Ciò premesso,

 SI OSSERVA QUANTO SEGUE

 La Deliberazione della Giunta Capitolina del 30 marzo scorso configura sostanzialmente, se non una proposta di revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse della Deliberazione assembleare n. 132 del 22 dicembre 2014, quantomeno una estesa e radicale proposta di variante alla stessa Deliberazione.

Proposta, perché quest’ultima Deliberazione, essendo stata approvata dall’Assemblea comunale, non può che essere revocata o rivista dallo stesso Organo.

Peraltro, l’ordine del giorno approvato dall’Assemblea Capitolina il 23 marzo scorso per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella successiva Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso costituisce un atto di indirizzo politico e non un provvedimento amministrativo.

Non solo, ma il Progetto variato, secondo la prescrizione di cui all’art. 1, comma 304, lettera ), della Legge n. 147/2013 dovrebbe essere presentato al Comune dal soggetto proponente, accompagnato da un nuovo piano economico-finanziario conseguente alle variazioni apportate.

Il Comune, infatti, non è legittimato a modificare, motu proprio, il Progetto ed il relativo piano economico-finanziario scaturito dalla Deliberazione n. 132 ; legittimazione che compete unicamente al soggetto proponente, sempre che quest’ultimo voglia conformarsi ai nuovi obiettivi comunali indicati nella Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso.

La verità è che le nuove e sostanziali varianti da apportate al Progetto comportano, secondo costante e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’applicazione della regola del “contrarius actus”.

Vale a dire la necessità e l’obbligo ( cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 5 marzo 2014, n. 1036) che il procedimento sia “ espressione di una funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicitata in precedenza. Tale funzione deve, dunque, articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, senza i quali rischia di risultare monca o, comunque, difettosa rispetto all’identica causa del potere, sicchè l’amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento omologo,anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, modalità dello svolgimento procedimentale ( v.in tal senso, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n.2306)”.

Non v’è dubbio, pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, che, ove il soggetto proponente volesse conformarsi alle indicazioni deliberate dalla Giunta comunale il 30 marzo scorso, dovrebbe ritirare il Progetto finora esaminato e valutato dalla presente Conferenza di servizi, presentando al Comune un nuovo Progetto preliminare ed un nuovo piano economico-finanziario.

Il Comune, poi, a propria volta, dovrebbe indire e svolgere una nuova Conferenza di servizi preliminare relativa a tale Progetto e , una volta eventualmente determinatone il pubblico interesse, dovrebbe aver luogo una nuova Conferenza di servizi decisoria indetta dalla Regione per l’eventuale approvazione definitiva del nuovo Progetto.

Diversamente, la Conferenza di servizi in atto non può che pronunciarsi  esclusivamente e definitivamente il 5 aprile prossimo sul Progetto, così come ad essa finora pervenuto e finora esaminato e valutato.

L’unico temperamento consentito all’applicazione della regola del “ contrarius actus”  potrebbe verificarsi, soltanto qualora si potesse dimostrare che l’intervento degli Organi che hanno partecipato al procedimento  finalizzato all’emanazione dell’atto originario risulterebbe superfluo, non coinvolgendo l’atto modificato profili la cui valutazione sia rimessa alla competenza di tali Organi.

Ipotesi che, con ogni evidenza, non ricorre nel caso di specie, in base alle numerose e radicali modifiche di cui alla Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso che sicuramente comportano la competenza e l’intervento di Organi che hanno partecipato al procedimento da cui è scaturito l’atto originario.

Quanto sopra, senza dimenticare che, attualmente, pende il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’ìppodromo di Tor di Valle avviato il 16 febbraio scorso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma.

Procedimento destinato a concludersi entro 120 giorni dal suo avvio e, quindi, ben oltre la data del 5 aprile prossimo e che comporta l’applicazione, nelle more, delle misure di salvaguardia del bene, in particolare di quella della necessità di sottoporre alla preventiva valutazione della Soprintendenza qualsiasi intervento riguardante il bene stesso.

Vale anche la pena di soffermarsi, in questa sede, su un ulteriore aspetto che la Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso ignora del tutto.

Ci si riferisce, più precisamente, al fatto che tale Deliberazione, tra gli obiettivi da realizzare, non indica quello, pure ignorato dalla Deliberazione n. 132,  prescritto dall’art.1, comma 305, della Legge n. 147/2013.

Cioè l’obbligo di intervenire prioritariamente, laddove possibile, mediante recupero di impianti esistenti o mediante impianti da realizzare ex novo localizzati in aree già edificate, con l’obbligo per il Comune, di cui al precedente comma 304, lettera a), di motivare l’eventuale mancato rispetto di tale priorità.

Mancanza di motivazione da cui è affetta sia la Deliberazione n. 132 sia la Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso.

Difetto o, per meglio dire, vizio, d’altronde, già rilevato nella Determinazione del 9 febbraio scorso della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità concernente la VAS.

Tra, infatti, gli approfondimenti e le integrazioni ritenute necessarie nel Rapporto ambientale figurano quelle relative alla valutazione delle alternative, da svilupparsi “anche alla luce delle indicazioni e previsioni dell’Amministrazione Comunale in merito al “sistema” complessivo dei grandi impianti per lo sport sia in progetto sia esistenti: Stadio Olimpico e Stadio Flaminio”.

Conseguentemente, nel parere motivato, tra le prescrizioni da ottemperare perché il dissenso possa mutarsi in assenso, figura quella secondo cui “ devono essere puntualmente approfondite e superate tutte le criticità emerse nelle osservazioni degli SCA ( Soggetti Competenti in materia Ambientale) e riportate dall’Autorità competente ( ndr. Roma Capitale),  come specificate nella Tabella Valutazione complessiva delle richieste di approfondimento riportate nel documento di scoping”.

Tabella che, dal riscontro effettuato delle integrazioni riferite da Roma Capitale, così conclude : “ Manca infine l’indicazione sulle previsioni dell’Autorità Comunale in merito al sistema dei grandi impianti per lo sport sia in progetto sia esistenti- leggasi Stadio Olimpico e Flaminio”.

Si evidenzierebbe così, sia nella Deliberazione n. 132 sia nella Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso, il difetto di motivazione in ordine all’eventuale impossibilità di osservare l’obbligo di priorità di cui al comma 305 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013.

Molteplici e rilevanti appaiono, perciò, i dubbi di legittimità, sia sul paino contenutistico sia su quello procedimentale, che affliggono il Progetto di Tor di Valle vuoi nella configurazione originaria vuoi in quella che si vorrebbe ora modificare.

E’  forte, quindi, il rischio che, continuandosi a voler ignorare tali dubbi, si possa incorrere in un successivo annullamento in sede giurisdizionale amministrativa del provvedimento che dovesse scaturire dall’attuale Conferenza di servizi, relativamente al Progetto di cui alla Deliberazione n. 132 o che dovesse scaturire da una nuova Deliberazione dell’Assemblea Capitolina conforme alle indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso.

                                                                                        Il Presidente

                                                                                    Prof. Dr. Alfredo Parisi

Copyright © 2014 by FederSupporter