società affiliate e di tutti i soggetti, gli organismi e le loro componenti che svolgono attività di carattere tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale .

 

 

DIRITTO

 

Grazie, soprattutto, alla Dottrina ed alla Giurisprudenza amministrative, si è ormai consolidata la nozione di interessi superindividuali: cioè di quegli interessi riferibili ad una pluralità di soggetti.

 

Interessi che assumono una valenza collettiva, facendo capo ad un’ampia categoria di individui.

 

Ai fini della tutelabilità di tali interessi, è stato valorizzato il principio di cui all’art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti individuali dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; principio che è alla base dell’autonomia e specificità riconosciute all’ordinamento sportivo.

Ne discende che la tutela di detti interessi fa capo ad enti esponenziali di gruppi autonomamente individuabili.

Laddove, non v’è dubbio che, alla luce di tutta la documentazione prodotta,  Federsupporter è un tipico ente esponenziale di interessi che assumono valenza collettiva, riferiti ad un gruppo autonomamente individuabile, quale quello dei sostenitori sportivi; ente cui compete la rappresentanza e la tutela di tali interessi.

Questi ultimi estensivamente e gravemente pregiudicati dall’alterazione di partite di calcio, solo che si ponga mente a tutti coloro i quali hanno pagato per acquistare abbonamenti o singoli biglietti o abbonamenti alle pay – tv per poter assistere a partite in vario modo combinate o a coloro i quali hanno onestamente scommesso su tali partite,  risultando tutti frodati ed ingannati.

Al riguardo, ci si riporta alle parole di cui a pagina 16 dell’ordinanza emessa il 22 maggio 2012  dal GIP, Dr. Guido Salvini, del Tribunale di Cremona, il quale, nel rilevare che le competizioni calcistiche hanno una elevata e spiccata dimensione sociale, oltre a costituire un segmento importante dell’economia nazionale, afferma che l’alterazione di partite di calcio danneggia un enorme numero di soggetti, tra i quali, non solo lo Stato e le società calcistiche, ma, principalmente, “ milioni di tifosi”.

 

Appurato, dunque, che Federsupporter è sicuramente un ente cui fanno capo i diritti e gli interessi, collettivamente considerati, di quei “ milioni di tifosi” e che tali interessi sono gravemente pregiudicati da alterazioni di partite di calcio, la tesi avanzata dalla Procura Federale e fatta propria dalla Commissione, secondo cui Federsupporter non può essere ammessa al dibattimento sportivo poiché non è un soggetto dell’ordinamento federale, in quanto, secondo l’art. 30 dello statuto della FIGC, non rientrerebbe tra nessuno di quei soggetti indicati da tale articolo, non è, secondo la ricorrente, giuridicamente fondata.

L’art. 41, comma 7 del CGS, invocato da Federsupporter per partecipare al dibattimento de quo, così come l’art. 33 , comma 3, richiamato dallo stesso art. 41, comma 7, non specificano che i terzi portatori di interessi indiretti devono essere soggetti dell’ordinamento federale.

 

Ben vi possono  essere, infatti, terzi portatori di interessi indiretti non facenti parte, almeno stricto iure, dell’ordinamento federale, ma che, proprio perché portatori di detti interessi, gravemente lesi da illeciti sportivi e proprio perché tali illeciti sono delibati in sede di giustizia sportiva, è in quest’ultima sede che devono vedersi riconosciuta la loro partecipazione, venendo, altrimenti, privati della possibilità di adeguatamente tutelare i diritti e gli interessi di cui sono portatori proprio laddove questi diritti ed interessi sono coinvolti.

 

Non solo, ma anche l’interpretazione che è stata data dalla Commissione all’art. 30 dello statuto federale per motivare la non ammissione di Federsupporter al dibattimento è assolutamente restrittiva e non condivisibile, soprattutto se messa in relazione con la normativa del CGS volta alla tutela di interessi indiretti facenti capo a soggetti terzi.

L’art. 30 citato dalla Commissione, infatti, nell’elencare i soggetti destinatari delle norme federali, comprende, con indicazione finale omnicomprensiva di chiusura, gli organismi comunque rilevanti per l’ordinamento federale che, con ogni evidenza, non ne fanno parte.

Se, allora, si tiene presente che, come si è visto, Federsupporter è certamente un organismo cui fanno capo interessi superindividuali dei sostenitori sportivi e se tali interessi sono gravemente pregiudicati da illeciti sportivi, non si vede come si possa negare che Federsupporter sia riconducibile, per l’appunto, ad uno di quegli organismi che, pur non facenti parte dell’ordinamento federale, sono, però, nella fattispecie, rilevanti per tale ordinamento.

 

Si tenga presente , altresì, che la categoria dei sostenitori di società di calcio, diritti ed interessi della cui categoria è portatrice Federsupporter, è più volte presa in considerazione dal GCS, sia pure in negativo.

 

Si pensi, poi, al fatto che l’art. 1, comma 5, del CGS dichiara tenuti all’osservanza delle norme dell’ordinamento federale anche coloro i quali non ne fanno parte ma svolgono qualunque attività rilevante per detto ordinamento.

Come, dunque, ritenere  che i sostenitori e un ente portatore di loro rilevanti diritti ed interessi, con riferimento ad illeciti sportivi, non svolgano una attività “rilevante” per l’ordinamento federale, al punto da non essere neppure ammessi alla partecipazione ai dibattimenti in cui si discutono tali illeciti ?

