In una Nota riassuntiva  dell’Assessore alle Politiche del Territorio della Regione Lazio, Michele Civita, si leggono le motivazioni della decisione negativa che  vengono esplicitate come segue.

Preso atto “ dei pareri trasmessi dalle varie Amministrazioni interessate e ribaditi, alla fine di marzo, con i pareri negativi dei Rappresentanti unici di Roma Capitale e della Città Metropolitana”,nonché sottolineato “ il mancato completamento  della variante urbanistica da parte di Roma Capitale e l’avvio del procedimento di apposizione di vincolo relativo alla porzione dell’immobile denominato Ippodromo Tor di Valle e area circostante da parte del MIBACT”.

Inoltre, sempre nella  predetta Nota,  si legge che “ il proponente, anche considerato che Roma Capitale, con propria deliberazione di Giunta comunale del 30 marzo, ha avviato il procedimento di revisione del Progetto come condizione necessaria per la dichiarazione di interesse pubblico, avrà tempo fino al 15/06/2017, data ultima per l’eventuale apposizione del vincolo da parte del MIBACT, per presentare le controdeduzioni, anche mediante una diversa formulazione che mantenendo le opere pubbliche e di interesse generale e garantendone la contestuale esecuzione con quelle private, potrà determinare l’avvio di una nuova Conferenza dei servizi”.

La Nota dell’Assessore Civita si conclude con l’auspicio che “ La revisione, da poco avviata, per modificare il Progetto sia rapida e chiara, a garanzia dell’interesse pubblico”, non senza aver sottolineato che il Comune di Roma Capitale “ per sette mesi ha impegnato molte pubbliche amministrazioni anche a decifrare pareri confusi e contraddittori”.

Come si può, quindi, constatare, è, credo, con legittimo orgoglio professionale, che Federsupporter può rivendicare a se stessa la fondatezza di tutte le considerazioni e osservazioni fin qui formulate nei confronti del Progetto Tor di Valle.

Progetto che, è opportuno ricordarlo, era ed è quello scaturito dalla Deliberazione n. 132 del 22 dicembre 2014 della precedente Amministrazione Capitolina.

Deliberazione che, come più volte evidenziato da Federsupporter e, da ultimo, autorevolmente confermato dall’Avv. Prof. Enrico Lubrano, Docente di Diritto dello Sport presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli in Roma e Docente di Diritto Amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LINK University Campus in Roma, il quale, nella Relazione svolta nell’ambito del Convegno organizzato  da Federsupporter, si connotava e si connota per due aspetti di contrarietà alla normativa sull’impiantistica sportiva di cui alla Legge n. 147/2013.

Il primo aspetto, relativo al fatto che tale normativa prescrive che non possono essere previsti altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell’impianto.

Laddove, viceversa, il Progetto scaturito dalla Deliberazione n. 132 contemplava e contempla una netta sproporzione a scapito della cubatura e superficie strettamente funzionali alla fruibilità del nuovo stadio ed a favore di cubature e superfici funzionali ad interventi di edilizia direzionale e commerciale ( c.d. “Business Park”).

Quanto sopra, fermo restando che l’altra condizione prevista dalla normativa e, cioè, il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario non può mai, comunque, comportare l’inversione di rapporto tra le predette cubatura e superficie.

Il secondo aspetto, relativo al fatto che, sia la Deliberazione n.132 sia il Progetto da essa scaturito, erano e sono non rispettosi dell’obbligo, di cui all’art.1, comma 305, della Legge n. 147/2013, di realizzare, prioritariamente, ove possibile, il recupero di impianti esistenti o la costruzione di nuovi impianti localizzati in aree già edificate, con obbligo, di cui al precedente comma 304, lettera a), per il Comune competente di motivare l’eventuale mancato rispetto di tale priorità.

Motivazione del tutto assente nella Deliberazione n. 132, nonché nella Deliberazione di Giunta dell’attuale Amministrazione Capitolina del 30 marzo scorso che dovrebbe avviare il procedimento di revisione del Progetto.

D’altronde, come già rilevato nelle Osservazioni di Federsupporter del 3 aprile scorso, nella Determinazione del 9 febbraio scorso della Direzione Regionale Territorio,Ambiente e Mobilità, concernente la VAS ( Valutazione Ambientale Strategica) relativa al suddetto Progetto, si è rilevato espressamente  che, tra le numerose criticità, vi è la mancanza della “ indicazione sulle previsioni dell’Autorità Comunale in merito al sistema dei grandi impianti per lo sport, sia in progetto sia esistenti – leggasi Stadio Olimpico e Flaminio”.

Dal che si deduce che la nuova Deliberazione dell’Assemblea Capitolina in esito al procedimento di revisione del Progetto avviato con la Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso dovrà contenere la suddetta indicazione.

