Come sul Monte Sinai Mosè ricevette i comandamenti scolpiti sulle Tavole, così la Corte di Appello di Roma ( Sez.II penale) ha scolpito per i tifosi della Lazio prima e per tutti i tifosi poi, alcuni “ comandamenti”.
La recente sentenza ( 8 maggio 2026, depositata il successivo 9 luglio), infatti, afferma due principi.
Il primo è di portata più generale e prende le mosse dal giudizio “Lotito/Irriducibili”.
Riguarda cioè un principio generale quale la libertà di espressione in ogni sua forma, tranne ovviamente la violenza, dei tifosi di una società di calcio professionistico nel pieno rispetto dell’art. 21 della Costituzione :” Non può stupire nel contesto peculiare di una società di calcio professionistico seguita da migliaia di supporters che una parte della tifoseria organizzata possa attuare forme di protesta finalizzate a indurre un Presidente di società a lasciare l’incarico e a cedere la propria partecipazione societaria. Pare potersi serenamente sostenere che sia nel diritto dei tifosi esporre striscioni di protesta e rivolgere critiche, anche pesanti, a chi ricopre incarichi dirigenziali”.(cfr. pag.40)
E su questo caso specificola Corte ritiene che” non sia stato oltrepassato il confine esistente tra libera manifestazione di un sentimento di contrarietà alla figura del Lotito e condotte attuate con modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate.”(cfr pag. 39).
Il secondo scolpito nella pietra ( e che pietra !) riguarda le anomale attività ( “ complesso disegno criminoso” ) che hanno portato l’attuale presidente della S.S.Lazio spa a detenere il 67% circa del capitale sociale.
Peraltro, nonostante l’intervenuta prescrizione dei reati addebitati ( Cassazione, Sez.V, 4 luglio 2013 n. 51897) veniva “ confermata l’affermazione di responsabilità degli imputati (ndr C.Lotito e R.Mezzaroma)in ordine al reato di omessa alienazione di partecipazioni azionarie (art.173 TUF) a seguito del patto parasociale occulto”(pag 32) intervenuto tra gli imputati.
Ciò che stupisce è la residualità di tali importanti “comandamenti” da parte della pubblica opinione e dei media. Non tanto per la triste , se non tragica, vicenda che ha stravolto la vita emotiva, familiare,professionale, economica, di alcune persone, conclusasi dopo 20 anni con cinque semplici parole “Dunque il fatto non sussiste” (cfr. pag. 41 “ deve dunque pervenirsi a una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto”), quanto anche per una generalizzata indifferenza nei confronti della contestazione di una tifoseria che critica apertamente la gestione sportiva e societaria di un club.
Questa è una pietra miliare, non solo giurisprudenziale, della quale tutti dovrebbero prendere atto ed analizzare gli aspetti che hanno portato una intera tifoseria a tale generalizzata e permanente contestazione e non guardare semplicemente all’effetto della stessa : la desertificazione dello stadio, la rinuncia alla sottoscrizione degli abbonamenti annuali, il non acquisto dei biglietti , la sospensione dagli abbonamenti TV, il mancato esercizio nell’acquisto del merchandising del club, l’effetto di trascinamento politico della contestazione.
Ma è rilevante soprattutto, la visibilità mediatica internazionale che ha portato, finalmente, all’attenzione della stampa di tutto il mondo ( tranne che in Italia) il ruolo non semplicemente passivo dei tifosi quali “ utili pagatori”
Da oggi ( 9 luglio 2026) non sarà mai più come prima per i tifosi e per i club.
Le Istituzioni, statali e sportive, ne devono prendere atto ed agire di conseguenza, rivedendo in un’ottica costruttiva il rapporto club/tifoso.
Alfredo Parisi









