La posizione qualificata dei residenti e i limiti della dichiarazione di pubblico interesse

1.   Il principio di imparzialità

Già nelle Osservazioni critiche del 3 luglio scorso, trasmesse al Comune di Roma e recepite nel sito di Roma Capitale, Federsupporter aveva segnalato la carenza di imparzialità che connota l’intera sequenza procedurale relativa al progetto della S.S. Lazio.

In particolare, avevamo rilevato che «la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo sancito il principio di imparzialità dell’azione amministrativa – espressione diretta del precetto costituzionale di cui all’art. 97 della Costituzione – che costituisce un requisito di legittimità inderogabile per la valutazione di provvedimenti che incidono su beni pubblici e su interessi collettivi» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2070/2009, n. 111964).

Di recente sono state reiterate dichiarazioni pubbliche di aperto favore nei confronti del progetto della Lazio, rese sia dal Sindaco di Roma Capitale, sia dall’Assessore allo Sport, sia, da ultimo, dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Dichiarazioni che risalgono a un momento in cui il progetto non era ancora stato presentato e il procedimento amministrativo non era ancora stato avviato.

Non si contesta che gli organi di indirizzo politico possano esprimere orientamenti programmatici, né che la legge rimetta la dichiarazione di pubblico interesse a un organo politico, l’Assemblea Capitolina. Il principio di imparzialità, tuttavia, postula la distinzione tra politica e amministrazione: tra l’azione di governo, normalmente espressione delle forze politiche di maggioranza, e l’azione amministrativa, svincolata dalle appartenenze di parte e rivolta all’esclusivo perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall’ordinamento (art. 97 Cost.; art. 4 D.Lgs. n. 165/2001; art. 107 D.Lgs. n. 267/2000; Corte cost., sentt. nn. 103 e 104 del 2007; cfr. R. Garofoli, Manuale di diritto amministrativo, Nel Diritto Editore, 2018, p. 60). Ne discende che la valutazione della proposta non può essere predeterminata nel suo esito.

È sotto questo profilo che le dichiarazioni richiamate assumono rilievo: quali indizi di una predeterminazione che appare trovare riscontro negli atti. È significativo, in particolare, che la proposta concorrente dell’ATI Roma Nuoto sia stata respinta sulla base di un presupposto – la destinazione dello Stadio Flaminio a «grande stadio di calcio» in vista dei Campionati europei del 2032 – che, come si dirà, risulta oggi smentito. In tale quadro, una dichiarazione di pubblico interesse che non desse conto di una ponderazione effettiva e comparativa di tutti gli interessi coinvolti sarebbe esposta alle censure di eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

2.    La posizione qualificata dei residenti

Tra gli interessi che l’Amministrazione è tenuta a ponderare rivestono particolare rilievo quelli dei residenti del quartiere prossimo allo Stadio Flaminio. Come evidenziato nella nostra

Nota di sintesi del 9 settembre scorso, essi sono titolari di una posizione qualificata dalla vicinitas rispetto all’opera e, soprattutto, dal pregiudizio specifico che un impianto di grande capienza è idoneo ad arrecare in un tessuto prevalentemente residenziale: incremento dei flussi veicolari e pedonali, pressione sulla sosta, emissioni acustiche, misure di ordine pubblico nei giorni di evento.

Secondo l’orientamento consolidato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 22/2021), è proprio l’allegazione di tale pregiudizio – desumibile anche dalla natura e dalle dimensioni dell’intervento – a fondare, unitamente alla vicinitas, l’interesse a impugnare gli atti lesivi. La facoltà di intervenire nel procedimento, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990, ne prescinde.

Nel parere del 10 agosto 2026 la stessa Soprintendenza ha richiamato la necessità che l’intervento si confronti in modo coerente con il «contesto antropizzato dell’area». Pur attenendo alla tutela culturale e paesaggistica, il rilievo conferma che il progetto non può essere valutato in astratto, nel solo rapporto tra opera e bene tutelato, ma deve misurarsi con il tessuto urbano in cui si inserisce: lo stesso tessuto che i residenti abitano quotidianamente.

