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Oggetto: – Stadio Flaminio e Stadio Franchi: MA QUALE ANALOGIA!
Il parere in data 10 agosto della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma circa il restauro dello Stadio Flaminio proposto dalla Lazio recita: “Si vuole qui ricordare come di estremo interesse risulti, in analogia con la proposta progettuale in argomento, il processo attualmente in corso per un manufatto del medesimo Ing. Nervi sito nella Città di Firenze. Per lo Stadio Franchi di Firenze infatti è in corso un intervento di restauro che prevede la conservazione e il consolidamento della pensilina dello stesso”.
La Soprintendenza assume quindi come parametro l’intervento sullo Stadio Franchi, dove la pensilina è conservata e consolidata nella sua struttura e nella sua funzione. Proprio per questo il progetto della Lazio, che la trasforma in un “oggetto autonomo di memoria” cambiandone la funzione, risulta incompatibile con il parametro indicato dalla stessa Soprintendenza. Ne doveva discendere un parere contrario, non un parere favorevole accompagnato da prescrizioni. Si appalesa evidente la contraddittorietà dell’assunto. Un parametro che l’Amministrazione sceglie e dichiara il vincolo: non lo si può invocare per poi disattenderlo poche righe dopo.
Peccato, però, che, come di seguito verrà precisato, non vi sia in realtà alcuna analogia tra il progetto per lo Stadio Flaminio e l’intervento in corso per lo Stadio Franchi.
In quest’ultimo, il cui progetto si pone anch’esso in violazione dei diritti morali d’autore di Pier Luigi Nervi, la pensilina resta comunque integra nella struttura e nella funzione: essa dovrà essere preservata nella sua struttura e configurazione originarie. La capienza dello stadio, inoltre, da quella di 43.000 posti a sedere del 2021 viene portata a 40.000 posti. L’impianto, cioè, viene ridimensionato, non ampliato.
Se la pensilina resta intatta al Franchi, a maggior ragione non può essere trasformata al Flaminio, dove la sua salvaguardia è oggetto di un vincolo specifico.
Il progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio, invece, prevede, come osserva il parere della Soprintendenza, una struttura “soprammessa“. In pratica, un nuovo stadio da 30.000 posti a sedere, che per l’appunto verrebbe soprammesso allo stadio originario, che oggi ha una capienza di 25.000 posti. Vale a dire un anello esterno in cui verrebbe contenuto l’impianto preesistente, ridotto a mero contenuto di un’opera nuova.
Da un lato, dunque, un restauro conservativo con riduzione della capienza; dall’altro, un’addizione che ingloba il monumento. Come, pertanto, una soluzione del genere possa ritenersi analoga a quella per lo Stadio Franchi risulta incomprensibile e inspiegabile.
Analogia ancor più inesistente per quanto concerne specificamente la pensilina, poiché, mentre per lo Stadio Franchi ne è prevista la conservazione integrale originaria, per lo Stadio Flaminio ne è prevista la “trasformazione dell’elemento strutturale e storico in un oggetto autonomo di memoria conservandone il valore simbolico ma cambiandone la funzione“.
Eppure, il Codice dei beni culturali è inequivocabile: l’art. 20 vieta che i beni culturali siano adibiti a usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, e l’art. 29 definisce il restauro come intervento finalizzato all’integrità materiale e al recupero del bene. Un elemento strutturale privato della sua funzione e ridotto a reperto non è un bene restaurato: è un bene snaturato.
Tant’è vero che la Soprintendenza deve ammettere che “il vincolo posto con il citato provvedimento di tutela del 27 settembre 2018 n. 74 non potrebbe essere autonomamente modificato dalla scrivente Soprintendenza ma richiederebbe la riedizione del potere amministrativo-istruttorio della stessa ed il conseguente prescritto ed obbligatorio parere deliberativo-storico-architettonico della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio”.
Organo decisionale a carattere collegiale, i cui componenti sono i Soprintendenti del Lazio delle diverse Province e Settori, la Direzione Regionale Musei del Lazio e la Direzione Musei Statali del Lazio.
Nonostante ciò, in maniera del tutto incoerente, contraddittoria e manifestamente illogica, la Soprintendenza, dopo appena poche righe, dice: “Alla luce di quanto sopra indicato questo Ufficio, in uno spirito di massima collaborazione ed operatività, resta a disposizione per condividere, anche con sopralluoghi tecnici, sviluppi del progetto che possano contemplare diverse ipotesi di tutela/conservazione della pensilina e della memoria della stessa”.
La Soprintendenza ha espressamente affermato, con riferimento alla pensilina (ma il riferimento va esteso all’intero impianto), che il restauro su un bene culturale “ha come obiettivo quello di facilitarne la lettura”. La stessa Soprintendenza definisce il restauro come ogni azione che ha come obiettivo quello di facilitarne la lettura per mantenere in vita l’opera, aiutarne la comprensione e trasmetterla al futuro.
Ma come è possibile, e che senso ha, che l’Ufficio possa dichiararsi disponibile a considerare sviluppi del progetto che esso stesso ritiene impossibili senza prima modificare il provvedimento di tutela? Un’Amministrazione che riconosce di non avere il potere di derogare al vincolo non può, nello stesso atto, offrire la propria collaborazione per aggirarlo.
E, a maggior ragione, come è possibile, tenuto conto del provvedimento di tutela e senza modificarlo, conservare la “memoria” della pensilina stessa?
Conservazione di memoria che è in insanabile contrasto con il provvedimento della Soprintendenza, secondo cui la pensilina non può essere “decontestualizzata”. E una pensilina trasformata in “oggetto autonomo di memoria” è, per definizione, decontestualizzata.
Parlare, dunque, di analogia tra il progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio e l’intervento in corso per lo Stadio Franchi costituisce un evidente travisamento dei fatti, una contraddizione, un’illogicità manifesta, una disparità di trattamento: a Firenze si conserva integralmente la pensilina; a Roma, dove essa è oggetto di un vincolo specifico, se ne consente la trasformazione. Il bene più specificamente protetto riceve la tutela più debole.
Ben si addice, quindi, al parere della Soprintendenza la definizione di “fisiologia del dissenso larvato” (sostanziale dissenso sotto le vesti dell’assenso), che costituisce il titolo della Nota critica di Federsupporter inviata al Comune in data 20 agosto 2026.
Con osservanza.