Le linee guida del Programma Tessera del Tifoso, di cui è parte la FIGC, a pag. 13 “ Raccomandazioni alle società sportive” , espressamente evidenziano che tra ordinamento sportivo e

sostenitori si instaura un rapporto organico e permanente, anzi di associazione vera e propria: altro che, “ estraneità” all’ordinamento federale !!

 

Aggiungasi che, trattandosi di società di calcio professionistiche, esiste un stretta ed  inscindibile correlazione tra ordinamento sportivo ed ordinamento civile.

 

Le suddette società sono, per legge ( legge n.91/1981), società con fini di lucro ( spa o srl), tanto è vero che alcune di esse ( Juventus, Lazio, Roma), come noto, sono anche quotate in Borsa e numerosi sono i sostenitori di tali società che ne sono anche azionisti.

 

Gli statuti delle società di calcio prevedono, quasi sempre esplicitamente, talvolta implicitamente, che l’oggetto e le attività sociali devono conformarsi alle norme federali ( ex plurimis, si produce il testo dell’art. 3 dello statuto della SS. Lazio spa:  All. n.8).

Ne deriva che l’accertamento della commissioni di illeciti sportivi da parte delle stesse società, vuoi per responsabilità diretta vuoi per responsabilità presunta od oggettiva, ovvero l’accertamento della commissione di tali illeciti da parte di calciatori loro dipendenti che, pure, implica la responsabilità civilistica delle società ex art 2049 C.C., accertamento che si effettua in sede di giustizia sportiva, costituisce un indispensabile prius al fine di poter verificare da parte dei sostenitori, spesso anche azionisti, se siano state violate norme statutarie delle società di calcio  e/o codicistiche con lesione, non solo di loro interessi sportivi, bensì anche di loro diritti ed interessi rilevanti per l’ordinamento statale ( comportamento plurioffensivo).

 

La partecipazione al dibattimento sportivo in materia di illeciti  da parte di enti, come Federsupporter, rappresentativi dei sostenitori, si appalesa, dunque, come mezzo necessario e ineludibile al fine di poter consentire una adeguata tutela in altre sedi di loro diritti ed interessi rilevanti per l’ordinamento statale.

 

In linea più generale ed a titolo di riflessione metagiuridica, viene da chiedersi come sia possibile che i sostenitori di società di calcio debbano essere considerati solo ed esclusivamente come soggetti passivi di doveri, divieti, restrizioni e mai anche come soggetti attivi di diritti ed interessi meritevoli di essere rappresentati e tutelati.

Quasi che i predetti sostenitori non fossero, come sono, i finanziatori, diretti ed indiretti, del sistema calcio e, ancor più, dell’intero sistema sportivo del nostro Paese.

Non si spiega, inoltre, perché, se l’Associazione è  “ estranea” all’ordinamento federale, non lo sia  ai fini della tessera del tifoso, il cui programma, come detto, qualifica addirittura i sostenitori come aventi un “ rapporto organico e permanente anzi di associazione” con tale ordinamento.

 

Forse sarebbe venuto il momento che il mondo del calcio, latamente inteso, esca finalmente dalla sua ormai anacronistica autoreferenzialità per acquisire, finalmente, quella dimensione e valenza sociale che gli è propria e, quindi, quella sensibilità e quella apertura nei confronti dei diritti e degli interessi di quei “ milioni di tifosi” che lo fanno vivere.

 

Ciò che, infine, desta meraviglia e perplessità è che, immediatamente dopo la pronuncia di non ammissione di Federsupporter al dibattimento, gli esponenti di quest’ultima, presenti all’udienza del 31 maggio 2012, sono stati, garbatamente, ma perentoriamente, non solo fatti uscire dall’aula dove si celebrava il processo, ma sono stati addirittura invitati ad allontanarsi dall’edificio in cui l’aula è collocata.

In altre parole, non si comprende per quale motivo, riguardando il procedimento la materia dell’illecito sportivo ed essendo, quindi, il pubblico ammesso a seguire il procedimento stesso , sia pure in separati locali, e poiché tale pubblicità non era stata esclusa, in tutto o in parte, con atto motivato della Commissione procedente ( art. 34, comma 9, del CGS), a Federsupporter, nelle persone degli esponenti che la rappresentavano il 31 maggio 2012, non sia stato neppure concesso di seguire il procedimento.

A questo proposito, si tenga conto del fatto che la possibilità per Federsupporter di seguire direttamente il procedimento non risponde certo a pura e semplice curiosità, bensì alla ben precisa esigenza di conoscere, in maniera diretta e completa, tutte le fasi del procedimento medesimo, così da poter valutare, con pienezza, completezza ed esattezza di cognizione, tutti quegli aspetti rilevanti ai fini della tutela, anche in altre sedi, dei diritti e degli interessi dei sostenitori rappresentati.

 

Tutto ciò premesso e considerato ,

 

CHIEDE

A codesta Illustrissima Corte di Giustizia Federale di voler , in riforma dell’ordinanza n.1 del 31 maggio n. 1 della Commissione, ammettere la ricorrente, nella sua riconosciuta qualità di soggetto terzo, portatore di interessi indiretti, al dibattimento de quo, nonché, in via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della suddetta domanda, di voler ammettere la ricorrente stessa, giusta quanto previsto dall’art. 34, comma 9, del CGS, a seguire lo svolgimento del procedimento in oggetto, nonché di altri futuri procedimenti in materia di illecito sportivo, in locale separato dall’aula in cui il procedimento si svolge e futuri procedimenti si svolgeranno.

 

 

 

Il Presidente Dr. Alfredo Parisi

Il Consigliere

Responsabile dell’Area Giuridico-Legale

Avv. Massimo Rossetti

 

 

 

 

 

N.B. Gli allegati seguono per posta

 

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