1. Inapplicabilità della deroga ex art. 55-bis D.L. n. 76/2020

L’articolo 55-bis del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020), recante misure di semplificazione amministrativa per gli impianti sportivi, deve ritenersi totalmente inapplicabile allo Stadio Flaminio.(Nota)

La citata norma individua tassativamente le disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) suscettibili di deroga. Tra queste non figura l’art. 11 del Codice, il quale disciplina l’assoggettamento alle prescrizioni di tutela delle opere di architettura contemporanea di particolare interesse artistico, nozione nella quale rientra incontestabilmente lo Stadio Flaminio.

Il silenzio del Legislatore sul punto assume un preciso effetto giuridico in virtù del noto principio ermeneutico ed eccezionale “ubilexvoluit dixit, ubinoluittacuit”. Trattandosi di normativa a carattere eccezionale e derogatorio, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Pertanto, l’esclusione dell’art. 11 dal novero delle norme derogabili comporta l’integrale applicazione del regime ordinario di tutela sul bene in oggetto.

A ulteriore conferma, lo stesso art. 55-bis stabilisce espressamente che la deroga non può in ogni caso pregiudicare gli elementi strutturali, architettonici e visivi strettamente necessari alla conservazione dell’opera.

2. Efficacia vincolante del Conservation Plan e disciplina speciale ex D.Lgs. n. 38/2021

L’assoggettamento dello Stadio Flaminio alle tutele del Codice trova riscontro nella condotta procedimentale di Roma Capitale, la quale si è formalmente vincolata a osservare i principi e i criteri del c.d. Conservation Plan (redatto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, sotto la direzione del Prof. Francesco Romeo). Tale vincolo risulterebbe privo di fondamento logico-giuridico ove la normativa di tutela fosse derogabile.

Trova invece piena applicazione alla fattispecie l’art. 1, comma 9, del D.Lgs. n. 38/2021, il quale disciplina i procedimenti amministrativi di costruzione, ristrutturazione e ripristino degli impianti sportivi. La norma prevede che, qualora l’impianto presenti specifiche caratteristiche architettoniche di particolare valore testimoniale, la competente Direzione Centrale del Ministero della Cultura (MiC) ordini — per il tramite del proprio rappresentante in Conferenza di Servizi Preliminare — le misure strettamente essenziali a preservare e tutelare tale valore.

Il soggetto proponente ha l’obbligo giuridico di conformare il progetto definitivo alle prescrizioni impartite dall’autorità ministeriale. Il rispetto di tali prescrizioni costituisce condicio sine qua non per il riconoscimento del pubblico interesse dell’opera.

3. Copertura costituzionale e tutela dei beni pubblici

La deroga prevista dal menzionato art. 55-bis non può in nessun caso estendersi o derogare alle disposizioni del Codice Civile in materia di beni pubblici e demaniali (artt. 822, 823 e 824 c.c.) né alla disciplina della proprietà d’interesse storico-artistico (art. 839 c.c.).

Tali norme civilistiche costituiscono diretta attuazione del principio fondamentale sancito dall’articolo 9 della Costituzione, che impone alla Repubblica la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, configurando un limite assoluto e invalicabile per qualsiasi legislazione d’urgenza o di semplificazione amministrativa.

4. Il parere del MiC e la contrarietà della Fondazione Nervi

Il valore cogente del Conservation Plan è stato espressamente ribadito nel parere del 18 novembre 2024 fornito dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma (rilasciato nell’ambito del progetto “Roma Nuoto”). In tale sede, l’Autorità di tutela ha statuito che qualsiasi intervento sullo Stadio Flaminio deve essere preventivamente comunicato alla Fondazione Nervi (da non confondere con la Pier Luigi Nervi Project Association) al fine di acquisire le linee guida del citato piano di conservazione.

Si evidenzia che la Fondazione Nervi, con nota ufficiale trasmessa il 22 aprile 2026 a Roma Capitale e alla Soprintendenza Speciale, ha già espresso il proprio motivato dissenso in ordine al progetto presentato dalla S.S. Lazio in data 17 febbraio 2026.

5. Le conclusioni della Fondazione Nervi  :

“In conclusione, si ribadisce che il progetto è in totale contrasto con le motivazioni che hanno indotto il competente  Ministero   a  decretare  l’interesse   culturale  dello    stadio. Occluderne l’immagine e parcellizzarne la complessiva percezione è contrario, infatti, a qualsiasi intento di tutela e modificherebbe la natura ‘pubblicistica’ dell’opera, che non sarà più percepita nelle condizioni che rappresentano le modalità percettive di un’opera pubblica contemplate dalla letteratura economica.”

