Questa seconda ipotesi potrebbe, però, comportare, dovendosi ritenere, ai sensi della normativa sull’impiantistica sportiva, il soggetto proponente un elemento qualificante e determinante il Progetto, che il mutamento di questo soggetto provochi la necessità di porre in essere, ex novo e ab initio, un procedimento omologo, anche per quello che concerne le formalità pubblicitarie, di quello finora seguito con proponente Eurnova.

Quanto sopra, richiedendosi di ripetere una speculare, pedissequa modalità dello svolgimento procedimentale ex art.1, comma 304, lettera a, della Legge n. 147/2013 ( vedasi Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 1036 del 5 marzo 2014). 

Ma, ammesso pure  che ciò non fosse necessario, l’eventuale mutamento del soggetto proponente non avrebbe alcuna rilevanza ai fini della legittimità/illegittimità dell’iter procedimentale finora seguito e degli atti finora emanati nell’ambito di tale iter.

Iter ed atti che,  ove fosse confermato l’impianto accusatorio di cui all’Ordinanza del Tribunale di Roma dell’11 giugno scorso, resterebbero, pur sempre, viziati per violazione di legge e per eccesso di potere.

Al riguardo( repetita iuvant), nell’Ordinanza si mette, infatti, in evidenza quanto segue .

Un metodo corruttivo finalizzato a realizzare profitti al massimo grado e incurante dei danni sociali che esso provoca, come si evince dalle conversazioni intervenute in relazione alla possibile eliminazione di una infrastruttura nel progetto stadio ( il ponte sul Tevere)- che nelle simulazioni effettuate sarebbe stato necessario per la viabilità sulla via del mare- nelle quali uno dei due interlocutori invita l’altro a dissimulare tale circostanza in sede di riunioni con i rappresentanti del Comune. Nel corso delle attività, sono state ricostruite una serie di operazioni delittuose realizzate, nell’ambito di un unico programma dai componenti del sodalizio investigato e finalizzate all’ottenimento di provvedimenti amministrativi favorevoli alla realizzazione sia del Nuovo Stadio della Roma sia di altri progetti imprenditoriali….La promessa, ovvero la dazione di denaro o altra utilità, a funzionari ed esponenti politici che a vario titolo partecipano o hanno partecipato alle attività amministrative connesse alla realizzazione dello Stadio o agli altri progetti imprenditoriali nei quali il gruppo Parnasi si è impegnato, in ragione degli atti d’ufficio compiuti o da compiere ed all’esclusivo fine di conseguire un atteggiamento di favore, utile al pieno soddisfacimento degli interessi del gruppo…. Ed invero, emerge con chiarezza come le più svariate condotte illecite  tutte comportanti l’avvicinamento ed il condizionamento di pubblici funzionari, così da incidere in maniera significativa sulla valutazione dell’interesse della collettività, siano lo strumento con il quale le società del gruppo Parnasi svolgono l’attività di impresa…L’operazione di cessione del terreno e del progetto complessivo a DEA Capital è, ad oggi, in fase conclusiva. Dall’ascolto di alcune comunicazioni emerge, infatti,  che si sta stipulando con DEA Capital un term sheet ( accordo tra le parti non vincolante)  e nei prossimi mesi è prevista la firma del preliminare. In estrema sintesi, al termine dell’operazione il gruppo facente capo a Parnasi dovrebbe cedere al prezzo di oltre 200 milioni di Euro il terreno acquistato a 42 milioni, pagamento peraltro non ancora ultimato. L’aumento di valore è dovuto evidentemente alle autorizzazioni amministrative tra cui primeggia la variante urbanistica, per la costruzione del Nuovo Stradio della AS Roma Stadio e del Business Park.”.

Quest’ultimo brano tratto dall’Ordinanza è, a mio avviso, particolarmente significativo poiché sembra corrispondere, a parte  il prezzo di acquisto, proprio alla seconda ipotesi desumibile dalle notizie di stampa di cui in precedenza: solo che, questa volta, il posto della DEA Capital sarebbe preso da qualche società facente capo a Pallotta.

Particolarmente significativo è, sempre a mio avviso, anche quel brano, relativo alle simulazioni effettuate sulla viabilità, da cui si desume l’assoluta inconferenza ed  inutilità del parere in materia richiesto dal Comune di Roma al Politecnico di Torino.

Circa, poi, i vizi di legittimità del procedimento e degli atti emanati in questo ambito, ecco che cosa afferma l’Ordinanza: “ Dunque, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 319 ( ndr.Associazione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), non è necessaria l’individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, a condizione che, dal suo comportamento, emerga comunque un atteggiamento diretto a vanificare la funzione demandatagli e dunque a violare i doveri di fedeltà, imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che allo stesso incombono… Ed invero, integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali a lui spettanti, rinunciando, proprio in ragione  del legame di “ favore” che lo unisce al privato,  ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, ex post, con l’interesse pubblico, e salvo il caso di atto vincolato, che risulti sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni”.

I brani sin qui riportati, più altri, che erano stati già da me trascritti nelle mie Note” Tor di Valle: come prima più di prima”, del 28 giugno scorso ( www.fededersupporter.it), sono più che eloquenti e sufficienti a suffragare, quantomeno, il più che ragionevole e il più che fondato sospetto che l’iter procedimentale e gli atti compiuti in sede di esame e valutazione del Progetto siano illegittimi.

Cosa che ampiamente giustifica e, anzi, rende doveroso, così come formalmente richiesto da Federsupporter ed altri, che, in attesa degli ulteriori sviluppi dell’indagine penale, il Comune di Roma e la Regione Lazio adottino, senza indugio,per quanto di rispettiva competenza, provvedimenti cautelari in autotutela di sospensione temporanea dell’efficacia  dell’iter e degli atti suddetti.

Quanto, infine, alla costituzione di parte civile della AS Roma spa nel procedimento penale in corso, costituzione sollecitata, anche di recente, in sede assembleare da alcuni piccoli azionisti della Società ma respinta dalla stessa, osservo, come avevo già fatto nelle mie Note “ L’Affaire Tor di Valle” del 18 giugno scorso ( cfr. www.federsupporter.it), che la sunnominata Società, non solo non sarebbe stata danneggiata dalla commissione dei fatti – reato contestati, bensì, anzi, ne avrebbe tratto vantaggio.

Valga il vero di ciò che i fatti in questione, l’aver, cioè, corrotto o tentato di corrompere pubblici funzionari e pubblici ufficiali, nonché l’aver intrattenuto con questi ultimi un traffico illecito di influenze, con il fine di facilitare e far approvare il Progetto, non solo sarebbe stato nell’interesse del proponente, ma anche del soggetto utilizzatore, assicurando così  un certo e cospicuo vantaggio a quest’ultimo tratto dalle condotte ritenute penalmente illecite attribuite agli indagati.

Avv. Massimo Rossetti.

 

 

Copyright © 2014 by FederSupporter