Il 26 giugno scorso, l’ Associazione Temporanea di Imprese capofilata dalla Roma Nuoto, da parte sua, presentava al Comune un proprio progetto di fattibilità di intervento sullo Stadio.
Ad oggi risulta, da notizie stampa, che la conclusione del procedimento relativo a tale progetto la quale, secondo dichiarazioni pubbliche dell’Assessore Onorato, sarebbe dovuta avvenire entro il 20 ottobre prossimo, sarebbe stata invece differita di 50 giorni.
Tutto ciò premesso e fermo restando che le notizie di cui sopra vengano confermate, l’iter della vicenda non può non suscitare legittime perplessità.
La normativa in materia di costruzione, ristrutturazione e ripristino di impianti sportivi ( Decr.Lgs n.38/2021” recante semplificazione di adempimenti relativi agli impianti sportivi”)disciplina, minuziosamente,forme, fasi e termini del procedimento amministrativo concernente questa tipologia di interventi.
In particolare, stabilisce che la Conferenza di Servizi Preliminare destinata a valutare l’eventuale sussistenza del pubblico interesse del progetto di fattibilità presentato al Comune, deve concludersi, in maniera positiva o negativa, entro 30 giorni dalla presentazione del progetto.
Termine ormai, largamente, superato avuto riguardo al progetto presentato dalla Roma Nuoto, come detto, sin dal 26 giugno scorso.
Alla data odierna, d’altronde, non risulta, tuttora, presentato, come più volte promesso dal legale rappresentante della SS Lazio spa, un progetto concorrente.
Laddove, sempre secondo notizie di stampa, si parla dell’imminente presentazione non di un progetto bensì di un “Pre-progetto”.
Una situazione che, dal punto di vista procedimentale, se non “ contra legem” sembra “ praeter legem”.
I comportamenti concludenti sono indicativi in questo senso, mostrando che, tra il Comune e la Società Lazio, si stia svolgendo una trattativa vera e propria, prima e al di fuori di una Conferenza di Servizi Preliminare prevista e stabilita dalla legge.
Cosa che potrebbe essere eventualmente censurabile, tenuto conto che la Pubblica Amministrazione, nel valutare interessi contrapposti e istanze concorrenti, deve rigorosamente rispettare il principio di assoluta terzietà ed imparzialità.
Con ciò evitandosi che vengano attuati preferenze e favoritismi.
Occorre, inoltre, tenere presente che il Codice del processo amministrativo, in presenza di mancato rispetto del termine fissato per legge di conclusione di un procedimento, riconosce la possibilità all’interessato di ricorrere al competente TAR, utilizzando uno speciale rito abbreviato e semplificato, finalizzato ad ottenere dal Tribunale un formale ordine all’Amministrazione Comunale affinchè provveda ad adempiere.
In caso di inosservanza lo stesso Tribunale procede alla nomina di un Commissario ad acta, quale organo amministrativo straordinario avente il compito di eseguire l’ordine.
Avv. Massimo Rossetti