6.Il parere tecnico

Per maggiore chiarezza si riportano alcuni stralci del parere tecnicodel Dr.Ugo Carughi, ex Presidente Do.Co.Mo.Mo. Italia, Membro del Consiglio di Direzione e Coordinamento tecnicodei Comitati Scientifici ICOMOS Italia e del Prof. Francesco Romeo, Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni all’Università  La Sapienza di Roma, trasmesso al Comune di Roma,  a monte delle conclusioni sopra riportate :

!) Prima ancora di ragionare delle possibili proposte architettoniche, non può non osservarsi che gli obiettivi dichiarati, nel puntare all’incremento della funzione di stadio per competizioni calcistiche di massimo livello (Serie A e competizioni europee) e al ripristino della capienza originaria, comportano necessariamente la realizzazione di nuove strutture volumetricamente rilevanti: quasi uno stadio aggiuntivo a quello esistente

2)Non si tratterebbe, dunque, soltanto di ricostruzione di parti ammalorate e in degrado, che è anche contemplata nel programma d’intervento in tutti i casi in cui le condizioni di ammaloramento dell’impianto lo richiedano; si tratterebbe di un nuovo stadio, che utilizza la stessa sede d’impianto di quello esistente.

3) Dunque, anche sul piano della sola funzione, l’obiettivo appare impossibile da conseguire senza proporre nuove strutture che, come può facilmente verificarsi guardando il progetto, modificherebbero in modo pesantissimo e irreversibile lo stato dei luoghi e l’organismo esistente, a cominciare dalla sua stessa immagine.

4)Considerando, invece, che lo stadio originario era dotato di spazi e strutture per altri sport oltre al calcio (cinque palestre e una piscina con relativi servizi), per restituirlo davvero alle sue funzionalità originarie, occorrerebbe concepire lo stadio Flaminio come un impianto sportivo polifunzionale per i settori giovanili e per il pubblico più ampio, incrementandone la polifunzionalità ed escludendo incontri di calcio di massimo livello

5) Dunque, immaginare un nuovo stadio al di sopra di quello esistente, che si elevi per circa il doppio dell’altezza delle gradonate delle tribune del Flaminio, e di quattro volte di quella delle curve, con l’aggiunta di una copertura continua che raggiunge la quota massima di 40,6 metri, appare un assurdo da qualsiasi punto di vista e in pieno contrasto con le motivazioni del vincolo.

6)D’altra parte, la demolizione della pensilina è in pieno contrasto con le motivazioni del vincolo della Soprintendenza ad essa riferite. La “grande pensilina a sbalzo caratterizza anche dal punto di vista formale e architettonico l’intera struttura”.

7)Infine, la relazione di vincolo sullo stadio Flaminio prescrive di “rispettarne la struttura, l’impianto originario, nonché le finiture … fattori … fortemente identitari e non modificabili in una strategia di valorizzazione dell’impianto”.

Conclusioni

Dottrina e giurisprudenza sono univoche nel ritenere che la conservazione di un’opera monumentale e architettonica contemporanea non possa limitarsi alla mera tutela strutturale, ma debba garantire il mantenimento del suo risalto e della sua visibilità nel contesto urbano e paesaggistico di inserimento.

Sotto questo profilo, la nota contraria della Fondazione Nervi evidenzia come la realizzazione del “guscio” esterno — previsto nel progetto della S.S. Lazio per sostenere il secondo anello — comporterebbe l’occultamento dell’impianto originario, determinando un impatto pesantemente negativo e distorsivo sull’intero complesso urbano circostante.

Alla luce dei suesposti motivi, si deve concludere  che:

  1. Lo Stadio Flaminio non è assoggettabile alle deroghe semplificate ex art. 55-bis D.L. 76/2020.
  2. Qualsiasi progetto di ristrutturazione è subordinato al rispetto inderogabile del Conservation Plan e alle prescrizioni del MiC ex D.Lgs. 38/2021.
  3. Il progetto presentato in data 17 febbraio 2026, per l’impatto volumetrico e visivo segnalato dalla Fondazione Nervi, si pone in aperto contrasto con i suddetti vincoli normativi e costituzionali, precludendo il presupposto per la dichiarazione di pubblico interesse.

 Alfredo Parisi

Massimo Rossetti

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Nota: Art. 55 – bis Semplificazioni per interventi su impianti sportivi

In vigore dal 15/09/2020Modificato da: Legge del 11/09/2020 n. 120 Allegato

1. All’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonche’ allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumita’ pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 puo’ procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico gia’ adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria. L’individuazione di tali elementi, qualora presenti, e’ rimessa al Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, il quale ne indica modalita’ e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilita’ dell’impianto medesimo. Il provvedimento di cui al periodo precedente e’ adottato entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo, prorogabile una sola volta di ulteriori trenta giorni per l’acquisizione di documenti che non siano gia’ in possesso della sovrintendenza territorialmente competente e che siano necessari all’istruttoria. Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, il vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse culturale eventualmente gia’ adottate.

1-ter. Nell’adozione del provvedimento di cui al comma 1-bis, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale dell’impianto e’ recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalita’ dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumita’ pubbliche, nonche’ dell’adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilita’ economico-finanziaria dell’impianto. La predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilita’ paesaggistica dell’intervento».

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