Nella serata dell’8 agosto si è appresa la notizia che il Prefetto di Bologna avrebbe proibito la trasferta dei tifosi della Lazio per assistere alla partita Bologna-Lazio del 24 successivo.

Al momento, non risulta alcuna pubblicazione del provvedimento prefettizio per cui la presente Nota si  basa su notizie diffuse dalla stampa e non smentite e su un Comunicato del Bologna F.C” Il settore ospiti è attualmente chiuso. Inoltre i residenti nella Regione Lazio non potranno acquistare biglietti per alcun settore dello stadio”,  frase poi eliminata dal portale del Club.

Le motivazioni del divieto consisterebbero, dunque, in un eccesso di afflusso di tifosi laziali protagonisti di una perdurante protesta nei confronti dell’azionista di maggioranza e presidente del Club che li hanno portati a disertare le partite giocate all’Olimpico.

Motivazione che se ufficialmente  confermata sarebbe manifestamente irrazionale e sproporzionata, Infatti  sarebbe stato sufficiente. per contenere l’afflusso.  porre un limite massimo alla vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio.

Motivazione, inoltre, infondata in fatto e in diritto.

In fatto perchè l’afflusso dei tifosi della Lazio a Bologna non ha mai, di norma, rappresentato pericoli del genere, risultando tale trasferta tra le più tranquille.

Non ha senso, inoltre, ritenere che vi sia uno stretto collegamento tra la presenza dei tifosi biancocelesti a Bologna e la protesta portata avanti dagli stessi nei confronti del richiamato azionista e presidente.

Protesta, d’altronde, finora mantenutasi sempre con riconosciuto senso di responsabilità e dignità e, comunque, nell’alveo della piena legittimità.

Quest’ultima, poi, di recente confermata da una sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha sancito essere diritto dei tifosi di un club professionistico “ esporre striscioni di protesta e rivolgere critiche anche pesanti a chi ricopre incarichi dirigenziali” ( cfr. www.federsupporter.it “Giustizia e tifo sportivo “ 2.08.2026).

Un provvedimento  quello ipotizzato che violerebbe, altresì, diritti essenziali delle persone , diritti previsti e garantiti dalla Costituzione e dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo.

Al riguardo, la Giurisprudenza della Suprema Corte ha fortemente stigmatizzato l’adozione di provvedimenti inibitori a carattere collettivo, solo sulla base dell’appartenenza ad una determinata categoria di persone, a prescindere dal principio generale di responsabilità personale applicabile ,non esclusivamente in ambito penale ( cfr. Cass. Sez. III Pen. Sentenza n.22266 del febb,/26 maggio 20126, precedentemente commentata da Federsupporter 26.07.2016 e 18.10.20129), in cui espressamente si parla, con riferimento alla responsabilità collettiva, di “retaggio di trascorse e non illuminate epoche storiche e giuridiche”.

Tutto quanto sopra evidenziato, Federsupporter ha già attivato la propria  Area legale perché, qualora dovesse esse pubblicato il provvedimento prefettizio richiamato, provveda a predisporre ricorso amministrativo al Ministro dell’Interno e/o a presentare ricorso in sede giurisdizionale amministrativa .

Alfredo Parisi                                                           

Massimo Rossetti

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