Come sempre, l’atteggiamento padronale e prevaricatorio dei Club nei confronti dei tifosi, in occasione della pandemia virale, non ha portato le Società di calcio ad un confronto costruttivo per trovare una soluzione, consentendo al tifoso consumatore  di esercitare il diritto sacrosanto, di scegliere tra il rimborso monetario ed il rilascio di un voucher sostitutivo.

Scelta che, invece, in modo responsabile è stata consentita dal Milan che per “Abbonamenti stagionali, Abbonamenti Girone di ritorno e mini abbonamenti (Games pack)  ha reso “ possibile scegliere tra due modalità di rimborso, rimborso con voucher o rimborso monetario, definite dal Club con lo scopo di garantire la massima flessibilità ai propri tifosi”.

Le società sportive hanno invece imposto, sulla base dell’equiparazione delle partite di calcio ad uno spettacolo, il rilascio di un tagliando sostitutivo ( voucher) compensativo delle quote di abbonamento non potuto utilizzare in conseguenza delle partite giocate “ a porte chiuse”,  nel quadro di quanto previsto dal Decreto Italia ( art. 88, 2° comma).

Recita, infatti l’art. 88   “ A seguito delle misure……” previste  dalla  normativa antiCoid-19- DPCM 8 marzo 2020 ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 C.C.”.. ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali e di biglietti di ingresso a musei e agli altri luoghi della cultura “ .

Ed al 2° comma: “..verificata l’impossibilità della prestazione….” Il soggetto organizzatore dell’evento, nel nostro caso la Società sportiva, “..provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare  entro un anno dall’emissione.” Termine quest’ultimo prolungato  a 18 mesi dalla Legge di  conversione (L. 17 luglio 2020) del Decreto Rilancio ( D.L. 19 maggio 2020 n. 34).

Così, prendendo l‘occasione dell’attuale situazione epidemica, i Club hanno prospettato,  per le partite giocate a porte chiuse,  di rimborsare le quote di abbonamento non potute utilizzare a mezzo di voucher di importo pari alle ridette quote.

Sostanzialmente,  si viene a mettere a disposizione dell’abbonato una sorta di “ borsellino virtuale” nel quale è accreditato l’importo delle quote di abbonamento non utilizzate.

Di seguito, si ritiene opportuno riportare gli  stralci dei comunicati emessi da alcuni Club  che aumentano, come si vedrà, la prevaricazione della parte dominante ( la  Società Sportiva) nel rapporto contrattuale dell’abbonamento.

Partiamo dall’illustrazione di un caso concreto: la lettera ricevuta da una abbonato della Juventus F.C.per il riconoscimento in suo favore della somma di € 239,00 relativo alle sette partite ( comprese nel suo abbonamento) alle quali non ha potuto assistere, e cioè € 34,00 per ogni partita ( per l’abbonamento annuale il tifoso aveva versato , un anno prima, € 646,00).

In dettaglio, scrive la Juventus:” Il presente voucher n……è  emesso in data 16 luglio 2020 da Juventus Football Club…. L’importo di € 230 corrisponde al rateo dell’abbonamento relativo  alle partite ……. non fruite a causa dell’emergenza Covid. ( segue il dettaglio delle partite )….Il voucher è utilizzabile per l’acquisto, attraverso i canali ufficiali Juventus di biglietti per singole gare casalinghe e abbonamenti all’Allianz Stadium, oltre che di biglietti Juventus Museum & Tour ………Il voucher è spendibile entro il 16 gennaio 2022. Successivamente a tale data non sarà più utilizzabile e non darà diritto al rimborso dell’eventuale credito residuo.”.

ROMA AS: “… i biglietti relativi alle gare casalinghe sospese a decorrere dall’8 marzo 2020 e che saranno disputate a porte chiuse ….. verranno rimborsati dalla Società  ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 e s.m.i.( n.d.r- successive modificazioni e integrazioni) convertito in L.24 aprile 2020,n.27, tramite emissione di un voucher digitale rilasciato e utilizzabile secondo le modalità indicate infra….. Il voucher rilasciato sarà spendibile attraverso tutti i canali di vendita diretti della Società, entro 18 mesi dalla data di emissione esclusivamente in abbonamenti e/o biglietti per eventi organizzati da AS Roma presso lo Stadio Olimpico di Roma…. Il voucher è cedibile a soggetti diversi dall’intestatario dello stesso ….Qualora l’importo del voucher non venisse interamente speso entro la sua naturale scadenza non sarà possibile recuperare il credito residuo”.

SS LAZIO : “ ..preso atto dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti….. informa i propri tifosi che i ratei non goduti degli abbonamenti  della stagione sportiva 2019-2020 relativi a… ( n.d.r. 5 gare)… saranno messi a disposizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 88 del D.L. 17.03.2020 e s.m.i. convertito in L. 24.04.2020,n.27, tramite emissione di un voucher.

Le richieste diemissione di voucher dovranno pervenire alla società…….. entro  le ore 20 del 30 agosto 2020.

Il mancato invio delle richieste entro questo termine costituisce rinuncia alla richiesta di rimborso….

Il voucher è cedibile.

