Premessa e fatta doverosamente salva la presunzione di innocenza fino ad eventuale condanna definitiva, ex art. 27, comma 2, della Costituzione, è opportuno ed utile ricordare e considerare quanto segue.

Con un parere interpretativo richiesto dall’allora Presidente della FIGC, Tavecchio , la Corte Federale d’Appello ( CFA), Sezione consultiva, il 18 dicembre 2017 ( cfr. Comunicato Ufficiale n. 071/CFA del 19 dello stesso mese) si era pronunciata,  affermando che la sentenza con la quale il sunnominato Ferrero aveva patteggiato una condanna alla pena della reclusione inferiore a due anni per il reato di bancarotta fraudolenta, pur essendo equiparata ad una ordinaria sentenza di condanna, non poteva comportare la decadenza dalla carica.

Quanto sopra, poiché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis delle NOIF della FIGC,  il patteggiamento non si identifica “  in una cognizione piena che sfoci in un accertamento completo del fatto e della responsabilità penale dell’interessato”.

Tale parere, peraltro,  contraddiceva, rettificandone le conclusioni, un precedente parere contrario sulla materia pronunciato dalla stessa CFA nel marzo 2016.

Sempre nel richiamato parere del 18 dicembre 2017 la CFA specificava che, in nome dell’autonomia dell’ordinamento giuridico sportivo, quest’ultimo “rimane pur sempre capace di regolar,e per il tramite delle sue strutture organizzative,  fattispecie generali  ed astratte  con valenza verso la generalità degli associati in funzione del perseguimento di specifiche finalità pur sempre rientranti nell’interesse generale in ragione del quale esso stesso è costituito”.

Nulla vieta – vieterebbe- ,quindi, che la FIGC, onde rafforzare e rendere maggiormente effettiva la tutela dell’onorabilità di chi nell’ambito dell’ordinamento calcistico è chiamato a ricoprire cariche apicali,possa dettare una disciplina che equipari, a tutti gli effetti, le sentenze di patteggiamento e di prescrizione a quelle di condanna ordinaria per i reati di cui all’art. 22 bis delle NOIF.

Non va, infatti, dimenticato che un cardine fondamentale e fondante dell’ordinamento giuridico sportivo e, nella specie, calcistico è quello che impone a tutti i propri appartenenti l’osservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità, tenuto conto che  le norme penali e quelle disciplinari si pongono su piani diversi.

Al riguardo,  si consideri che è tipico e  caratteristico delle norme deontologiche ed etiche che regolano l’attività e l’esercizio di determinate professioni  che fatti, anche non penalmente rilevanti o non costituenti illecito penale, siano, però, rilevanti sul piano disciplinare, in quanto ritenuti, comunque, lesivi di doveri di probità, dignità e decoro propri della categoria professionale di appartenenza.

In tema, la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha sancito che il giudizio disciplinare sull’idoneità di un fatto  a ledere la probità,  la dignità e decoro suddetti è del tutto legittimo, purchè la motivazione sia adeguata, esente da vizi ed entro i limiti della ragionevolezza.

Nulla, pertanto, se non una contraria volontà politica, impedisce- impedirebbe- alla FIGC, nell’esercizio della sua sempre invocata e reclamata autonomia e autodichia, di equiparare, ai fini disciplinari e, in particolare, di quelli di cui all’art. 22 bis delle NOIF, la sentenza di condanna patteggiata e la sentenza di prescrizione di reati ad una sentenza di condanna ordinaria.

E, a proposito di prescrizione, è da sottolineare come quest’ultima, se cancella l’illiceità penale di una fatto, non ne cancella anche  l’illiceità civile, amministrativa, disciplinare.

Si consideri, altresì, che non è – sarebbe – credibile una FIGC che, mentre invoca nuove norme sempre più restrittive, rigorose e severe nei confronti dei tifosi per comportamenti anche solo lesivi di principi di civismo, di eticità e, persino, di moralità, non si mostri, invece,  altrettanto e, forse più, severa e rigorosa nei confronti  dei propri  esponenti apicali, a livello nazionale e societario.

Sotto questo profilo,  non può non lasciare perplessi che del Comitato di Presidenza federale faccia parte un soggetto, come d’altronde, è o dovrebbe essere ben noto alla stessa FIGC,riconosciuto, con sentenza definitiva risalente al 2015, tenuto a risarcire la Federazione per i danni ad essa arrecati a seguito di reati di frode sportiva, sebbene dichiarati estinti per prescrizione.

Prescrizione che, è bene ribadirlo, non equivale ad assoluzione ( il fatto non sussiste, non costituisce reato, l’imputato non lo ha commesso) e che deve essere dichiarata d’ufficio dal giudice quando non vi siano le condizioni per procedere all’assoluzione.

Prescrizione cui l’imputato  può sempre rinunciare  se vuole vedere affermata la  propria innocenza. 

Aggiungasi che, in base all’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, sono immediatamente sospesi in via cautelare, per una durata massima di diciotto mesi, i componenti degli organismi rappresentativi delle società sportive condannati, ancorchè con sentenza non definitiva, per delitti quali quelli attribuiti al Presidente della Sampdoria.

Per concludere, nel nome della salvaguardia di equilibri politici interni e di patti non scritti  spartitori di poteri, non si può “ predicare” bene ai tifosi e “ razzolare” male nei confronti di chi, nella propria “ parrocchia”, ricopre cariche apicali.

Né è commendevole, a mio avviso, che  ad esponenti apicali del mondo del calcio vengano giornalisticamente attribuiti nomignoli quali “ er gatto”, “ er viperetta”, “ er menzogna”, più consoni a pittoreschi personaggi di famosi film , quali “ Febbre da cavallo” e “ La mandrakata”, dei quali tutti ricordano “ er pomata”, “ mandrake”, “ er cozzaro nero”, “ manzotin”,  certamente, pur simpatici,  più appropriati ad ambienti  non di specchiata reputazione.

Mi chiedo, infine,  se non siano ancora di attualità le parole  del Presidente del CONI, Malagò, il quale in una sua intervista a “La Gazzetta dello Sport” del 19 marzo 2014 ebbe a dichiarare : “ I tifosi si sentono autorizzati a delegittimare il sistema perché vedono che il sistema è delegittimato da chi lo rappresenta. Chi fa sport deve essere senza macchia. Il danno che fanno certi dirigenti è incalcolabile”.

 

Avv. Massimo Rossetti

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