La Giurisprudenza amministrativa (vedasi Consiglio di Stato n. 7566/2004) sancisce che “si considerano come dissensi in senso sostanziale quei pareri asserativamente favorevoli e, tuttavia, per la finalità e qualità delle percezioni (e condizioni) poste alla base del rilascio del parere favorevole, sono in realtà idonee a disvelare una posizione negativa dell’amministrazione partecipante”.
E così si configura il parere in oggetto. Esso, infatti, sia pure adottando un linguaggio molto accomodante, al limite della reverenzialità, pone, però, inequivocabilmente, una serie di condizioni al proprio asserito assenso al progetto che, in realtà, danno vita ad un diverso e nuovo progetto rispetto a quello presentato.
Da una attenta lettura della Nota della Soprintendenza emerge che “ Gli Uffici sonio a disposizione per valutare le modifiche progettuali per gli sviluppi del progetto”relative a :
- Allargamento dell’elemento dell’anello-pensilina esterne per percepire maggiormente lo Stadio preesistente;,
- Diverse ipotesi di tutela/conservazione della pensilina e della memoria della stessa;
- Destinazioni d’uso delle nuove distribuzioni per seguire la vocazione polifunzionale dell’impianto (ndr. non si parla più di grande stadio di calcio ?);
- Approfondimento degli aspetti tecnici e metrici delle nuove inserzioni;
- Si ritiene che l’altezza massima chepotrà raggiungere la nuova copertura dello stadio dovrà essere parametrata all’altezza del vicino Auditorium Parco della Musica;
- Interventi da sottoporre a verifica preventiva dell’interesse archeologico
Laddove la Conferenza di Servizi non può che, esclusivamente, pronunciarsi sul progetto ad essa presentato, mentre quello scaturente dalle suddette condizioni poste dalla Sovrintendenza va considerato, per l’appunto, un progetto sostanzialmente nuovo e diverso che richiederebbe la rimozione e ripetizione dell’intero procedimento,
“Flaminio ed il nuovo progetto in relazione alle strutture dello stadio che verrebbero ad essere in parte nascoste dalla nuova realizzazione, in particolare in relazione alla percezione del suo particolare disegno e del profilo sommitale della grande pensilina, elementi di pregio caratterizzanti l’edificio oggetto di vincolo”
Pertanto la Soprintendenza pur usando un’espressione letteraria molto eufemistica sostanzialmente prescrive che “venga alleggerita la nuova struttura e la pensilina esterna in cui è contenuto lo stadio preesistente onde poterlo maggiormente percepire”.
Ma al di là di eufemismi come “alleggerire” la sostanza è che quella struttura è assolutamente incompatibile con la tutela vincolistica del bene tutelato in cui rientra la piena e totale visibilità e percezione esterna dell’impianto, la salvaguardia della sua sagoma originaria e del suo inserimento nel contesto urbano e paesaggistico in cui è collocato,
In altre parole la tutela vincolisti
Akfrwdca non può essere parziale ed anche un profano si rende conto del fatto che un monumento esterno non può essere intravedibile e visibile solo in parte.
Lo stesso dicasi per l’attuale pensilina che la Sovrintendenza richiede venga conservata così come è e dove è.
Infine, è da rilevare che il parere non ha carattere definitivo, poiché in esso si dice che” l’Ufficio resta a disposizione per le modifiche progettuali di sviluppo del progetto”.
Le condizioni poste al consenso ,quindi , integrano non modifiche marginali, bensì un vero e proprio nuovo progetto diverso da quello presentato.
Alfredo Parisi
Massimo Rossetti









