La vicenda del commissariamento della FIGC ( non nuova a questo esperienza , si pensi a G.Petrucci – 2000/2004; a G.Rossi -2006-L.Pancalli , Fabbricini- 2018) ha trovato molte definizioni ma al di là degli aspetti tecnici che illustreremo in seguito, la fotografia più realistica ci è stata offerta dal Direttore del Corriere dello Sport, I.Zazzaroni, “ quello che è stato (e resta) un attacco politico e ad personam, checché ne dica il Ministro dello Sport”.(cfr. Il Corriere dello Sport, pag.3)
Ma nel complesso, il giudizio più realistico è dello stesso Malagò” “E’ stata oggettivamente anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita” (cfr. Il Tempo, pag. 26).
Ma vediamo le tesi dei contendenti ( CONI e FIGC/Malagò) che, affiancati da un corpus di docenti ed esperti di altissimo livello, si sono scontrati sulla disposizione dello Statuto FIGC, art. 29,” Requisiti, incompatibilità, gratuità”, per le cariche federali.
Al 4° comma si disciplina la procedura formale da seguire quaiora si evidenzi a carico del candidato una situazione di incompatibilità o la mancanza dei requisiti richiesti.
Nel caso di specie non “ essere in regola con il tesseramento federale”, cioè non possedere una tessera federale.
Il mancato tesseramento, quindi, è stato ritenuto dal Collegio dei giuristi del CONI quale “mancanza di un requisito fondamentale”; per cui non essendo il candidato in possesso di una tessera al momento della candidatura per le elezioni del giugno 2026 l’elezione è stata ritenuta invalida per vizio di forma ( vizio insanabile ab initio). Tesi che ha portato il CONI a decretare il commissariamento della FIGC.
Tale mancanza, secondo la stessa FIGC /Malagò è stata invece ritenuta, dal collegio degli esperti nominati, quale semplice prova amministrativa e non un requisito sostanziale ed inderogabile per l’eleggibilità e, comunque, poiché la candidatura era stata considerata ammissibile dagli organi di controllo federale e votata dall’assemblea, l’elezione doveva ritenersi valida e non poteva essere annullata dal CONI ( faceva cioè premio la volontà dei votanti).
In talli sensi, peraltro, sembra rilevante la consuetudine riconducibile ai precedenti mandati di Giancarlo Abete e Gabriele Gravina, carenti, al momento della loro elezione del formale tesseramento; mancanza non ritenuta ostativa alla loro elezione ( cfr.Il Post, 6.10.2026)
La vicenda, in sostanza, ha messo a confronto due principi giuridici.
Uno rappresentato dal detto “ dura lex sed lex” e l’altro dal detto “summus jus summa injuria”.
Secondo il primo, la legge deve essere sempre osservata e applicata, anche quando è particolarmente severa. Per l’altro se si applica rigidamente la legge, senza i necessari adattamenti al caso concreto, si rischia di commettere gravi ingiustizie sacrificando lo spirito della stessa legge.
Nel caso in esame è stato, con ogni evidenza, applicato il secondo principio. Ha prevalso cioè, da un lato, il formale ossequio alla legge ma, dall’altro, il rispetto sostanziale della volontà degli elettori.
Nella dialettica contrapposta che vede il Presidente del CONI richiamare l’importanza di “ far prevalere le regole e l’autonomia del mondo sportivo” viene anche sottolineato dallo stesso Presidente che “ Malagò era vittima di un malfunzionamento e mi sono chiesto perché avrebbe dovuto pagare”
D’altra parte appare palesemente illogico ritenere che un ex Presidente CONI, Ente di Diritto Pubblico sovraordinato alle Federazioni Sportive Nazionali, non abbia di per se i requisiti per essere eletto alla presidenza di tali Federazioni.
Inoltre, è del tutto inverosimile che il candidato Malagò non abbia conseguito quel requisito, pur agevolmente conseguibile.
E’,quindi,evidente delle due l’uno; o è stata dolosamente preparata una trappola al candidato, oppure si è trattato di una, gravemente colposa, superficialità e sciatteria da parte di chi avrebbe dovuto metterlo al corrente della necessità del requisito prescritto. Al riguardo le considerazioni del Direttore del Corriere dello Sport , sopra riportate, sono condivisibili, quale risultato di una lotta politica di potere.
Il risiko sportivo-politico è, comunque, solo agli inizi per gli ignoti (??) autori dell’iniziativa .Infatti “ in molti riflettono sul suo ruolo (ndr, del Presidente del VCONI Buonfiglio). E poi c’è quella parte di politica che negli ultimi tempi ha usato la parola “commissariamento” con la frequenza con cui si dice “buongiorno” e che anche stavolta è rimasta delusa” ( cfr. La Gazzetta dello Sport, pag. 8).
Nelle prossime giornate vedremo l’assurda vicenda del Presidente della FIGC “invalidato” ma poi “commissariato” e posto in anticamera per riprendere il posto i Presidente della FIGC, già assegnatogli dall’Assemblea ,nella prossima riunione indetta per il 14 .12.2026.
“Una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni”( così la Lega di Serie A in La Gazzetta dello Sport).
Alla luce d quanto avvenuto andrebbero modificate le regole che presiedono all’eleggibilità del Presidente di Federazioni Sportive Nazionali, stabilendo inapplicabile il requisito del tesseramento alla Federazione interessata nei confronti di chi abbia ricoperto cariche apicali nel CONI o in una Pubblica Amministrazione.
Di chi, cioè, sia stato già ritenuto in possesso dei requisiti professionali e morali per svolgere il ruolo dei “servitore” dello Stato.
Requisiti che non necessariamente possono ritenersi posseduti per il semplice fatto di essere tesserato di una Federazione Sportiva.
Quanto sopra, anche tenuto conto che le Federazioni Sportive Nazionali, pur essendo persone giuridiche di diritto privato, esercitano importanti funzioni autorizzative, certificative, di vigilanza e controllo, tipicamente amministrative.
Alfredo Parisi