Ne discende che la dichiarazione di pubblico interesse, per essere adeguatamente motivata ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, non può limitarsi a bilanciare il vantaggio collettivo con il vincolo di tutela culturale, ma deve dare conto del contemperamento anche degli interessi specifici del contesto residenziale. Ciò vale, in particolare, per le misure che condizionano la stessa fattibilità dell’opera e incidono sul piano economico-finanziario – accessibilità, viabilità, gestione dei flussi orari, sosta, sostenibilità della capienza –, misure che, proprio per questa ragione, devono essere effettivamente recepite nel progetto e non possono essere rinviate a fasi progettuali successive prive di reale cogenza.

3.    Il provvedimento di tutela

Nel medesimo parere la Soprintendenza ha rilevato che, per realizzare quanto il progetto prevede per la pensilina aggettante sulla Tribuna d’onore, sarebbe indispensabile modificare le prescrizioni poste su di essa dal provvedimento di tutela, mediante deliberazione dell’organo a ciò preposto, la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio.

La pensilina e la relativa copertura non costituiscono un dettaglio accessorio: sono parte integrante della soluzione dell’anello-pensilina esterno che qualifica la proposta, e non potrebbero essere stralciate senza alterarne l’identità. Ne consegue che una dichiarazione di pubblico interesse adottata allo stato poggerebbe su un presupposto – la futura modifica del vincolo – estraneo alla competenza dell’Assemblea Capitolina e dall’esito incerto: una dichiarazione, dunque, prematura e viziata per difetto di istruttoria. Finché tale modifica non sia intervenuta, il progetto, così come presentato, non è compatibile con il provvedimento di tutela.

Rientrano infatti nell’oggetto della tutela di un bene architettonico di questo rilievo la percezione esterna dell’impianto, la salvaguardia della sua sagoma originaria e il suo inserimento nel contesto urbano e paesaggistico. Valori che una struttura sovrapposta allo stadio originario, quale l’anello-pensilina esterno con la relativa copertura, è idonea a compromettere in modo strutturale, quali che siano le soluzioni costruttive adottate per alleggerirne l’impatto.

4.    Il presupposto dell’interesse pubblico

L’Amministrazione ha individuato l’interesse pubblico nella destinazione dello Stadio Flaminio a

«grande stadio di calcio», in stretta correlazione con i Campionati europei di calcio del 2032: così l’Assessore Onorato, a conclusione del diniego del pubblico interesse opposto alla proposta dell’ATI Roma Nuoto.

Tale presupposto risulta smentito. Nel dossier trasmesso dalla FIGC alla UEFA, che per Roma comprende lo Stadio Olimpico e l’edificando stadio della A.S. Roma a Pietralata, lo Stadio Flaminio non figura più tra gli impianti candidati a ospitare le partite del torneo: circostanza sottolineata dallo stesso Ministro per lo Sport e i Giovani. Ove riproposto a fondamento della dichiarazione di pubblico interesse, esso integrerebbe un vizio di erroneità del presupposto e di difetto di istruttoria. Il venir meno di tale presupposto impone all’Amministrazione, quantomeno, di ricostruire l’interesse pubblico su basi diverse, con un’istruttoria autonoma e una motivazione che non vi faccia rinvio.

Va inoltre considerato che lo Stadio Flaminio, progettato da Pier Luigi e Antonio Nervi per i Giochi Olimpici del 1960, nasce non soltanto come stadio di calcio, ma come impianto sportivo polifunzionale, con spazi destinati ad altre discipline ricavati nelle strutture delle tribune. Ove tale carattere sia richiamato dal provvedimento di tutela quale componente del valore culturale del bene, la sua riconversione a impianto monofunzionale calcistico potrebbe configurare un uso non compatibile ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 42/2004.

Una conclusione coerente, del resto, con l’art. 33, settimo comma, della Costituzione: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

5.    Conclusioni

Per le ragioni esposte – la predeterminazione dell’esito valutativo, l’omessa ponderazione degli interessi del contesto residenziale, l’incompatibilità del progetto con il provvedimento di tutela allo stato vigente e il venir meno del presupposto dell’interesse pubblico – l’unico esito coerente con il quadro normativo è che l’Assemblea Capitolina non dichiari il pubblico interesse della proposta.

Roma, 8 ottobre 2026

      Federsupporter

Avv. Massimo Rossetti         Avv. Luciano Cucculelli

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