Al Sindaco del Comune di Roma

Alla Direzione generale Comune di Roma

All’Assessore Grandi Eventi Sport Turismo e Moda

All’Avvocatura Capitolina

All’attenzione del Dirigente Responsabile del Procedimento

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Oggetto:           Conferenza  di  Servizi  – Progetto Ristrutturazione Stadio Flaminio  –  S.S.  LAZIO S.P.A.  Osservazione Preliminare.

La presente in nome e conto di Federsupporter, giusto mandato al fine di declinare quanto di seguito.

In sede di conferenza di servizi preliminare, è emerso, dalle dichiarazioni rese dalla Direzione Generale di Roma Capitale, se non mal interpretate, che, sebbene il Piano Economico Finanziario risulti allegato al progetto e alla documentazione che lo correda lo stesso non debba essere destinato all’esame del predetto tavolo istruttorio.

La valutazione di merito del documento in parola costituirebbe, a quanto si apprende, questione afferente esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra Roma Capitale e la Società Sportiva Lazio S.p.A., rimanendo pertanto estranea all’ambito di competenza della conferenza medesima.

Documentazione che, è bene precisare, risulta essere stata parzialmente trasmessa all’odierna esponente, comprensiva di un primo Piano Economico Finanziario giudicata insufficiente. Per tale ragione, è stata richiesta dagli uffici di Roma Capitale, alla società proponente, un’integrazione documentale, successivamente effettivamente depositata dalla S.S. Lazio S.p.A., sebbene non ancora disponibile agli atti, in attesa dello spirare dei termini previsti per la messa a disposizione di quanto integrato dal predetto sodalizio sportivo.

L’assunto non puo essere in alcun modo condiviso.

Una seria analisi dell’iter procedurale, autorizzativo e gestionale relativo al restauro e all’ammodernamento di uno stadio di proprietà comunale, riconosciuto come opera di rilevante carattere architettonico e sottoposto a vincolo monumentale, quale lo stadio Flaminio, non può prescindere dalla valutazione di tale documento (PEF) anche in sede di conferenza preliminare.

Dall’esame del combinato disposto della normativa sui contratti pubblici, della cosiddetta “Legge Stadi“, del  Codice dei Beni Culturali e i requisiti infrastrutturali UEFA, chiaramente può affermarsi quanto segue.La necessità di esaminare il Piano Economico Finanziario (PEF) in sede di conferenza preliminare di servizi, oltre agli impatti architettonici e di mobilità si appalesa imprescindibile ed è confermata dalle diverse normative.

La conferenza preliminare di servizi, convocata su istanza del privato ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. 38/2021 (Legge Stadi), ha lo scopo di valutare il pubblico interesse della proposta.Tale valutazione non può prescindere dalla sostenibilità economica dell’intervento.

Il comma 1 del medesimo articolo stabilisce chiaramente che il documento di fattibilità delle alternative progettuali deve essere “corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività” .Inoltre, inquadrando l’operazione nell’ambito del Partenariato Pubblico-Privato (PPP) o della concessione, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ribadisce la centralità del PEF.

Il PEF è lo strumento fondamentale per dimostrare l’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e per definire la corretta allocazione dei rischi (rischio operativo, di costruzione e di disponibilità) tra concedente (Comune) e concessionario (privato) .

Pertanto, l’assenza o l’inadeguatezza del PEF in sede di conferenza preliminare inficia la validità dell’intera proposta, impedendo all’amministrazione di dichiararne il pubblico interesse.

Documento RichiestoRiferimento NormativoFunzione in Conferenza Preliminare
Documento di Fattibilità (DOCFAP)Art. 4, c. 1, D.Lgs. 38/2021Illustrare le alternative progettuali e l’impatto urbanistico/architettonico.
Piano Economico Finanziario (PEF)Art. 4, c. 1, D. Lgs. 38/2021; D. Lgs. 36/2023Dimostrare l’equilibrio finanziario, la bancabilità e l’allocazione dei rischi.
Bozza di ConvenzioneArt. 4, c. 5, D.Lgs. 38/2021Definire i rapporti giuridici, la durata della concessione e la gestione dei proventi.

Ne consegue che l’iter per il restauro dello stadio Flaminio da parte di un privato richiede un perfetto allineamento tra diverse discipline.

Il Piano Economico Finanziario non è un documento accessorio, ma il fulcro della valutazione in conferenza preliminare di servizi, poiché dimostra la fattibilità dell’operazione e giustifica la concessione della gestione dei proventi.

La progettazione deve operare una sintesi complessa: rispettare i vincoli di tutela imposti dalla Soprintendenza (conservazione e riconoscibilità), garantire la sostenibilità economica richiesta dal Codice dei Contratti e soddisfare i rigidi standard infrastrutturali e di accoglienza imposti dalla UEFA.

Allo stato attuale, la circostanza che il Piano Economico Finanziario risulti escluso dall’ambito della presente conferenza – ove non si sia male interpretata la posizione espressa da Roma Capitale  nella riunione preliminare del 28 maggio scorso– sembra, a parere di chi scrive e con il massimo rigore, inficiare in misura non trascurabile l’intero procedimento amministrativo volto all’accertamento della pubblica utilità dell’opera.

Con ogni più ampia Salvezza e riserva di legge.

Distinti Saluti                                                               Avv Luciano Cucculelli

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