La qualcosa, evidentemente, significa che , non solo avuto riguardo allo Stadio per la Roma,ma anche  a quello dello o per la Lazio, non si può prescindere da tale indicazione da parte del Comune.

In altri termini, è chiaro che,  essendo sia lo Stadio Flaminio sia lo Stadio Olimpico beni pubblici, non è possibile, almeno legittimamente, procedere alla realizzazione di nuovi impianti se, prima, non si decide e non si dice nulla sulla sorte e sull’utilizzo di tali beni che, così come è oggi il Flaminio, non possono, a tutela del pubblico interesse, essere abbandonati a sé stessi e lasciati in uno stato di degrado.

Circa l’iter procedimentale che dovrà essere osservato ai fini della revisione del Progetto Tor di Valle, a parte la necessità di attendere l’esito del procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell’ippodromo avviato il 16 febbraio scorso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il  Comune di Roma nell’ambito del MIBACT e la necessità che lo stesso Comune proceda alla variante del Piano Regolatore Generale, resta ferma la necessità, secondo costante e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, di osservare la regola del “ contrarius actus”.

Regola che, così come specificato nelle Osservazioni del 3 aprile scorso, impone di “  porre in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l’adozione dell’atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, modalità dello svolgimento procedimentale “ ( cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 5 marzo 2014, n.1036).

Con la conseguenza che si deve ripetere, non solo la Conferenza di servizi decisoria, bensì tutto l’iter previsto dall’art. 1, commi da 304 a 305, della Legge n. 147/2013, anche perché la revisione del Progetto, secondo le linee indicate nella Deliberazione della Giunta Comunale del 30 marzo scorso, coinvolge la competenza degli Organi che hanno partecipato al procedimento finalizzato all’emanazione dell’atto originario, coinvolgendo profili la cui valutazione è rimessa a tali Organi.

Regola, quella del “ contrarius actus”, che, contrariamente a quanto affermato al punto n.6, pag. 53, della Determinazione n. G04342 del 5 aprile scorso, non può essere legittimamente derogata in base al principio generale di economicità procedurale e di non aggravamento del procedimento di cui all’art.1 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

Va, altresì, ripresentato un nuovo piano economico-finanziario conforme al Progetto variato, ricordando che, sempre nell’ambito della richiamata Determinazione del 9 febbraio scorso della Direzione Regionale Territorio, Ambiente e Mobilità, fra le criticità, figurava e figura quella, secondo cui “ in linea generale manca un’analisi costi/benefici che consenta di confrontare l’efficienza di diverse alternative attraverso una descrizione analitica dei costi e benefici sociali ed economici interni ed esterni ed una valutazione di sintesi dei risultati, dando conto delle metodologie utilizzate”.

Si aggiunge, nella Determinazione ( pag. 38), che mancano le rilevazioni “ delle risorse necessarie a coprire i costi operativi e di manutenzione ordinaria e straordinaria importanti per i mantenimenti delle nuove infrastrutture che gravano sugli enti e sulla città”.

Alla luce di tutto quanto precede, appare del tutto intempestivo e lontano dalla realtà il Comunicato Ufficiale della SS Lazio del 25 febbraio scorso, in cui si prende atto “ con piacere che sono state superate tutte le remore legate ai vincoli selle sovrintendenze ed ai vincoli idrogeologici per la realizzazione dello Stadio della Roma”, donde “ la SS Lazio e i suoi innumerevoli tifosi sono fiduciosi e certi che l’intera amministrazione comunale di Roma non creerà discriminazioni tra i cittadini romani in base alla fede calcistica”.

Ancor più sorprendente è, poi, che, nel Comunicato, si affermi che il Sindaco di Roma e la sua Giunta “ sicuramente consentiranno di costruire anche per gli appassionati sostenitori dei colori biancocelesti, “il proprio” stadio,secondo i propri criteri di localizzazione, di efficienza e di qualità dell’impianto, senza ricorrere allo stratagemma dello Stadio Flaminio che non ha alcun requisito e condizione oggettiva per essere lo stadio della Lazio”.

Parole dalle quali si evince come l’estensore del Comunicato ignori o finga di ignorare che “ gli appassionati sostenitori dei colori biancocelesti” hanno, più volte e  in più occasioni,manifestato il desiderio e la volontà, secondo “ i propri criteri di localizzazione”, che lo Stadio Flaminio diventi il “proprio” stadio e che quest’ultimo ha tutti i requisiti e le condizioni oggettive, non ultime quelle storiche per diventarlo.

Chi e perché, infine,  voglia ricorrere allo Stadio Flaminio quale“stratagemma” rimane, francamente, un mistero, così come rimane un mistero il motivo per cui il suddetto Stadio possa essere utilizzato come uno “stratagemma”, posto che, per tale, deve intendersi, con accezione negativa, un accorgimento, un’astuzia per ingannare un nemico.

Avv. Massimo Rossetti

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