 

UDINESE Calcio : “ Il rimborso sarà erogato attraverso la modalità del voucher di importo pari alla quota non goduta e sarà utilizzabile fino a esaurimento del credito….. Il voucher avrà una validità di 18 mesi a partire dalla sua istantanea erogazione e sarà spendibile anche in più operazioni fino all’esaurimento del credito”..

PARMA Calcio : “Il rimborso non sarà monetario, ma effettuato tramite l’emissione di un voucher “ al portatore”…..Per quanto il rimborso tramite voucher sia  non solo previsto, ma anche considerato come unica modalità del c.d. Decreto Cura Italia per il rimborso dei titoli di accesso per eventi annullati a causa delle restrizioni imposte nell’ambito dell’emergenza COVID-19 ci rendiamo conto che questo può significare un sacrificio per te e di questo ti ringraziamo.

 

Non credo ci sia bisogno di rilevare l’ulteriore danno che subiranno gli abbonati.

Infatti, qualora non “spenderanno” la somma  virtualmente accreditata non avranno diritto al rimborso dell’eventuale credito residuo o addirittura se la richiesta non perverrà entro un termine estremamente ravvicinato ( entro agosto), la stessa “ costituisce rinuncia alla richiesta di rimborso”-

Come si ha modo di vedere, ancora una volta, dobbiamo constatare l’esistenza di un contratto (l’abbonamento alla stagione calcistica) in cui le parti, Il Club ed il tifoso,  non sono in posizione paritetica.

Infatti, l’asimmetria si sostanzia  nell’anticipazione da parte del tifoso di una somma ( il prezzo dell’abbonamento) per uno spettacolo al quale dovrebbe ( e mai come ora il condizionale è dovuto) assistere lungo l’arco di circa 8 mesi.

Dall’altra, il Club, che sfrutta la sua posizione dominante, incassando subito il corrispettivo di una prestazione futura ed incerta. Cioè il tifoso paga oggi per vedere, possibilmente, nell’arco di circa 8 mesi, le partite della stagione calcistica.

Ciò che è certo è che, sia per le motivazioni innanzi precisate, sia per l’articolazione temporale delle partite da giocare, in funzione, solo e soltanto, delle richieste dei broadcaster per la trasmissione dei diritti TV di diversificare la visione della  giornata della stagione calcistica  su più giorni e su più orari, la sottoscrizione di un abbonamento non ha più alcun significato, né economico né sociale né emotivamente giustificabile.

Tutta questa architettura  “pseudo normativa”, tesa a regolamentare il rapporto con i tifosi, unicamente a loro danno, si presenta, peraltro, in aperto contrasto con le Direttive comunitarie in tema di tutela dei diritti del consumatore.

 Direttive  che  garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori ed anche la tutela di interessi economici. Agli Stati membri è lasciata soltanto la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni di protezione più rigorose.

 Pertanto, la norma interna che sta regolando i rapporti Club-Abbonati va disapplicata dal Giudice nazionale, in quanto  non consente al consumatore ( nel nostro caso al tifoso) di esercitare il diritto al rimborso nei confronti del venditore ( nel nostro caso la società sportiva) per non aver potuto assistere a spettacoli poi non effettuati o effettuati ma con inibizione agli spettatori di assistervi, limitando così la sua capacità di assumere una decisione libera e consapevole.

Linea giuridica e comportamentale sostenuta  dall’Antitrust.

Ne deriva che  il tifoso  (consumatore) che voglia ottenere il rimborso, unicamente con mezzi monetari, del prezzo pagato per l’abbonamento non potuto godere, può rivolgersi al Giudice di pace chiedendo la disapplicazione  della norma di cui  sopra e, di conseguenza, l’importo dovuto.

Per tale azione  Federsupporter per i propri soci, e gli altri tifosi, si dichiara pronta a sostenere gli abbonati nei sensi sopra precisati.

Contro questo ennesimo atteggiamento di aperto disprezzo verso i diritti dei tifosi  da parte della lobby calcistica che, inoltre, ha condizionato e condiziona la politica, come è stato sinora dimostrato e come si sta palesando con la richiesta assurda ed anticostituzionale di ingressi “privati” allo stadio a scelta delle società, è necessaria una presa di posizione concreta e compatta   di tutti i tifosi abbonati ( circa 360.000 dei Club di Serie A ) quale quella dello “SCIOPERO DEGLI ABBONAMENTI”.

Finora si è dimostrato che l’unica preoccupazione della Lega Serie A è stato il potenziale mancato incasso di 235 milioni, qualora si fosse sospeso il campionato a marzo, nel momento del picco epidemico. Così come è ancora dimostrato dal contenzioso con i broadcaster dei diritti TV, il cui mancato incasso avrebbe messo a “serio” repentaglio la sopravvivenza del sistema calcio!!!!

Ed allora se ai padroncini del calcio interessano solo  i ritorni finanziari del loro business, ignorando ogni altro aspetto, sociale, di sicurezza, di valori sportivi, è necessario incidere unicamente sul loro punto debole: il denaro.

La nostra passione sportiva, l’empatia per i colori della  squadra del cuore possono egualmente essere coltivati, gara dopo gara, acquistando il biglietto.

 

Alfredo Parisi

 

 

 

 

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